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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-146/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 giugno 2020. — SCT, d.d. contro Repubblica di Slovenia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 90 e 273 – Base imponibile – Riduzione – Diniego – Non pagamento – Soggetto passivo che non ha insinuato il proprio credito nella procedura di fallimento instaurata nei confronti del debitore – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Effetto diretto. — Causa C-146/19

Giurisprudenza europea62019CJ0146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che il diniego della rettifica dell’IVA per il solo fatto che il creditore non abbia insinuato il credito nel fallimento del debitore è contrario alla direttiva IVA quando il credito è divenuto definitivamente irrecuperabile. La disciplina nazionale può imporre formalità per verificare l’irrecuperabilità, ma non può trasformarle in un ostacolo sproporzionato che faccia gravare sul soggetto passivo l’IVA su un corrispettivo mai incassato. Inoltre, l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva ha effetto diretto e impone, se necessario, la disapplicazione della norma interna incompatibile.

IVA: incompatibilità con la direttiva 2006/112/CE del diniego della rettifica della base imponibile per crediti definitivamente irrecuperabili solo perché il creditore non li ha insinuati nel fallimento del debitore

La questione giuridica

Se l’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA consenta a uno Stato membro di negare la riduzione della base imponibile per mancato pagamento definitivo quando il soggetto passivo non ha insinuato il credito nel fallimento del debitore; se, anche in tal caso, il diritto alla riduzione permanga quando il contribuente dimostri che il credito non sarebbe stato riscosso comunque o che esistevano motivi ragionevoli per non insinuarlo; e se l’articolo 90, paragrafo 1, abbia effetto diretto qualora la normativa nazionale ecceda i limiti della deroga consentita.

Principio di diritto

L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE ostano a una normativa nazionale che subordina il diritto alla riduzione dell’IVA relativa a un credito definitivamente irrecuperabile all’insinuazione del credito nella procedura fallimentare del debitore, e ciò anche quando il soggetto passivo dimostri che, se avesse insinuato il credito, esso non sarebbe stato comunque riscosso. L’articolo 90, paragrafo 1, ha effetto diretto: se non è possibile un’interpretazione conforme del diritto interno, il giudice nazionale deve disapplicare la norma incompatibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), articolo 39
  • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), articolo 296

Diniego della rettifica IVA per mancata insinuazione del credito nel fallimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) in materia di IVA. La controversia opponeva SCT d.d., in amministrazione fallimentare, alla Repubblica di Slovenia, a seguito del rifiuto dell’amministrazione fiscale di consentire la rettifica dell’IVA relativa a crediti rimasti insoluti, poiché SCT non li aveva insinuati nelle procedure fallimentari aperte nei confronti dei debitori.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), che impone la riduzione della base imponibile in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento o riduzione di prezzo, lasciando agli Stati membri, al paragrafo 2, la possibilità di derogare nei casi di non pagamento totale o parziale. È richiamato anche l’articolo 273 della stessa direttiva, che consente agli Stati membri di stabilire obblighi necessari per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni, nel rispetto dei limiti ivi previsti.

Sul piano nazionale, vengono esaminati l’articolo 39 ZDDV-1 e l’articolo 296 ZFPPIPP. In particolare, la normativa slovena subordinava la rettifica dell’IVA, in caso di crediti insoluti, all’insinuazione del credito nella procedura concorsuale, prevedendo che, in mancanza di insinuazione tempestiva, il credito si estinguesse.

Fatti e procedimento principale

SCT aveva rettificato l’IVA dichiarata per crediti non riscossi nei confronti di due società fallite. L’autorità tributaria ha negato la riduzione perché quei crediti non erano stati insinuati nei rispettivi fallimenti e, ai sensi del diritto sloveno, si erano estinti. I giudici nazionali di merito hanno confermato tale impostazione, ritenendo applicabile la deroga dell’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in sostanza:

  • se l’articolo 90, paragrafo 2, consenta di negare la rettifica dell’IVA quando il mancato pagamento definitivo dipenda dall’omessa insinuazione del credito nel fallimento del debitore;
  • se, anche in presenza di una simile deroga, il soggetto passivo possa comunque ottenere la rettifica dimostrando che il credito non sarebbe stato soddisfatto neppure se insinuato, oppure che vi erano motivi ragionevoli per non insinuarlo;
  • se l’articolo 90, paragrafo 1, abbia effetto diretto quando il diritto nazionale eccede i limiti della deroga.

Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione

La Corte ricorda che l’articolo 90, paragrafo 1, esprime un principio fondamentale della direttiva IVA: la base imponibile deve riflettere la controprestazione effettivamente percepita. Ne deriva che l’amministrazione finanziaria non può esigere un’IVA superiore a quella effettivamente incassata dal soggetto passivo.

La deroga dell’articolo 90, paragrafo 2 è ammessa solo per i casi di non pagamento, intesi come situazioni in cui l’incertezza sulla riscossione è ancora presente o temporanea. Essa non consente però di negare la rettifica quando il credito è divenuto definitivamente irrecuperabile. In tale ipotesi la fattispecie non rientra più nel "non pagamento" del paragrafo 2, ma nel meccanismo generale del paragrafo 1.

Nel caso concreto, i crediti di SCT erano definitivamente irrecuperabili: la mancata insinuazione aveva comportato, per effetto dell’articolo 296, paragrafo 5, ZFPPIPP, l’estinzione del credito, e in ogni caso le procedure fallimentari erano state chiuse senza recupero. Perciò il rifiuto della rettifica non poteva essere giustificato sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2.

La Corte ammette che gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, e dell’articolo 273, possano imporre formalità e obblighi volti ad assicurare la corretta riscossione dell’IVA e a prevenire evasioni. Tuttavia tali misure devono restare entro quanto strettamente necessario e non possono compromettere la neutralità dell’imposta. La formalità dell’insinuazione nel fallimento può essere legittima in astratto, ma il suo mancato rispetto non può comportare automaticamente il diniego della rettifica quando il contribuente dimostri che il credito non sarebbe stato riscosso comunque.

La Corte sottolinea inoltre che la disciplina nazionale comporta una presunzione generale e automatica di frode o abuso, incompatibile con il diritto dell’Unione, mentre nel caso di specie non emergevano indizi di frode.

Ragionamento sulla terza questione: effetto diretto

Quanto all’efficacia dell’articolo 90, paragrafo 1, la Corte ribadisce che tale disposizione è sufficientemente precisa e incondizionata quanto al principio della riduzione della base imponibile nei casi contemplati. Il fatto che gli Stati membri dispongano di un margine nella determinazione delle modalità applicative non esclude l’effetto diretto della norma.

Il giudice nazionale deve quindi, in primo luogo, interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva; se ciò non è possibile, deve disapplicare qualsiasi norma nazionale incompatibile con l’articolo 90, paragrafo 1.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • l’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE ostano a una normativa nazionale che nega la riduzione dell’IVA per crediti definitivamente irrecuperabili solo perché il soggetto passivo non li ha insinuati nel fallimento del debitore, anche se egli dimostra che, pur insinuandoli, non avrebbe comunque recuperato il credito;
  • l’articolo 90, paragrafo 1 ha effetto diretto, con conseguente obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme o, in difetto, di disapplicazione della norma interna contrastante.

Principi utili per la pratica

Per i professionisti, la sentenza afferma che la rettifica dell’IVA per credito inesigibile non può essere negata con un automatismo formale quando l’irrecuperabilità è definitiva e provata. Gli Stati membri possono richiedere adempimenti documentali e procedurali, ma non possono trasformarli in condizioni sostanziali che svuotino il diritto alla riduzione della base imponibile o che facciano gravare sull’operatore economico un’IVA non incassata.

Come è indicizzato

Materieivabase imponibileprocedura fallimentareprincipio di neutralità fiscaleeffetto diretto

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