Cassazione Penale, Sentenza n. 23765/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina che confermava la custodia cautelare in carcere. La difesa ha sollevato due motivi: 1) vizio nella valutazione della gravità indiziaria rispetto al reato associativo (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), sostenendo che dalle intercettazioni non emergerebbe uno stabile ruolo di fornitore di Torrisi ma solo il proposito di una collaborazione ancora da avviare, con conseguente assenza di affectio societatis; si deduce inoltre che le condotte rilevate si collocano in un brevissimo arco temporale e quindi non dimostrano continuità. 2) difetto di motivazione dell'ordinanza rispetto ai reati-fine indicati ai capi 43 e 45: la difesa sostiene di aver proposto censure scritte anche su tali capi, mentre il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le censure riguardassero solo il reato associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della gravità indiziaria operata dal G.I.P. e dal Tribunale del Riesame, richiamando il principio per cui, nella fase cautelare, è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità e non la precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito. La Corte ha confermato che le intercettazioni e le investigazioni (informativa della Guardia di Finanza del 28/12/2020) mostrano che Torrisi aveva ruolo di grossista/intermediario, rapporti continuativi con Ragusa e con il fornitore Borzì, e atteggiamenti concreti di pianificazione e organizzazione delle forniture (intercettazioni del 13, 14 e 16 luglio 2020 citate dalla motivazione). Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto inammissibile perché il Tribunale del Riesame ha motivato che, in sede camerale, la difesa aveva dichiarato di contestare esclusivamente la gravità indiziaria del reato associativo, rendendo secondarie le censure sui capi 43 e 45; pertanto la Corte non ha rilevato carenza di motivazione. Conclusione: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, per la fase cautelare, gli elementi indiziari (intercettazioni, continuità delle forniture, ruoli economici) fossero sufficienti a prospettare la partecipazione di Torrisi quale fornitore stabile.
codice di procedura penale, art. 273 comma 1-bis
Richiamata dalla Corte per spiegare il livello probatorio richiesto in materia cautelare e i limiti del sindacato di legittimità; evidenzia che per la misura cautelare non si richiede la precisione e concordanza degli indizi prevista per il giudizio di merito.
codice di procedura penale, art. 192 commi 2, 3 e 4
Citato per distinguere il diverso grado di valutazione degli indizi tra fase cautelare e giudizio di merito: il comma 2 richiede precisione e concordanza per la condanna, mentre commi 3 e 4 sono richiamati per i criteri applicabili nella fase cautelare.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle misure cautelari personali la gravità indiziaria richiede un giudizio di qualificata probabilità, non la precisione e concordanza degli indizi necessaria per la condanna in sede di merito.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare provvedimenti cautelari, verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito ma non può riesaminare i fatti né sostituirsi alla valutazione probatoria svolta dal G.I.P. o dal Tribunale del Riesame.
- Intercettazioni telefoniche, attività di controllo della polizia giudiziaria e informazioni sulla continuità delle forniture possono sufficiente a fondare la tesi della stabilità del ruolo (affectio societatis) se emergono elementi di regolarità, cooperazione economica e funzione di raccordo nell'organizzazione criminale.
- Un arco temporale relativamente breve non esclude automaticamente la sussistenza di una condotta stabile se ricorrono elementi che dimostrino continuità, ripetizione delle forniture e ruolo organizzativo/direttivo.
- Le censure difensive non trattate o limitate in udienza camerale possono essere considerate non esercitate agli effetti dell'ordinanza; la mancata contestazione orale di specifici capi può rendere inammissibili i rilievi successivi in cassazione.
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