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Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma quanto a entrambi i ricorsi: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Terza), n. 143/2026, resa tra le parti, pubblicata il 19 gennaio 2026, notificata il 27 gennaio 2026, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1710/2025;

Giustizia amministrativa202600219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 143/2026, che aveva annullato il decreto regionale di regolarizzazione e modifica di una concessione demaniale marittima

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Assessorato regionale e la società concessionaria hanno proposto separati appelli, poi riuniti, contro la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso del residente, anche quale rappresentante di un comitato locale, annullando il decreto dirigenziale che aveva regolarizzato la concessione demaniale marittima e autorizzato la modifica della configurazione planimetrica delle attività e degli spazi funzionali, senza aumento della superficie assentita. Il primo motivo, comune ai due appelli, deduceva l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere sia del residente sia del comitato. Quanto al residente, gli appellanti contestavano che la mera vicinitas fosse sufficiente a dimostrare anche l’interesse concreto e attuale all’impugnazione, in assenza dell’indicazione e della prova di uno specifico pregiudizio personale, economico o patrimoniale. Quanto al comitato, deducevano l’assenza dei requisiti necessari per qualificarlo come ente esponenziale di un interesse collettivo, in ragione della recente costituzione e della composizione limitata a sei persone. Il residente e il comitato chiedevano il rigetto degli appelli e riproponevano i motivi di primo grado assorbiti dal TAR ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Le questioni relative alla regolarità edilizia delle opere sono state ritenute estranee al giudizio, incentrato sulle condizioni dell’azione.

La decisione

Il CGARS ha confermato la riunione dei due appelli, proposti contro la medesima sentenza, e ha dato atto del passaggio in giudicato della statuizione di estromissione delle associazioni Modicaltra e Legambiente Sicilia. Nel merito ha accolto il primo motivo comune. Ha riconosciuto al residente la legittimazione ad agire in proprio, poiché la dichiarata residenza in una zona confinante con l’area interessata integrava la vicinitas; ha tuttavia escluso il suo interesse a ricorrere, perché non era stato indicato né provato quale concreto, diretto e attuale nocumento il provvedimento avrebbe arrecato alla sua sfera personale, economica o patrimoniale. Il generico richiamo all’aumento del carico antropico, alla modifica paesaggistica e alla sottrazione di spazio pubblico non è stato ritenuto sufficiente, trattandosi di interessi affidati alla cura delle amministrazioni pubbliche e non automaticamente azionabili dal singolo. Il Comitato è stato ritenuto privo di legittimazione ad agire quale ente esponenziale di un interesse collettivo, non presentando, per la sua recente costituzione e per il numero esiguo degli associati, né il requisito della stabilità temporale né quello della rappresentatività della comunità locale. Dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado, il giudice non ha esaminato i motivi assorbiti e riproposti in appello. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi di ricorso assorbiti in primo grado, ritualmente riproposti dall’appellato, non devono essere esaminati quando il giudice d’appello dichiara inammissibile il ricorso originario per carenza delle condizioni dell’azione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla precedente ordinanza cautelare, con cui il CGARS aveva disposto la definizione del giudizio nella sede di merito dopo aver ravvisato elementi non inconsistenti di fumus sui profili di legittimazione e interesse a ricorrere.

Massime di principio

  • La vicinitas rispetto all’area interessata da un provvedimento amministrativo può fondare la legittimazione ad agire del residente, ma non dimostra automaticamente l’interesse a ricorrere: il ricorrente deve indicare e provare un pregiudizio concreto, diretto e attuale alla propria sfera personale, economica o patrimoniale.
  • Il generico richiamo all’aumento del carico antropico, alla modifica paesaggistica o alla sottrazione di spazio pubblico non è sufficiente a integrare l’interesse concreto e attuale del singolo all’impugnazione, se tali profili non si traducono in uno specifico pregiudizio personale.
  • Un comitato può agire quale ente esponenziale di un interesse collettivo solo se possiede requisiti adeguati di stabilità temporale e rappresentatività della comunità interessata; la recente costituzione e la composizione numericamente esigua possono escludere la legittimazione ad agire.
  • Quando il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione o interesse a ricorrere, il giudice d’appello non deve esaminare i motivi di merito assorbiti e riproposti dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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