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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4582/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona contestando: (I) l'erronea emissione del decreto di giudizio immediato anche rispetto a reati per i quali l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata mediante citazione diretta, con conseguente violazione delle garanzie connesse alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.; (II) carenza o insufficienza di motivazione in ordine alle voci di spesa liquidate a favore della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la questione non era stata proposta in appello (obbligo di dedurla in appello per poterne dedurre la nullità in Cassazione), e comunque che l'imputato aveva chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato, il quale opera effetto sanante sulle nullità intermedie (art. 183 c.p.p.), rendendo la doglianza improponibile. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la liquidazione delle spese in favore della parte civile e, inoltre, la Cassazione non è ammissibile per contestazioni generiche sulla motivazione della rifusione delle spese se non sono indicate le ragioni concrete di illegittimità o la violazione dei limiti tariffari. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza resa con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata solo come formula procedurale di rito (modalità di esercizio del giudizio in periodo emergenziale); nessuna interpretazione di merito collegata nel testo.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma che prevede la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona sottoposta a indagini; la Corte riconosce che la mancata possibilità di ricevere tale notifica, per effetto del giudizio immediato al posto della citazione diretta, è una nullità di regime intermedio, ma suscettibile di essere sanata dalla scelta del rito abbreviato.

  • art. 183 c.p.p.

    La richiesta del giudizio abbreviato ha effetto sanante sulle nullità non assolute (nullità a regime intermedio), impedendo la loro deduzione successiva in Cassazione.

  • art. 610 c.p.

    Norma sostanziale del codice penale relativa al reato che la Corte d'appello ha qualificato per il capo E); citata come riferimento alla qualificazione operata in appello, senza ulteriore interpretazione normativa nella motivazione della Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile; la Corte applica anche la sanzione pecuniaria per colpa nella proposizione del ricorso, quantificandola in euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

  • D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (tabella valore medio liquidazioni)

    Richiamato nella giurisprudenza citata come parametro per valutare la congruità delle liquidazioni a favore della parte civile: se la liquidazione rientra nei valori medi e copre le voci, la mancanza di motivazione non determina pregiudizio efficace ai fini della cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito sollevare questioni nuove che non siano state dedotte in appello; le nullità non assolute devono essere sollevate tempestivamente nei gradi precedenti.
  • La scelta del rito abbreviato ha effetto sanante sulle nullità c.d. a regime intermedio (non assolute): una volta optato per il rito abbreviato, il ricorrente non può poi dedurre talune nullità con efficacia per la Cassazione.
  • Le contestazioni generiche sulla motivazione relative alla liquidazione delle spese della parte civile sono inammissibili in Cassazione se non si indicano in modo concreto le ragioni di illegittimità o la violazione dei limiti tariffari.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende quando la proposizione del ricorso sia riconosciuta colposa.
  • Quando si impugna una sentenza, è essenziale articolare specificamente i profili di illegittimità e riservarsi di sollevare tutte le questioni processuali rilevanti già in appello per non incorrere in inammissibilità in Cassazione.

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