Sentenza n. 988/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio-diniego serbato dal Comune di Barcellona di Pozzo di Gotto sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla società ricorrente con prot. n. 0060555 del 30.10.2025, e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti oggetto della predetta istanza di accesso, nonché per la condanna ex art. 116, comma 4, c.p.a. dell’Amministrazione intimata ad esibire la documentazione richiesta, e per il risarcimento del danno per i danni subiti e/o subendi da provarsi nel corso del giudizio o da liquidare anche in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa ai provvedimenti adottati dal Comune nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili di lavori di scavo non autorizzati
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accesso a tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Comune nei confronti dei soggetti che avevano eseguito lavori di scavo presso una strada comunale, lavori ritenuti causa di frane e danni ai terreni della ricorrente. L’istanza era motivata dall’esigenza di tutelare i propri interessi nell’ambito di giudizi civili già instaurati o pendenti, anche in sede di legittimità. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 22, 24 e 25 della l. 241/1990, degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dell’art. 9 d.P.R. 184/2006, dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, ragionevolezza, celerità ed efficienza, nonché il difetto assoluto di motivazione e l’eccesso di potere. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza, ritenendola esplorativa, priva di interesse diretto e finalizzata a sindacare l’esercizio della potestà sanzionatoria comunale; ha inoltre sostenuto che la ricorrente avesse integrato solo in giudizio le ragioni dell’accesso e che i documenti richiesti fossero inesistenti, dichiarando di non detenere alcun progetto, comunicazione o provvedimento autorizzativo. La ricorrente ha contestato anche la tardività della costituzione comunale e ha insistito sulla domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto utilizzabile la memoria di costituzione del Comune, poiché il termine per la costituzione delle parti intimate nel rito dell’accesso ha natura ordinatoria e, comunque, la memoria era stata depositata entro il termine dimidiato previsto per le memorie. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità: l’istanza non era esplorativa, poiché individuava sufficientemente la vicenda, la posizione della richiedente, i controinteressati e la categoria di documenti richiesti; inoltre, l’interesse difensivo risultava già dall’istanza amministrativa e le ulteriori precisazioni contenute nel ricorso costituivano mera esplicitazione. Il giudice dell’accesso non deve valutare la concreta utilità o decisività dei documenti nel giudizio principale, né la fondatezza o ammissibilità della pretesa sostanziale, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o il carattere pretestuoso dell’accesso. Ha inoltre escluso che la pendenza o il contenuto del giudizio civile potessero impedire l’accesso. Nel merito, il diritto di accesso presuppone l’esistenza e la detenzione dei documenti da parte dell’amministrazione. Qualora il Comune sostenga che i documenti non esistono o non sono detenuti, non può limitarsi a una mera affermazione difensiva: deve svolgere le verifiche presso gli uffici competenti e adottare una dichiarazione amministrativa formalizzata, proveniente dal dirigente responsabile, che attesti l’inesistenza o la non detenzione. Il TAR ha quindi accolto la domanda di accesso e ordinato al Comune, entro trenta giorni, di esibire i documenti richiesti e consentirne copia oppure, ove non detenuti, di adottare un atto formale che ne attesti l’inesistenza previa verifica. Ha condannato il Comune al pagamento di 1.000 euro di spese, compensandole nei confronti dei controinteressati. La domanda risarcitoria non è stata decisa nel rito camerale dell’accesso: il rito è stato convertito in rito ordinario, con fissazione della pubblica udienza per la sua trattazione.
Norme richiamate
art. 24, comma 4, l. 241/1990
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
L’istanza non è esplorativa quando individua con sufficiente precisione la vicenda, i documenti richiesti e l’interesse concreto, diretto e attuale del richiedente; nel caso concreto non era finalizzata a un controllo generalizzato sull’operato comunale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
i richiedenti hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L’accesso difensivo richiede una verifica in astratto dell’inerenza dei documenti rispetto alle esigenze di tutela prospettate, senza anticipare il giudizio sulla loro concreta utilità, decisività o sulla fondatezza della pretesa principale.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
documenti detenuti da una pubblica amministrazione
L’esistenza e la detenzione del documento costituiscono presupposti del diritto di accesso; non è possibile ordinare l’esibizione di documenti inesistenti o non detenuti dall’amministrazione.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
La richiesta deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento; la disponibilità effettiva del documento delimita materialmente e giuridicamente l’accesso.
art. 46, comma 1, c.p.a.
Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
Il termine per la costituzione della parte intimata ha natura ordinatoria, sicché la costituzione tardiva non determina, di per sé, decadenza o inutilizzabilità degli atti.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche (...) fino a venti giorni liberi.
Nel rito dell’accesso i termini sono dimidiati; la memoria comunale è stata comunque depositata entro il termine processuale rilevante per la camera di consiglio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Nei giudizi di cui al comma 2 (...) tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario.
Il rito speciale in materia di accesso comporta il dimezzamento dei termini processuali, salvo le eccezioni previste dalla disposizione.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti; nel caso concreto l’ordine è stato subordinato, in alternativa, all’adozione di un atto formale di attestazione dell’inesistenza previa verifica.
art. 26, comma 2, c.p.a.
Non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, non essendo stata dimostrata una resistenza temeraria del Comune.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice devono verificare soltanto l’astratta inerenza dei documenti richiesti rispetto alla posizione giuridica e alle esigenze di tutela rappresentate; non possono anticipare il giudizio sulla concreta utilità, decisività, ammissibilità o fondatezza della pretesa principale, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o il carattere pretestuoso dell’istanza.
- Un’istanza di accesso non è esplorativa quando, pur riferendosi a una pluralità di atti, individua con sufficiente precisione la vicenda amministrativa, i soggetti coinvolti, la documentazione richiesta e l’interesse concreto, diretto e attuale del richiedente.
- L’esistenza e la detenzione del documento costituiscono presupposti del diritto di accesso; non può essere ordinata l’esibizione di documenti inesistenti o non detenuti dall’amministrazione.
- Quando l’amministrazione sostiene che i documenti richiesti non esistono o non sono detenuti, deve svolgere le verifiche presso gli uffici competenti e formalizzare tale esito mediante un atto amministrativo proveniente dal dirigente responsabile; una mera affermazione contenuta negli scritti difensivi non è sufficiente.
- Nel rito in materia di accesso, il termine per la costituzione della parte intimata ha natura ordinatoria e la costituzione tardiva non comporta automaticamente decadenza, ferma la necessità del rispetto dei termini applicabili al deposito delle memorie e dei documenti in vista della camera di consiglio.
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