Sentenza del 20/07/2016 n. 14886 - Corte di Cassazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - Assegni bancari privi di provvista - Procedimento di irrogazione della sanzione - Diritto ad essere sentito dal prefetto - Insussistenza - Fondamento - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'opposizione alle sanzioni amministrative, deducendo: l'intervenuta prescrizione del credito sanzionatorio, sostenendo che il verbale di contestazione non avesse efficacia interruttiva; la violazione del diritto di essere sentito personalmente dal prefetto prima dell'emanazione dell'ordinanza; l'errata individuazione del responsabile, poiché gli assegni erano stati emessi per conto della società; e la mancata applicazione del cumulo giuridico e della continuazione per le diverse emissioni di assegni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.200 euro oltre alle spese prenotate a debito. Ha stabilito che la notifica del verbale di contestazione è idonea a interrompere la prescrizione; che, per gli assegni privi di provvista, l'art. 8-bis della legge n. 386 del 1990 consente la presentazione di scritti difensivi e documenti, ma non impone l'audizione personale davanti al prefetto; che è responsabile chi sottoscrive l'assegno, indipendentemente dalla propria qualità di rappresentante; e che la pluralità di assegni emessi con condotte distinte non consente l'applicazione del cumulo giuridico previsto per l'unica condotta o il concorso formale.
Norme richiamate
Legge n. 386 del 1990, art. 8-bis
non prevede il diritto della parte di essere sentita dal prefetto, ma soltanto la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti
Nel procedimento sanzionatorio relativo ad assegni privi di provvista, l'audizione personale dell'interessato non è una condizione necessaria di validità della sanzione. La difesa è garantita mediante memorie e documenti, mentre il contraddittorio pieno è differito all'eventuale giudizio di opposizione.
Decreto legislativo n. 507 del 1999, art. 33
eventuale richiamo normativo all'introduzione dell'art. 8-bis della legge n. 386 del 1990
Ha introdotto la disciplina speciale applicabile al procedimento sanzionatorio per emissione di assegni bancari privi di provvista.
Legge n. 689 del 1981, art. 18
eventuale obbligo di audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta
La regola generale sull'audizione non prevale sulla disciplina speciale degli assegni privi di provvista, che non riconosce un diritto all'audizione personale davanti al prefetto.
Legge n. 689 del 1981, art. 28
eventuale disciplina della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative
Gli atti del procedimento previsti per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione, compresa la notifica del verbale di contestazione, possono interrompere la prescrizione perché manifestano la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione.
Codice civile, art. 2943
eventuale riferimento all'effetto interruttivo della prescrizione mediante costituzione in mora
La notifica del verbale di contestazione è idonea a costituire in mora il trasgressore e quindi a interrompere la prescrizione del credito sanzionatorio.
Legge n. 386 del 1990, artt. 1, 2 e 5
eventuale disciplina degli illeciti relativi all'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista
La responsabilità amministrativa ricade su chi sottoscrive ed emette l'assegno privo di provvista, anche se opera per conto di una società. La pluralità di emissioni in tempi diversi può aggravare il trattamento sanzionatorio, ma non comporta automaticamente l'unificazione delle violazioni.
Legge n. 689 del 1981, art. 8
l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni è consentita solo se consumate con un'unica condotta
Il cumulo giuridico opera in caso di concorso formale, cioè quando più violazioni derivano da un'unica azione od omissione. Non si applica invece a più emissioni di assegni realizzate mediante condotte distinte, anche se riconducibili a un medesimo progetto.
Costituzione, norme a tutela del diritto di difesa
eventuale riferimento alle norme costituzionali sul diritto di difesa
La mancata audizione personale nella fase amministrativa non viola il diritto di difesa quando l'interessato può presentare scritti e documenti e può esercitare un contraddittorio pieno nella successiva opposizione giudiziale.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi caratterizzati da prova prevalentemente documentale e da un elevato numero di casi, la legge può prevedere una difesa scritta senza imporre l'audizione personale, purché sia garantita una successiva possibilità effettiva di opposizione davanti al giudice.
- La notifica del verbale di accertamento può interrompere la prescrizione quando manifesta in modo concreto la volontà dell'Amministrazione di esercitare la pretesa sanzionatoria; non è necessariamente indispensabile attendere l'ordinanza-ingiunzione.
- Per gli illeciti commessi mediante la sottoscrizione di un titolo, la responsabilità può gravare direttamente sul firmatario, anche se egli agisce quale amministratore o rappresentante di una società, salvo che dal titolo risultino chiaramente la qualità rappresentativa e il soggetto rappresentato.
- Il cumulo giuridico non si applica automaticamente perché più violazioni derivano da un unico piano o progetto. Occorre verificare se vi sia stata un'unica condotta o, al contrario, una pluralità di azioni autonome.
- La disciplina speciale prevista per un determinato illecito può derogare alle regole generali del procedimento amministrativo; prima di invocare una garanzia procedurale generale è quindi necessario verificare la normativa speciale applicabile.
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