Sentenza n. 1065/2026 - Venezia, Sezione 3
per la declaratoria di nullità o di illegittimità e quindi annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento della Prefettura di Venezia prot. -OMISSIS- del 13 gennaio 2026, notificato il 15 gennaio 2026, con il quale è stata disposta la revoca immediata delle misure di accoglienza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo, con conseguente condanna dell’Amministrazione e ripristinare le misure di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca immediata delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente la protezione internazionale, aveva percepito redditi derivanti da tirocinio e rapporti di lavoro nel 2024 e nel 2025. La Prefettura aveva revocato le misure di accoglienza ritenendo che il reddito complessivamente percepito fosse superiore all’importo annuo dell’assegno sociale e che tale disponibilità economica integrasse la causa di revoca prevista dall’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015. Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo la natura discrezionale della revoca; 2) la violazione degli artt. 14 e 23 d.lgs. n. 142/2015, poiché i redditi percepiti in ciascuna annualità erano inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale; 3) l’illegittima valutazione di una prospettiva reddituale futura anziché della disponibilità effettiva e attuale di mezzi economici; 4) la violazione dell’art. 20 della direttiva 2013/33/UE e del principio di proporzionalità, nonché la necessità di disapplicare la normativa interna contrastante o di sollevare una questione pregiudiziale. È stato inoltre chiesto il ripristino delle misure di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo e assorbendo gli altri. Gli artt. 14 e 23 d.lgs. n. 142/2015 collegano la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza all’importo annuo dell’assegno sociale e consentono la revoca solo in presenza di mezzi economici sufficienti, quindi eccedenti tale parametro. I redditi indicati dalla Prefettura ammontavano a € 4.759,00 per il 2024 e a € 4.858,00 per il 2025, mentre l’assegno sociale era pari rispettivamente a € 6.947,33 e € 7.002,84. Mancava quindi il presupposto reddituale della revoca. Il giudice ha inoltre chiarito che il riferimento legislativo all’importo “annuo” impone di effettuare la comparazione per ciascun anno solare, non cumulando i redditi di più annualità. La sentenza ha annullato il provvedimento prefettizio e condannato l’Amministrazione all’immediato ripristino delle misure di accoglienza, non risultando ulteriori ragioni ostative. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la natura statale dell’Amministrazione soccombente; la liquidazione del compenso difensivo è stata rimessa a separato decreto.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 142/2015
La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale.
L’accesso alle misure di accoglienza presuppone l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, da valutare mediante confronto con l’importo annuo dell’assegno sociale, considerando ciascun anno solare.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015
Il prefetto [...] dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: [...] accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti.
La revoca è legittima solo quando sia accertata la disponibilità di mezzi economici sufficienti, cioè superiori all’importo annuo dell’assegno sociale, secondo una valutazione riferita alla singola annualità.
art. 17, par. 3, direttiva 2013/33/UE
Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
La disciplina unionale consente di subordinare l’accoglienza all’assenza di mezzi sufficienti per un adeguato sostentamento.
art. 17, par. 4, direttiva 2013/33/UE
Ai fini della revoca occorre considerare la sufficienza delle risorse e la protrazione dell’occupazione per un ragionevole lasso di tempo; la disponibilità di un rapporto lavorativo non determina automaticamente la revoca.
art. 12, comma 1, preleggi
Il termine “annuo” va interpretato nel senso che il confronto tra reddito e assegno sociale deve essere effettuato con riferimento al reddito percepito nell’arco di ciascun anno solare, senza cumulare periodi temporali più ampi.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
La disposizione non è stata applicata alla soccombenza del Ministero dell’Interno, trattandosi di Amministrazione statale; per tale ragione non è stata pronunciata condanna alle spese.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici è legittima solo se il richiedente dispone di risorse superiori all’importo annuo dell’assegno sociale, assunto dalla legge quale parametro di sufficienza dei mezzi di sussistenza.
- Il requisito reddituale per l’accesso o la permanenza nelle misure di accoglienza deve essere verificato con riferimento a ciascun anno solare; non è consentito cumulare i redditi percepiti in annualità diverse per superare il parametro dell’assegno sociale.
- La titolarità di un rapporto lavorativo o la percezione di redditi non comporta automaticamente la revoca dell’accoglienza: l’Amministrazione deve svolgere una compiuta istruttoria e motivare sulla prevedibile stabilità del rapporto, sulla durata dell’occupazione e sull’ammontare del reddito, così da accertare con ragionevole certezza l’autosufficienza economica del richiedente.
- Quando il reddito annuo del richiedente è inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, manca il presupposto legale della revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015.
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