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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03076/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto già assunto a tempo indeterminato con mansioni direttive aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per retribuzioni asseritamente non pagate e per trattamenti di fine rapporto maturati in due periodi distinti: il primo, relativo al rapporto di lavoro subordinato incontestato fino alle dimissioni, e il secondo, relativo a un'attività che egli sosteneva di avere proseguito di fatto dopo le dimissioni, nelle more della costituzione di una nuova società. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione; in opposizione, il curatore aveva sostenuto che dopo le dimissioni fosse sorto solo un rapporto di collaborazione occasionale e che alcune somme fossero già state compensate con il prezzo della vendita di un'autovettura. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provata la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato dopo le dimissioni e valorizzando la documentazione relativa a prestazioni occasionali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; 2) nullità per motivazione apparente/contraddittoria e omissione di esame delle prove testimoniali; 3) omessa pronuncia sulla domanda di TFR riferita al periodo di rapporto subordinato incontestato anteriore alle dimissioni e sull'eccezione di compensazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, osservando che le censure investivano in realtà la valutazione del materiale probatorio e non integravano un vero omesso esame di fatto decisivo né un'anomalia motivazionale rilevante; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che il tribunale non si era pronunciato sulla domanda di TFR relativa al periodo di rapporto subordinato dal 1.12.2011 al 17.11.2014, distinta dalla pretesa retributiva relativa al periodo successivo alle dimissioni. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    norma richiamata come base della domanda di insinuazione al passivo del credito di lavoro

  • art. 98 l.fall.

    norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo

  • art. 2751 bis c.c.

    richiamato come titolo di privilegio per crediti di lavoro e TFR

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante o dell'omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riconduce il motivo al solo omesso esame di un fatto storico decisivo, escludendo il sindacato sulla semplice insufficienza o cattiva valutazione delle prove

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per qualificare come inammissibili le censure che si pongono in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati

  • art. 112 c.p.c.

    fonte del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa decisione su un capo di domanda integra omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente rileva solo come anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato l'ulteriore contributo unificato in ragione del parziale accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è invece utilizzabile per contestare la mera valutazione delle prove o la loro maggiore o minore attendibilità.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia comunque stato considerato dal giudice di merito.
  • La motivazione è "apparente" soltanto quando il giudice omette del tutto l'itinerario logico-giuridico della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o che non dia conto di tutte le prove.
  • Il vizio di contraddittoria motivazione, nel sistema attuale dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è autonomamente deducibile se non nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • Sussiste omessa pronuncia quando il giudice non decide su un capo autonomo di domanda o su una specifica conclusione, cioè su una richiesta che postuli un bene della vita distinto e identificabile.
  • Quando una domanda di credito di lavoro comprende periodi diversi e titoli diversi, il giudice deve esaminare autonomamente ciascun capo; la decisione resa solo su uno di essi non esaurisce il thema decidendum rispetto agli altri.
  • La censura che mira a una diversa ricostruzione del fatto o a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio non è, di regola, veicolabile in cassazione come violazione di legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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