L.R. Veneto 21/2014
Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel Veneto, l’uso di risorse regionali per partecipare agli interventi di sviluppo rurale 2014-2020 e per cofinanziare il FEASR, consentendo nel 2014 l’impiego anticipato delle risorse prima dell’approvazione UE. Prevede inoltre aiuti regionali supplementari per alcune misure del PSR 2014-2020 e l’equiparazione delle Regole agli imprenditori agricoli professionali ai fini della partecipazione al PSR.
Iniziative regionali per lo sviluppo rurale e cofinanziamento FEASR
Iniziative regionali di sviluppo rurale e cofinanziamento FEASR
La legge disciplina, per la Regione Veneto, l’impiego di risorse regionali a sostegno della programmazione di sviluppo rurale 2014-2020, in coerenza con la normativa europea sul FEASR. Il provvedimento mira a rendere tempestiva la partecipazione regionale agli interventi del Programma di sviluppo rurale e a ottimizzare l’uso delle risorse comunitarie e regionali disponibili.
Finalità e ambito di intervento
La Regione utilizza gli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale per:
- assicurare la partecipazione agli interventi di sviluppo rurale previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013;
- favorire l’utilizzo efficace delle risorse comunitarie disponibili;
- sostenere, con fondi regionali, specifiche iniziative collegate al Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Cofinanziamento regionale del FEASR
La Giunta regionale definisce le modalità di impiego delle risorse dei fondi istituiti dalla legge finanziaria regionale 2014 per il cofinanziamento dei programmi dell’Unione europea.
Per il solo cofinanziamento del FEASR, le risorse dell’esercizio 2014 potevano essere utilizzate anche prima dell’approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nella programmazione comunitaria. Si tratta di una disposizione transitoria legata all’avvio della programmazione 2014-2020 e alla disciplina europea richiamata dal regolamento (UE) n. 1310/2013.
Aiuti supplementari regionali
Per rafforzare organicità ed efficacia delle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire, entro le linee direttrici della politica agricola regionale e nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, azioni supplementari di intervento finanziate con risorse regionali.
Tali azioni, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare permanente, riguardano le seguenti misure del PSR 2014-2020:
- misura 4.1, per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino prestazioni e sostenibilità dell’azienda agricola;
- misura 4.2, per investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli;
- misura 6.1, per l’avviamento di imprese di giovani agricoltori;
- misura 6.4.1, per la creazione e lo sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.
Le azioni supplementari devono seguire le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto previsti per le singole misure già approvate dalla Commissione europea.
Equiparazione delle Regole agli imprenditori agricoli professionali
Ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020, le Regole di cui alla legge regionale n. 26 del 1996 sono equiparate agli imprenditori agricoli professionali. La previsione è finalizzata a tutelare le diverse realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio regionale.
Aspetti finanziari
Gli oneri per il cofinanziamento del FEASR sono coperti con le risorse allocate nelle unità previsionali di base dedicate alla programmazione comunitaria 2014-2020, in parte per spesa corrente e in parte per spesa in conto capitale, sul bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Gli oneri per gli aiuti supplementari regionali sono quantificati in euro 500.000 per l’esercizio 2016 e trovano copertura mediante utilizzo delle risorse dell’unità previsionale di base dedicata agli interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale, con corrispondente riduzione del fondo speciale per le spese d’investimento.
Entrata in vigore e limiti temporali
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
La disciplina sull’anticipazione delle risorse per il cofinanziamento FEASR è espressamente limitata all’esercizio 2014. Gli aiuti supplementari sono invece finanziati con riferimento all’esercizio 2016, secondo la quantificazione indicata nella norma finanziaria.
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