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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11070/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 7, comma 15, del d.lgs. n. 285/1992, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione degli elementi probatori compiuta dai giudici di merito e lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. In particolare, ha censurato la ricostruzione della prova e l'affermazione della non abitualità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle emergenze processuali, attività precluse in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti della prova. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure motivazionali, osservando che la sentenza impugnata presentava una motivazione esistente, coerente, logica e corretta in diritto. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha valorizzato la motivazione di merito secondo cui la condotta non poteva dirsi non abituale, poiché era emersa una reiterazione e protrazione nel tempo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua esatta portata, limitandosi a prendere atto della responsabilità accertata dai giudici di merito

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità non è stata applicata perché la condotta è risultata abituale, essendo emersa una ripetizione e protrazione nel tempo del comportamento contestato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura delle emergenze processuali, salvo che siano specificamente dedotti travisamenti della prova rilevanti e decisivi.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esistente, logicamente coerente e giuridicamente corretta, anche se la parte ricorrente ne auspica una diversa lettura.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta risulti abituale, ossia reiterata o protratta nel tempo, poiché difetta il requisito della non abitualità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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