Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-86/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 2022. — Vinařství U Kapličky s.r.o. contro Státní zemědělská a potravinářská inspekce. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně. — Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Vino – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Norme applicabili alla commercializzazione – Articolo 80 – Pratiche enologiche – Divieto di commercializzazione – Articolo 90 – Importazioni di vino – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Articolo 43 – Documento V I 1 – Attestato che certifichi che le partite di vino sono state ottenute con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate o autorizzate – Valore probatorio – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 89, paragrafo 4 – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Onere della prova. — Causa C-86/20

Giurisprudenza europea62020CJ0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta le norme dell’OCM vitivinicola in tema di importazione e commercializzazione di vino proveniente da paesi terzi. Il documento V I 1 ha valore indiziario sulla conformità del vino alle pratiche enologiche, ma non ha efficacia liberatoria automatica. In materia sanzionatoria, il diritto dell’Unione richiede sanzioni efficaci e pone l’onere di provare l’assenza di responsabilità in capo all’interessato, non alle autorità nazionali.

Vino importato da paese terzo: valore probatorio del documento V I 1 e riparto dell’onere della prova in caso di commercializzazione di vino ottenuto con pratiche enologiche non autorizzate.

La questione giuridica

1) Se l’attestato contenuto nel documento V I 1, rilasciato ai sensi del regolamento n. 555/2008 per una partita di vino importata da un paese terzo, sia rilevante per valutare la conformità della partita alle pratiche enologiche vietate o consentite dall’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013. 2) Se il diritto dell’Unione osti a una norma nazionale che faccia gravare sulle autorità competenti l’onere di provare la responsabilità del commerciante quando questi produca un V I 1 attestante la conformità della partita alle pratiche enologiche raccomandate dall’OIV o autorizzate dall’Unione.

Principio di diritto

L’attestato contenuto nel documento V I 1, redatto per l’importazione di una partita di vino da un paese terzo, è un elemento rilevante per verificare se la partita rispetti le pratiche enologiche richieste dal diritto dell’Unione, ma non basta da solo a dimostrare tale conformità ai fini del divieto di commercializzazione di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013. Inoltre, l’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), osta a una normativa nazionale che trasferisca alle autorità pubbliche l’onere di provare la responsabilità del commerciante solo perché questi esibisca un V I 1: resta fermo che, in linea di principio, è il destinatario della sanzione che deve dimostrare di non essere responsabile, salvo che l’autorità accerti altrimenti tale assenza di responsabilità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 555/2008
  • Regolamento (CE) n. 479/2008
  • Regolamento (CE) n. 491/2009
  • Regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 80, paragrafi 1-3, del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2018/273

Vino importato da paese terzo: valore probatorio del documento V I 1 e riparto dell’onere della prova

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský soud v Brně in una controversia tra una società ceca e l’autorità nazionale di controllo agroalimentare, relativa a sanzioni per la commercializzazione di vino importato dalla Moldavia e ottenuto mediante pratiche enologiche non autorizzate. La Corte è chiamata a chiarire, da un lato, il valore del documento V I 1 previsto dalla disciplina applicabile alle importazioni di vino e, dall’altro, il riparto dell’onere della prova in caso di violazione del divieto di commercializzazione.

Fatti e procedimento principale

L’autorità ceca aveva sanzionato la società ricorrente per aver immesso in circolazione partite di vino moldavo che, secondo analisi di laboratorio, erano state sottoposte a pratiche enologiche non autorizzate oppure non conformi alle regole dell’allegato VIII del regolamento n. 1308/2013, in particolare per un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale oltre il limite consentito. La società sosteneva di dover essere esonerata da responsabilità perché disponeva di documenti V I 1 redatti dalle autorità moldave competenti, che attestavano la conformità delle partite alle pratiche enologiche raccomandate dall’OIV o autorizzate dall’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento n. 555/2008, segnatamente gli articoli 40, 43 e 47, che disciplinano il documento V I 1 per l’importazione di vini da paesi terzi;
  • il regolamento n. 1308/2013, in particolare gli articoli 80 e 90, nonché gli allegati VII e VIII;
  • il regolamento n. 1306/2013, soprattutto l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 89, paragrafo 4, sulle sanzioni amministrative nel settore agricolo;
  • il regolamento delegato n. 2018/273, che ha successivamente abrogato alcune disposizioni del regolamento n. 555/2008, ma non al tempo dei fatti di causa.

Prima questione: funzione del documento V I 1

La Corte ricostruisce la funzione del documento V I 1 nel sistema delle importazioni vitivinicole. Tale documento, redatto dall’organismo competente del paese terzo di origine e presentato alle autorità doganali al momento dell’immissione in libera pratica, serve a verificare se la partita rispetti le condizioni di importazione, comprese quelle dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 sulle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione o, in alternativa, raccomandate e pubblicate dall’OIV.

Tuttavia, la Corte distingue tale funzione dalle condizioni che presiedono alla commercializzazione nell’Unione ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c). Queste ultime vietano la commercializzazione di vini sottoposti a pratiche non autorizzate a livello dell’Unione o non conformi all’allegato VIII. Il documento V I 1 è dunque rilevante come elemento di valutazione, ma non può essere considerato prova sufficiente, di per sé, della conformità della partita al divieto di commercializzazione.

La Corte sottolinea infatti che:

  • il documento V I 1 è rilasciato in una fase anteriore e per finalità doganali;
  • tra il rilascio del documento e la commercializzazione possono intervenire circostanze successive, anche durante il trasporto, che incidono sulla conformità del vino;
  • il legislatore ha attribuito espressamente al certificato previsto dall’articolo 90, paragrafo 3, una funzione probatoria rispetto alle condizioni di importazione, ma non ha esteso automaticamente lo stesso effetto al divieto di commercializzazione di cui all’articolo 80, paragrafo 2.

Seconda questione: responsabilità e onere della prova

Quanto alla seconda questione, la Corte interpreta l’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d). Ne ricava che gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive per la violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, ma tali sanzioni non possono essere applicate se l’interessato dimostra di non essere responsabile dell’inadempimento oppure se l’autorità accerta altrimenti tale assenza di responsabilità.

In applicazione del principio di autonomia procedurale, le regole nazionali possono disciplinare mezzi e modalità di prova, purché rispettino equivalenza ed effettività. Tuttavia, non possono alterare la ripartizione dell’onere della prova fissata dal diritto dell’Unione. Poiché l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), richiede che sia l’interessato a dimostrare la propria non responsabilità, una norma nazionale che faccia gravare sulle autorità competenti l’onere di provare la responsabilità del commerciante, solo perché questi abbia prodotto un V I 1, è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Decisione della Corte

La Corte risponde quindi che:

  • l’attestato contenuto nel documento V I 1 è rilevante per valutare la conformità del vino alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013, ma non basta da solo a provarla;
  • l’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013, letto con l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), osta a una normativa nazionale che trasferisca alle autorità l’onere di provare la responsabilità del commerciante in presenza di un V I 1 attestante la conformità alle pratiche enologiche raccomandate o autorizzate.

Principi affermati

La sentenza chiarisce due punti di rilievo pratico per operatori e autorità:

  • il documento V I 1 ha valore probatorio circoscritto e non esonera automaticamente da responsabilità per la successiva commercializzazione di vino non conforme;
  • in materia di sanzioni agricole, l’interessato non può limitarsi a invocare il V I 1 per ottenere l’esclusione della responsabilità, poiché il diritto dell’Unione mantiene fermo un regime probatorio che non consente di addossare alle autorità l’onere di dimostrare la colpevolezza del commerciante.

Come è indicizzato

Materievino e settore vitivinicoloimportazioni da paesi terzicontrolli doganali e certificazionesanzioni amministrative agricoleonere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.