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Sentenza

Sentenza n. 6945/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari: - dell’ordinanza dirigenziale n. 130 del 29.11.2024 emessa nei confronti dei ricorrenti avente ad oggetto: per quanto riguarda Maranco Stefano, “l’ordine di demolizione del fabbricato censito al foglio 22 particella 228 e del fabbricato ricadente al foglio 22 su parte della particella 82 per un area di sedime di circa mq 465”; per quanto riguarda la Victoria Immobiliare s.r.l., la demolizione del fabbricato censito al foglio 22 particella ex 229 e ricadente sulla particella 83 per un’area di sedime di circa mq 260 con ripristino dello stato dei luoghi; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai precedenti.

Giustizia amministrativa202502806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a più fabbricati individuati catastalmente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto, con quattro motivi, l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione. In primo luogo hanno lamentato l'indeterminatezza dell'oggetto del provvedimento, l'omessa identificazione e localizzazione degli immobili, il difetto di istruttoria e la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e della normativa regionale, sostenendo inoltre che non vi sarebbe stato un sopralluogo e che il provvedimento avrebbe leso il diritto di difesa. In secondo luogo hanno censurato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990. In terzo luogo hanno contestato l'individuazione dei ricorrenti quali responsabili degli abusi, deducendo carenza ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e violazione delle disposizioni edilizie richiamate. In quarto luogo hanno dedotto l'anteriorità dei fabbricati al 1967 e la pendenza di una domanda di condono del 1995, sostenendo la violazione degli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985, richiamati dall'art. 39 della l. n. 724/1994, nonché la carenza assoluta di potere e l'omesso esame della domanda di condono.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Il primo motivo è stato respinto perché il Comune ha documentato lo svolgimento di un sopralluogo e la rituale trasmissione dell'ordinanza completa, dopo una prima notificazione al proprietario persona fisica con due pagine mancanti. Il provvedimento contiene l'esatta individuazione catastale e l'ubicazione dei fabbricati oggetto di demolizione, con indicazione delle relative superfici di sedime. Il secondo motivo è stato respinto in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: i ricorrenti non hanno dimostrato che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto introdurre elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. Il terzo motivo è stato respinto perché, anche a prescindere dalla mancata prova dell'erronea individuazione quali esecutori delle opere, i ricorrenti risultavano proprietari delle aree interessate. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001, proprietario e responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti, non alternativi, dell'ordine di demolizione; la misura può quindi essere rivolta al proprietario anche se estraneo alla realizzazione dell'opera, senza necessità di accertarne dolo o colpa o di escludere la sua buona fede. Il quarto motivo è stato respinto perché il Comune ha documentato che il condono era stato respinto per gli abusi relativi alle particelle interessate dall'ordinanza, mentre la concessione in sanatoria del 2019 riguardava altri interventi. I ricorrenti non hanno contestato specificamente tale ricostruzione né hanno proposto i preannunciati motivi aggiunti contro la concessione in sanatoria, e non hanno dimostrato neppure l'anteriorità al 1967 delle opere abusive. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Proprietario e responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti, e non alternativi, dell'ordine di demolizione; il proprietario può essere destinatario della misura anche se non ha realizzato l'opera abusiva, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria indipendentemente da dolo, colpa o buona fede.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità del provvedimento quando il ricorrente non dimostra che, ove informato, avrebbe potuto fornire elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa.

  • art. 7 l. 241/1990

    Prevede la comunicazione di avvio del procedimento; nel caso concreto la sua omissione è stata ritenuta non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2.

  • artt. 38 e 44 l. 47/1985

    Sono stati invocati dai ricorrenti in relazione alla domanda di condono, ma il TAR ha escluso la violazione perché gli abusi oggetto dell'ordinanza risultavano già esclusi dal condono.

  • art. 39 l. 724/1994

    Richiamato dai ricorrenti quale base normativa del condono; il giudice ha ritenuto non dimostrata la pendenza utile della domanda per gli abusi contestati.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta esecuzione dell'ordinanza, ma ha deciso la causa nel merito applicando il principio della ragione più liquida.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione deve identificare in modo sufficientemente preciso gli immobili e le opere abusive, ma tale requisito è soddisfatto quando il provvedimento indica gli estremi catastali, la localizzazione e gli elementi dimensionali essenziali; la contestazione dell'indeterminatezza non prevale sulla documentazione amministrativa contraria non specificamente confutata.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo a un ordine di demolizione non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto: il privato deve dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto apportare elementi conoscitivi o valutativi idonei a condurre a un esito diverso, secondo l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001, il proprietario e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti dell'ordine di demolizione; il proprietario può essere legittimamente ingiunto anche se non ha eseguito l'opera e anche in assenza di dolo, colpa o mala fede, poiché l'abuso edilizio costituisce illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria.
  • La pendenza o la precedente presentazione di una domanda di condono non impedisce l'ordine di demolizione quando l'amministrazione dimostri che il condono è stato respinto proprio per gli abusi oggetto dell'ingiunzione e che l'eventuale concessione in sanatoria riguardava opere diverse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

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