Cassazione Civile, Ordinanza n. 32146/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e il versamento della relativa contribuzione da parte di un'avvocata iscritta all'albo, ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo decisivo il fatto che il reddito professionale prodotto negli anni in contestazione fosse inferiore a euro 5.000,00 e quindi rientrasse nell'area dell'esenzione richiamata dal giudice di merito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, sostenendo che per gli avvocati che esercitano abitualmente la professione l'obbligo di iscrizione sussiste indipendentemente dal reddito, mentre la soglia di euro 5.000,00 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale. Ha inoltre censurato la sentenza per non avere valorizzato il dato pacifico dell'esercizio della professione e per non avere applicato il principio di non contestazione sul requisito di abitualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sia decisivo il carattere abituale o meno dell'attività libero-professionale; la soglia reddituale di euro 5.000,00 è invece rilevante solo per attività occasionali. Ha osservato che la sentenza impugnata, pur avendo richiamato il dato del reddito inferiore alla soglia, aveva comunque compiuto una autonoma valutazione di merito, considerando tali importi persino inidonei a integrare una mera occasionalità e, quindi, non affetti dal denunciato errore di diritto. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura fondata sulla mancata contestazione del requisito di abitualità e ha chiarito che tale requisito, implicando una valutazione giuridica, non è soggetto al principio di non contestazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegato all'esercizio abituale dell'attività che produca redditi non soggetti a contribuzione nella cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dall'INPS come interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata, senza che la Corte ne faccia applicazione nel senso invocato dal ricorrente.
art. 21, comma 8, L. 247/2012
norma richiamata nel ricorso a sostegno della pretesa contributiva, ma non ritenuta decisiva dalla Corte rispetto al criterio dell'abitualità.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
la soglia di euro 5.000,00 è pertinente al lavoro autonomo occasionale e non può essere automaticamente estesa alle attività professionali abituali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la procedura camerale non partecipata.
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nell'impostazione dell'onere della prova e nella necessità di dimostrare il requisito dell'abitualità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto ad albo, il criterio decisivo è l'esercizio abituale dell'attività libero-professionale; la soglia reddituale di euro 5.000,00 non è di per sé dirimente quando l'attività non è occasionale.
- La produzione di un reddito inferiore a euro 5.000,00 può essere uno degli indici da valutare per accertare in fatto l'eventuale occasionalità o, al contrario, l'assenza di una struttura professionale apprezzabile, ma non costituisce un parametro esclusivo o automaticamente esimente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura fondata sulla mancata contestazione di un fatto deve essere autosufficiente e contenere la trascrizione degli atti processuali rilevanti; inoltre il principio di non contestazione riguarda i fatti materiali allegati e non le valutazioni o i giudizi, come l'abitualità dell'attività professionale.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una duplice ratio, la censura che colpisca solo una delle due rationes non è sufficiente a determinare la cassazione se l'altra resta autonoma e idonea a sorreggere la decisione.
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