Sentenza del 14/09/2016 n. 18002 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento - Notifica dell'avviso di accertamento al contribuente - Successivo fallimento - Idoneità a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti del curatore - Esclusione - Fondamento. 081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la notifica di avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni 1999-2001. Gli avvisi erano stati notificati al contribuente quando era ancora in bonis, ma il fallimento era intervenuto mentre era ancora pendente il termine per impugnarli. Successivamente la cartella di pagamento era stata notificata al curatore senza allegare gli avvisi. L'Agenzia sosteneva che la notifica originaria al contribuente fosse sufficiente a far decorrere il termine anche nei confronti del curatore e a rendere definitivi gli avvisi nei confronti della massa dei creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la notifica dell'avviso al contribuente in bonis non fa decorrere il termine per impugnare anche nei confronti del curatore, se il fallimento sopravviene durante tale termine. Per rendere l'accertamento opponibile alla massa è necessaria una distinta notifica al curatore, che manifesta l'intenzione dell'Amministrazione di far valere il credito nel passivo fallimentare e consente alla curatela di difendere gli interessi dei creditori. La Corte ha inoltre sottolineato che, in ambito fallimentare, la riscossione deve seguire le regole dell'accertamento del passivo e che il curatore può contestare il ruolo comunicato con la domanda di ammissione al passivo. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare alla curatela le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro oltre accessori; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti di Equitalia Polis.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42 e 43
Art. 43: il curatore subentra nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali del fallito, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Il fallimento comporta lo spossessamento del fallito e il subentro del curatore nella gestione e nella tutela processuale del patrimonio destinato alla soddisfazione collettiva dei creditori. Tuttavia, il curatore non è un successore del fallito e la sua posizione processuale non coincide automaticamente con quella del contribuente.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 44, 45 e 51
Le norme rafforzano l'inefficacia verso la massa degli atti individuali del fallito e vietano le azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, imponendo ai creditori, compreso l'Erario, di partecipare al concorso formale.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 52, 92-103
I crediti anteriori al fallimento devono essere accertati nell'ambito della procedura di verifica dello stato passivo. La definitività di un atto nei confronti del contribuente non basta, da sola, a renderlo opponibile alla massa se il curatore non ha avuto la possibilità di contestarlo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21
Gli atti della riscossione e gli atti presupposti possono essere impugnati dal soggetto legittimato. In caso di fallimento, il curatore deve poter conoscere e contestare l'atto impositivo destinato a fondare la pretesa nei confronti della massa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25, 49, 87 e 88
Nel fallimento la cartella di pagamento non costituisce necessariamente il passaggio indispensabile per l'insinuazione del credito tributario, che può essere proposta sulla base del ruolo. Il credito deve comunque essere fatto valere secondo le regole concorsuali e il ruolo può essere direttamente contestato dal curatore quando gli venga comunicato.
Art. 100 c.p.c.
L'interesse concreto e attuale del curatore a impugnare l'accertamento sorge quando l'Amministrazione manifesta la volontà di far valere il credito nei confronti della massa, in particolare mediante l'insinuazione al passivo.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 93 e 101
La domanda di ammissione al passivo è lo strumento con cui il creditore tributario aziona la propria pretesa nella procedura. La presentazione oltre i termini è soggetta alle condizioni rigorose previste per le domande ultratardive.
Massime di principio
- Se un avviso tributario è notificato al contribuente prima del fallimento, ma il fallimento interviene mentre il termine per impugnarlo è ancora pendente, la notifica non rende automaticamente l'atto definitivo anche nei confronti della curatela.
- Per rendere la pretesa fiscale opponibile alla massa dei creditori, l'Amministrazione deve notificare l'atto anche al curatore oppure comunicarlo in modo idoneo nell'ambito dell'insinuazione al passivo, consentendo una difesa effettiva.
- Il curatore non è un semplice continuatore della posizione processuale del fallito: tutela un interesse distinto, collettivo e concorsuale, e deve ricevere una conoscenza autonoma degli atti destinati a incidere sul patrimonio fallimentare.
- In caso di fallimento, la cartella di pagamento può essere superflua ai fini dell'ammissione al passivo, poiché il credito tributario può essere fatto valere sulla base del ruolo e deve essere verificato nella procedura concorsuale.
- La definitività dell'accertamento nei confronti del fallito può conservare rilevanza personale per quest'ultimo, ma non è necessariamente opponibile alla massa se il curatore non è stato posto in condizione di contestare la pretesa.
- Nelle situazioni analoghe occorre verificare separatamente: data della notifica all'originario contribuente, data del fallimento, scadenza del termine d'impugnazione, notifica o comunicazione al curatore e successiva domanda di ammissione al passivo.
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