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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-510/20

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 aprile 2022. — Commissione europea contro Repubblica di Bulgaria. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Ambiente – Direttiva 2008/56/CE – Politica per l’ambiente marino – Articolo 5 – Strategie per l’ambiente marino – Articolo17, paragrafi 2 e 3 – Assenza di riesame, entro i termini, della valutazione iniziale e della definizione del buono stato ecologico, nonché dei traguardi ambientali – Assenza di invio alla Commissione europea, entro i termini, dei dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame. — Causa C-510/20

Giurisprudenza europea62020CJ0510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per inadempimento della Commissione contro la Bulgaria in materia di strategia per l’ambiente marino. Ha ritenuto che lo Stato membro non avesse riesaminato e aggiornato nei termini previsti la valutazione iniziale, il buono stato ecologico e i traguardi ambientali, né avesse inviato alla Commissione i dettagli degli aggiornamenti. La Corte ha inoltre escluso che le difficoltà invocate dalla Bulgaria, legate a procedure di appalto e a progetti amministrativi interni, potessero giustificare il ritardo.

Inadempimento della Repubblica di Bulgaria per mancato riesame e aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino e mancato invio degli aggiornamenti alla Commissione nei termini previsti dalla direttiva 2008/56/CE.

La questione giuridica

Se la Repubblica di Bulgaria, non avendo riesaminato entro il 15 luglio 2018 la valutazione iniziale, la definizione di buono stato ecologico e i traguardi ambientali delle proprie strategie per l’ambiente marino, e non avendo inviato alla Commissione, entro il 15 ottobre 2018, i dettagli degli eventuali aggiornamenti, sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/56/CE; in via preliminare, se il ricorso fosse sufficientemente chiaro e ricevibile.

Principio di diritto

La Corte afferma che gli Stati membri devono riesaminare, in modo coordinato, ogni sei anni le strategie per l’ambiente marino, in particolare la valutazione iniziale, la definizione del buono stato ecologico e i traguardi ambientali, e trasmettere alla Commissione i dettagli degli aggiornamenti entro tre mesi dalla pubblicazione; il mancato rispetto di tali termini integra un inadempimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/56/CE. Difficoltà organizzative interne, esiti infruttuosi di appalti pubblici o sviluppi successivi al termine fissato nel parere motivato non possono giustificare l’inosservanza, né possono essere invocate deroghe non previste dalla direttiva per gli obblighi di aggiornamento e comunicazione.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Direttiva 2008/56/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2008/56/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2008/56/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2008/56/CE
  • Articolo 10 della direttiva 2008/56/CE
  • Articolo 14 della direttiva 2008/56/CE
  • Articolo 17 della direttiva 2008/56/CE
  • Articolo 19 della direttiva 2008/56/CE
  • Articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Mancato aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino della Repubblica di Bulgaria

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 258 TFUE contro la Repubblica di Bulgaria, in materia di politica per l’ambiente marino disciplinata dalla direttiva 2008/56/CE. La Corte, Settima Sezione, ha esaminato il mancato riesame e aggiornamento di alcuni elementi essenziali delle strategie per l’ambiente marino e il mancato invio alla Commissione dei relativi dettagli.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione ha contestato alla Bulgaria di non aver riesaminato entro il 15 luglio 2018:

  • la valutazione iniziale dello stato ecologico delle acque;
  • la definizione del buono stato ecologico;
  • i traguardi ambientali e i corrispondenti indicatori.

Ha inoltre contestato il mancato invio alla Commissione, entro il 15 ottobre 2018, dei dettagli relativi agli eventuali aggiornamenti conseguenti al riesame. Nel procedimento precontenzioso, la Bulgaria ha richiamato difficoltà nell’aggiudicazione di un appalto pubblico e il progetto "Scirena Black Sea", impegnandosi ad adempiere successivamente.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii), della direttiva 2008/56/CE, relativo alla preparazione iniziale delle strategie per l’ambiente marino;
  • l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, della medesima direttiva, che impone l’aggiornamento periodico e l’invio alla Commissione dei dettagli degli aggiornamenti;
  • l’articolo 19, paragrafo 2, sulla pubblicazione e consultazione del pubblico;
  • l’articolo 14, sulle eccezioni;
  • l’articolo 288 TFUE, richiamato quanto all’obbligo di risultato delle direttive.

Viene citato anche l’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, per il profilo della ricevibilità del ricorso.

Ricevibilità del ricorso

La Bulgaria sosteneva che il ricorso fosse poco chiaro perché avrebbe confuso obblighi diversi e avrebbe creato incertezza sull’oggetto della controversia. La Corte respinge questa eccezione osservando che il ricorso indicava con precisione le disposizioni asseritamente violate e i fatti contestati.

La Corte sottolinea che:

  • il ricorso deve esporre in modo chiaro e preciso oggetto e motivi;
  • nel caso concreto, era evidente che la controversia riguardava non l’elaborazione originaria delle strategie nel 2012, ma il loro riesame e aggiornamento periodico;
  • l’articolo 5 e l’articolo 17 della direttiva sono logicamente collegati, poiché il secondo rinvia al primo.

Ragionamento della Corte sul merito

La Corte ricostruisce il sistema della direttiva 2008/56/CE: le strategie per l’ambiente marino devono essere aggiornate e riesaminate ogni sei anni, tenendo conto del dinamismo degli ecosistemi marini e dell’evoluzione delle pressioni ambientali. Poiché la preparazione iniziale doveva essere completata entro il 15 luglio 2012, il riesame doveva intervenire entro il 15 luglio 2018 e l’invio delle informazioni alla Commissione entro il 15 ottobre 2018.

Ai fini della valutazione dell’inadempimento, rileva la situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, scaduto l’11 dicembre 2019. Alla data rilevante, la Bulgaria non aveva adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3.

La Corte respinge gli argomenti difensivi dello Stato membro perché:

  • le affermazioni sull’adempimento dell’articolo 5 riguardavano solo gli obblighi iniziali del 2012, non quelli di aggiornamento contestati nel ricorso;
  • le difficoltà connesse agli appalti pubblici e al progetto Scirena Black Sea non giustificano l’inadempimento;
  • uno Stato membro non può invocare il proprio ordinamento interno o le sue difficoltà organizzative per sottrarsi ai termini imposti dal diritto dell’Unione;
  • la direttiva non prevede deroghe agli obblighi di aggiornamento e trasmissione di cui all’articolo 17;
  • gli sviluppi successivi alla scadenza del termine nel parere motivato non possono essere presi in considerazione.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché dall’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, per non aver proceduto nei termini al riesame coordinato della valutazione iniziale, della definizione di buono stato ecologico e dei traguardi ambientali, e per non aver inviato alla Commissione i dettagli degli aggiornamenti. La Bulgaria è inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

L’aggiornamento periodico delle strategie per l’ambiente marino costituisce un obbligo autonomo e vincolante: il mancato riesame nei termini e la mancata comunicazione alla Commissione integrano un inadempimento, senza che possano essere opposte difficoltà interne, ritardi amministrativi o circostanze sopravvenute dopo la scadenza del termine rilevante.

Come è indicizzato

Materieambientepolitica marittimainadempimento degli stati membridiritto dell’unione istituzionale e processuale

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