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Legge

L.R. Veneto 23/2014

Norme in materia di beni di proprietà delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS).

Normativa regionaleL.R. Veneto 23/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto disciplina la costituzione a titolo gratuito dell’usufrutto su beni mobili e immobili delle ULSS non più funzionali e inutilizzati, a favore di IPAB o comuni competenti per servizi socio-assistenziali. Impone vincoli di destinazione socio-assistenziale, durata massima di 30 anni, divieto di cessione e locazione salvo usi connessi, e obbligo di manutenzione straordinaria. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione all’usufrutto di beni ULSS a favore di IPAB o comuni

Autorizzazione all’usufrutto di beni ULSS a favore di IPAB o comuni

La legge regionale del Veneto disciplina l’utilizzo di beni mobili e immobili di proprietà delle Aziende ULSS che non risultino più funzionali alle attività istituzionali e siano, per effetto della nuova programmazione socio-sanitaria, totalmente o parzialmente inutilizzati. L’obiettivo è consentirne l’assegnazione in usufrutto gratuito a soggetti pubblici operanti nel settore socio-assistenziale, mantenendo un vincolo di destinazione coerente con tali finalità.

Ambito di applicazione e presupposti

La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, può autorizzare l’ULSS alla costituzione dell’usufrutto quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

  • il diritto è costituito esclusivamente in favore di IPAB o di comuni territorialmente competenti per l’erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali alla persona inseriti nella programmazione regionale socio-sanitaria;
  • nell’atto costitutivo è previsto, per tutta la durata dell’usufrutto, un vincolo di destinazione d’uso dei beni per attività aventi carattere socio-assistenziale.

La disciplina non si applica ai beni immobili già oggetto di autorizzazione regionale all’alienazione rilasciata alla data di entrata in vigore della legge.

Durata, contenuto dell’atto e limiti all’uso

L’atto costitutivo dell’usufrutto deve prevedere almeno che:

  • la durata massima sia di 30 anni, con possibilità di rinnovo mediante la stessa procedura prevista per la costituzione;
  • l’usufruttuario non possa cedere il proprio diritto;
  • l’usufruttuario non possa locare il bene, salvo che ciò avvenga per l’esercizio di attività socio-assistenziali cui il bene è vincolato, oppure per attività strettamente connesse o funzionali a tali attività;
  • oltre agli obblighi previsti dal codice civile, l’usufruttuario sostenga anche le spese di manutenzione straordinaria.

Cessazione dell’usufrutto e disciplina residuale

L’usufrutto cessa, oltre che nei casi di estinzione o modificazione previsti dal codice civile, anche quando venga meno anche una sola delle condizioni richieste per la sua costituzione, cioè la destinazione soggettiva a IPAB/comune o il vincolo di destinazione socio-assistenziale. Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalla legge regionale o dall’atto costitutivo, si applicano le disposizioni del codice civile.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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