Sentenza n. 1907/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale della Provincia di Novara n. 501 del 27.02.2024, pubblicata sull’Albo Pretorio Provinciale dal 27.02.2024 al 13.03.2024, con cui la Provincia di Novara ha rilasciato alla Società Agricola Bioenergia S.r.l. l’autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2013, relativa al rilascio delle emissioni in atmosfera, per un impianto di produzione di biometano da biomasse e compost humificato palabile da realizzare nel Comune di Romentino (NO), strada del Lume; - nonché avverso ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto dalla Società, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, lo (sconosciuto) parere emesso dall’ASL Novara in data 22.02.2024, prot. n. 4528 e lo (sconosciuto) contributo tecnico scientifico redatto da ARPA Piemonte e trasmesso con nota prot. n. 4221 del 20.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Novara alla società agricola per le emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di biometano da biomasse e compost nel Comune di Romentino
Esito
Favorevole al resistente (provincia e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale provinciale n. 501 del 27 febbraio 2024, con cui era stata rilasciata l’autorizzazione unica ambientale per le emissioni in atmosfera relative all’impianto della controinteressata, nonché gli atti presupposti, inclusi il parere dell’ASL Novara del 22 febbraio 2024 e il contributo tecnico-scientifico di ARPA Piemonte del 20 febbraio 2024. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. A seguito dell’ordinanza collegiale n. 1435 del 22 giugno 2026, la controinteressata ha depositato il 1° luglio 2026 una dichiarazione di rinuncia al provvedimento impugnato; la ricorrente ha quindi dichiarato il 21 settembre 2026 la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente circa la perdita dell’interesse al ricorso è vincolante, poiché nel processo amministrativo l’interesse è nella disponibilità della parte e il giudice non deve svolgere una propria valutazione al riguardo. Non sono stati esaminati i motivi di merito. Le spese sono state compensate, in ragione della particolarità della vicenda e delle questioni dedotte, nonché della rinuncia al provvedimento da parte della controinteressata.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso da parte del ricorrente e che, pertanto, la dichiarazione di quest’ultimo in ordine alla sopravvenuta perdita di un tale interesse rende il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non spettando al giudice alcuna valutazione a tale riguardo
La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta perdita dell’interesse al ricorso comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; il giudice non è chiamato a valutare autonomamente la persistenza di tale interesse.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l’interesse al ricorso è nella disponibilità del ricorrente: la sua dichiarazione di sopravvenuta perdita dell’interesse comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che il giudice debba compiere una valutazione autonoma al riguardo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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