Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15607/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il conflitto e ha qualificato l'ordinanza del Tribunale di Pisa come provvedimento abnorme nella parte in cui ha trasmesso gli atti al P.M. presso il Tribunale distrettuale di Firenze. Ha annullato senza rinvio quella parte dell'ordinanza e ha disposto che gli atti siano trasmessi non al P.M. di Firenze ma al Tribunale di Pistoia, che il giudice pisano aveva indicato come competente

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Giudice del Tribunale di Pisa, nell'udienza dibattimentale del 18/10/2023, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e individuato il Tribunale di Pistoia quale giudice competente per il dibattimento, disponendo però la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale distrettuale di Firenze. Il G.U.P. di Firenze ha ritenuto tale provvedimento "irrituale" e "abnorme", perché per i reati attratti alla sede distrettuale ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. la competenza infradistrettuale rileva solo in dibattimento: il giudice del dibattimento che si dichiari territorialmente incompetente deve trasmettere gli atti direttamente al giudice del dibattimento ritenuto competente (qui il Tribunale di Pistoia) e non al Pubblico Ministero; la trasmissione al P.M. ha determinato un'illecita regressione del procedimento e la necessità di un nuovo esercizio dell'azione penale

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    È il reato contestato nel procedimento; rientra nella categoria dei delitti cui si applicano le disposizioni dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. menzionate nella motivazione

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Nei procedimenti attratti alla sede distrettuale per i reati ricompresi in questa norma, l'individuazione dell'ufficio del Pubblico Ministero e del GUP è rilevante a livello distrettuale; la competenza territoriale infradistrettuale ha rilievo solo nella fase del dibattimento

  • art. 23 cod. proc. pen.

    La declaratoria di incompetenza, in linea di principio, deve assumere la forma della sentenza; l'uso dell'ordinanza in tali casi è "irrituale" rispetto alla previsione normativa

  • art. 28 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)

    Disciplina il conflitto di competenza tra giudici ordinari e stabilisce che, in caso di contrasto tra GUP e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, salvo che la decisione del giudice del dibattimento sia un provvedimento abnorme non riconoscibile dal sistema processuale

  • art. 328 cod. proc. pen. (richiamato nella motivazione, comma relativo all'individuazione del GUP)

    Norma richiamata per l'individuazione del giudice dell'udienza preliminare competente nell'ambito delle attribuzioni distrettuali; citata nella motivazione come riferimento per la corretta individuazione del GUP competente

  • Corte Cost. sent. 12 aprile 2001, n.104 (giurisprudenza costituzionale)

    Richiamata per il principio secondo cui, nei procedimenti attratti alla sede distrettuale, la competenza infradistrettuale acquista rilievo solo in dibattimento e per confermare l'obbligo di trasmettere gli atti direttamente al giudice del dibattimento competente

Massime di principio

  • Per i reati attratti alla sede distrettuale ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p., la competenza territoriale infradistrettuale rileva solo in fase di dibattimento: se il giudice del dibattimento si dichiara territorialmente incompetente, deve trasmettere gli atti direttamente al giudice del dibattimento ritenuto competente, non al P.M.
  • La declaratoria di incompetenza deve assumere la forma prevista dalla norma (in genere sentenza); decisioni "irrituali" o prese con forma diversa possono essere considerate abnormi
  • È abnorme e illegittima la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero quando essa determina una regressione indebita del procedimento (ritorno alla fase anteriore all'esercizio dell'azione penale)
  • L'art. 28 c.p.p., che pone la decisione del giudice del dibattimento in prevalenza rispetto al GUP, non trova applicazione quando la decisione del giudice del dibattimento è un provvedimento abnorme: in tali casi la parte lesa può far valere il conflitto e ricorrere in Cassazione
  • Se due giudici rifiutano o prendono posizioni contrastanti sulla stessa fase processuale e la situazione non è risolvibile a livello locale, la Cassazione può intervenire per dirimere il conflitto e ripristinare la corretta prosecuzione del giudizio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.