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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25662/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva carenza e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le intercettazioni documentavano solo rapporti commerciali e richieste di pagamento nell'ambito di normali rapporti sinallagmatici, non un accordo collusivo con la consorteria "Papaniciari". Contestava altresì la mancanza di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, dato che le condotte più significative risalivano ad agosto-settembre 2019, e dunque non sarebbe stata dimostrata la ripetibilità della situazione che aveva generato il contributo dell'extraneus.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata annullata con rinvio per nuovo esame, con l'indicazione che il giudice di rinvio specifichi l'epoca dei fatti ritenuti accertati, verifichi l'esistenza di circostanze successive e motivi, fondati su plausibili massime di esperienza, che rendano concreta e attuale la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale. Invece è stata dichiarata inammissibile la censura sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenuta mera richiesta di revisione fattuale di elementi già adeguatamente valutati dal Tribunale del riesame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta la fattispecie di associazione di tipo mafioso e richiamata la figura del "concorrente esterno": la condotta dell'imprenditore che, pur non inserito nella struttura, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario con apprezzabile rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento del sodalizio.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamata come norma sul concorso di persone nel reato, utilizzata congiuntamente all'art. 416-bis per configurare la partecipazione insieme ad altri soggetti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulla custodia cautelare: la Corte ricorda la presunzione relativa di pericolosità e, per talune ipotesi, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ma sottolinea che nei confronti del concorrente esterno tali presunzioni non escludono l'obbligo di motivare specificamente l'attualità e la ripetibilità del pericolo, soprattutto quando i fatti sono datati.

  • Sentenza Corte Cost. n. 48/2015

    Richiamata per il principio per cui il concorrente esterno non fa parte del sodalizio e dunque non è automaticamente giustificabile il ricorso esclusivo alla custodia carceraria; occorre valutazione individualizzata delle esigenze cautelari.

  • Sez. U., Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino) - giurisprudenza

    Citata per la definizione giurisprudenziale del concorso esterno: è reato quando il contributo esterno abbia apprezzabile rilevanza causale nel rafforzamento o conservazione dell'associazione.

  • Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019 (Putrino) - giurisprudenza

    Richiamata per distinguere la fattispecie dell'imprenditore colluso che mette l'impresa a disposizione del sodalizio e la necessità di valutare il rapporto di reciprocità e vantaggio tra impresa e consorteria.

Massime di principio

  • Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario con rilevanza causale nel rafforzamento o conservazione del sodalizio: non basta la mera interazione commerciale.
  • La prescrizione delle esigenze cautelari per reati di stampo mafioso non è automatica: anche se operano presunzioni, il giudice deve motivare specificamente l'attualità e la ripetibilità del pericolo, soprattutto quando i fatti sono antecedenti nel tempo.
  • La Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità non riesamina i fatti come il merito probatorio, ma verifica la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito; vizi motivazionali sulle esigenze cautelari possono condurre all'annullamento e al rinvio.
  • Per gli imprenditori accusati di collusione con la mafia, la valutazione giudiziale deve considerare il rapporto sinallagmatico e l'utilità reciproca: la disponibilità dell'azienda in cambio di protezione o vantaggi economici è elemento decisivo.
  • In presenza di un considerevole intervallo temporale tra i fatti contestati e il provvedimento cautelare, il giudice deve indicare elementi che giustifichino la persistenza di rapporti o la possibilità di reiterazione, senza necessità di provare una formale dissociazione ma spiegando la prognosi di rischio.
  • Le impugnazioni che si limitano a sollecitare una rivalutazione fattuale delle prove sono spesso inammissibili in Cassazione; invece, la censura basata su lacune motivazionali rilevanti ai fini delle misure cautelari è invece ammissibile e può avere successo.

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