Cassazione Civile, Ordinanza n. 21738/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell'opposizione contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Genova resa in un giudizio civile tra più parti. La ricorrente sosteneva che non potesse esserle richiesto il pagamento dell'imposta in via solidale ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, poiché nel giudizio civile non aveva assunto la veste di parte sostanziale del rapporto oggetto della decisione: nei suoi confronti era stata rigettata la domanda, mentre le statuizioni principali riguardavano altre parti e la sua eventuale domanda riconvenzionale subordinata era rimasta priva di incidenza sulla pronuncia registrata. Con l'unico motivo di ricorso denunciava violazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la solidarietà tributaria non può fondarsi sulla sola partecipazione processuale, ma richiede la riferibilità sostanziale del rapporto definito dalla sentenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato evocato come parametro del motivo per denunciare la violazione di legge
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la solidarietà per l'imposta di registro relativa a una sentenza presuppone la riferibilità del rapporto sostanziale definito dalla decisione, non la mera partecipazione processuale; chi è rimasto estraneo al rapporto sostanziale non è soggetto passivo dell'obbligazione tributaria
art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c.
consente alla Corte, quando non occorrano ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione
art. 2901 c.c.
richiamato come oggetto della domanda proposta nel giudizio civile presupposto, in relazione all'inefficacia dell'atto di cessione di azienda
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
testo normativo in materia di imposta di registro; la Corte ne applica l'art. 57 per delimitare i soggetti obbligati
Massime di principio
- In materia di imposta di registro su sentenze emesse in giudizi con pluralità di parti, la responsabilità solidale ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986 non può essere fatta discendere dal solo dato processuale della partecipazione al giudizio, ma richiede che il soggetto sia parte del rapporto sostanziale definito dalla sentenza.
- Quando il giudizio presenta litisconsorzio facoltativo e i rapporti sostanziali restano autonomi e scindibili, la debenza dell'imposta va verificata con riguardo a ciascun rapporto concretamente inciso dalla decisione registrata.
- La parte convenuta nei cui confronti la domanda sia stata rigettata per estraneità al rapporto sostanziale non è soggetto passivo dell'imposta di registro derivante dalla sentenza.
- Se la causa può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e pronunciarsi nel merito sull'originario ricorso del contribuente.
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