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Sentenza

Sentenza n. 417/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento 1) della comunicazione di Invitalia spa n. 0309587 del 23/10/2023 avente ad oggetto “Domanda di Contratto di Sviluppo “BISANZIO SALUMI S.R.L.” (Prot. CDS000969) - Comunicazione esito Negativo” con la quale Invitalia alla luce delle motivazioni esposte nell’atto ha ritenuto “confermata la permanenza delle criticità riscontrate” e già precedentemente comunicate confermando “l’esito negativo dell''istanza in oggetto ai sensi dell''art. 9 del DM 09.12.2014”; 2) della comunicazione di Invitalia spa relativa al protocollo n. 0251602 del 04/09/2023 avente ad oggetto “Domanda di Contratto di Sviluppo Industriale CDS000969 “BISANZIO SALUMI S.R.L.” - Comunicazione motivi ostativi con la quale Invitalia “sulla base della documentazione fornita in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell''art. 10 bis della legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche”, ha rappresentato alla ricorrente “che sussistono ...... motivi ostativi al prosieguo dell''iter istruttorio, di cui all''art. 9 del D.M. 09.12.2014, funzionale all''accoglimento dell''istanza di Contratto di Sviluppo” e indicando che “entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della presente possono essere presentate osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, purché pertinenti all''oggetto del procedimento”; nonché di ogni atto presupposto connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202300835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di esito negativo della domanda di Contratto di Sviluppo e precedente comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore del finanziamento)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato una domanda di Contratto di Sviluppo e, dopo la riattivazione del procedimento, aveva trasmesso documentazione integrativa. Invitalia aveva successivamente comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, motivi ostativi relativi alla mancata dimostrazione della sostenibilità finanziaria del programma: mancavano la documentazione attestante la disponibilità dell’apporto dei soci, la definizione dell’ingresso di un nuovo socio con apporto di capitale e le lettere bancarie relative ai finanziamenti previsti. La società aveva presentato osservazioni e chiesto una proroga per completare gli iter finanziari e societari. Invitalia aveva confermato l’esito negativo, ritenendo non superate le criticità. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della procedura, sostenendo che la richiesta istruttoria iniziale riguardava un diverso requisito, relativo alla pertinenza e congruità delle spese, e che Invitalia avrebbe dovuto attivare un’ulteriore fase di integrazione documentale o concedere la proroga, anche mediante soccorso istruttorio. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione negativa della sostenibilità finanziaria, richiamando gli impegni assunti dai soci e dalle banche e gli atti successivamente compiuti. Con il terzo motivo ha dedotto l’inadeguatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato la procedura di Contratto di Sviluppo come procedura a sportello, avente carattere sostanzialmente concorsuale, nella quale le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico e le risorse disponibili sono limitate. In tale contesto il soccorso istruttorio non può consentire la sanatoria di carenze sostanziali o rimettere il richiedente in termini rispetto a obblighi documentali già gravanti su di lui, poiché ciò pregiudicherebbe la par condicio. Invitalia aveva correttamente effettuato una richiesta istruttoria ai sensi dell’art. 9, comma 7, del d.m. 9 dicembre 2014 e, riscontrato negativamente il requisito della sostenibilità finanziaria, aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. L’amministrazione non era tenuta a sollevare già nella precedente richiesta istruttoria tutte le criticità relative a requisiti diversi, né a concedere una proroga per acquisire documentazione non ancora esistente o non ancora nella disponibilità della società. La mancata definizione dell’operazione di ingresso del nuovo socio e l’assenza delle attestazioni bancarie dimostravano che le fonti di copertura non erano attuali e documentate al momento decisivo. Quanto al secondo e al terzo motivo, il TAR ha ritenuto precisa, puntuale e adeguatamente motivata la decisione di Invitalia, anche in relazione alle osservazioni presentate. La documentazione prodotta successivamente o non tempestivamente acquisita in sede procedimentale non poteva essere utilizzata per contestare la legittimità della decisione. I rilievi non riguardavano meri aspetti formali dei format, ma la sostanza e l’attendibilità delle fonti finanziarie. Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 43 d.l. 112/2008

    I Contratti di Sviluppo sono strumenti di sostegno economico a programmi di investimento produttivo.

  • art. 9 d.m. 9 dicembre 2014

    Disciplina la presentazione delle domande, l’istruttoria, la verifica dei requisiti, la richiesta di integrazioni, la comunicazione dei motivi ostativi e la conclusione della procedura.

  • art. 9, comma 4, lett. d), d.m. 9 dicembre 2014

    Richiede la valutazione della sostenibilità finanziaria del programma, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota dei costi non coperta dall’aiuto pubblico.

  • art. 9, comma 4, lett. f), d.m. 9 dicembre 2014

    Riguarda la pertinenza e la congruità generale delle spese previste dai progetti di investimento.

  • art. 9, comma 7, d.m. 9 dicembre 2014

    Consente all’Agenzia, una sola volta durante l’istruttoria, di richiedere informazioni, dati, documenti, precisazioni o chiarimenti, assegnando un termine non prorogabile non superiore a venti giorni; la mancata produzione comporta la decadenza della domanda.

  • art. 9, comma 8, d.m. 9 dicembre 2014

    Impone la comunicazione dei motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda quando l’istruttoria si conclude negativamente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e consente al privato di presentare osservazioni, costituendo nella procedura l’ultima occasione per superare le criticità già rilevate.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di buona fede e correttezza, insieme all’autoresponsabilità del richiedente, impone al privato di presentare tempestivamente e compiutamente la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti.

Massime di principio

  • Nelle procedure a sportello per l’assegnazione di finanziamenti pubblici, caratterizzate dall’ordine cronologico delle domande e dalla scarsità delle risorse, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare carenze sostanziali o per rimettere il richiedente in termini rispetto a obblighi documentali già gravanti su di lui, quando ciò incida sulla par condicio tra i concorrenti.
  • Nella procedura di Contratto di Sviluppo, l’amministrazione può effettuare una sola richiesta di informazioni, dati, documenti o chiarimenti durante l’istruttoria, senza essere obbligata a rappresentare già in tale occasione ogni criticità riferibile a requisiti diversi da quello oggetto della richiesta; le ulteriori criticità possono essere comunicate mediante il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990.
  • La sostenibilità finanziaria di un programma di investimento deve risultare da fonti di copertura attuali, concrete e adeguatamente documentate al momento della decisione amministrativa; impegni futuri, operazioni societarie ancora in corso o finanziamenti bancari non comprovati non sono sufficienti a dimostrare il requisito.
  • La richiesta di proroga per acquisire documenti finanziari o societari non ancora disponibili non attribuisce al richiedente un diritto alla dilazione, quando il termine procedimentale sia funzionale a garantire la par condicio e la documentazione mancante riguardi elementi sostanziali della domanda.
  • Nel giudizio di legittimità, la valutazione dell’amministrazione deve essere esaminata sulla base della documentazione tempestivamente prodotta nel procedimento; documenti acquisiti o formati successivamente non possono, di regola, sostituire la carenza documentale esistente al momento della decisione né dimostrare retroattivamente la legittimità dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di motivazione

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