Corte di giustizia, Sentenza C-666/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 aprile 2022. — Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese – Regolamenti n. 1225/2009 e 2016/1036 – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 2, paragrafo 7 – Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Diniego – Articolo 2, paragrafo 10 – Adeguamenti – Onere della prova – Articolo 3 – Determinazione del pregiudizio – Dovere di diligenza della Commissione europea. — Causa C-666/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione della Changmao contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il dazio antidumping definitivo sull’aspartame originario della Cina. Viene ribadito che l’onere della prova per ottenere il TEM e per ottenere adeguamenti del confronto dei prezzi grava sull’esportatore. La Corte esclude inoltre che la Commissione fosse tenuta, nelle circostanze del caso, a richiedere ulteriori dati dettagliati sul produttore di riferimento o ad adottare misure istruttorie supplementari. Infine, il quinto motivo è dichiarato irricevibile per insufficiente precisione.
Impugnazione respinta in materia antidumping: la Corte conferma il regolamento definitivo sulle importazioni di aspartame cinese e ribadisce l’onere della prova per il TEM e per gli adeguamenti del confronto dei prezzi.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse commesso errori di diritto o snaturato i fatti nel confermare: 1) il diniego dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (TEM) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base; 2) la scelta del paese di riferimento e il ricorso ai dati dell’industria dell’Unione per il valore normale; 3) il rigetto degli adeguamenti richiesti per il confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10; 4) la determinazione del pregiudizio ai sensi dell’articolo 3; 5) la ripartizione dell’onere della prova, il dovere di diligenza e il principio di buona amministrazione.
Principio di diritto
La Corte conferma che il produttore esportatore che chiede il TEM deve dimostrare in modo sufficiente il rispetto dei criteri previsti dall’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base; la Commissione non è tenuta a svolgere ulteriori verifiche quando le informazioni disponibili non siano attendibili. Parimenti, chi chiede adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, deve provare che le differenze invocate incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità; in mancanza di tale prova, il diniego degli adeguamenti, sia ai fini del dumping sia del pregiudizio, è legittimo. L’impugnazione è quindi respinta integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 252 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping)
- Articoli 2, 3, 6, 12.2.1, 12.2.2 e 6.4 dell’accordo antidumping
- Regolamento (CE) n. 1126/2008
- Norma IAS 36
Impugnazione antidumping sull’aspartame cinese
La causa è un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea proposta da Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247, istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese.
Contesto normativo e fattuale
La Corte ricorda che, all’epoca dei fatti dell’inchiesta, era applicabile il regolamento (CE) n. 1225/2009, poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036, entrato in vigore il 20 luglio 2016. Le disposizioni sostanziali rilevanti erano sostanzialmente identiche nei due testi, sicché i riferimenti al regolamento 2016/1036 vanno letti come riferiti alle corrispondenti norme del regolamento di base.
L’inchiesta antidumping era stata avviata dalla Commissione su denuncia di un produttore dell’Unione, Hyet Sweet SAS. Il periodo dell’inchiesta andava dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015. La Commissione adottò dapprima un dazio provvisorio e poi, il 28 luglio 2016, il regolamento controverso che istituiva il dazio definitivo.
Questioni controverse nel merito
La Changmao deduceva cinque motivi dinanzi al Tribunale, poi riproposti in appello in varie forme:
- diniego dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (TEM) ex articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base;
- determinazione del valore normale sulla base di un paese di riferimento e, in ultima istanza, di dati dell’industria dell’Unione;
- rifiuto di adeguamenti ai fini del confronto equo tra valore normale e prezzo all’esportazione;
- errori nella determinazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione;
- vizi procedurali e di prova, compreso un asserito onere probatorio irragionevole.
Ambito temporale delle norme applicabili
La Corte precisa che, pur essendo il regolamento controverso stato adottato dopo l’entrata in vigore del regolamento 2016/1036, le norme sostanziali applicabili restavano quelle del regolamento di base, perché i fatti oggetto dell’inchiesta si collocavano in un momento in cui tale regolamento era ancora in vigore. Ne deriva che il controllo va effettuato alla luce delle regole sostanziali del regolamento (CE) n. 1225/2009, senza che ciò incida sul fatto che l’atto impugnato sia stato formalmente adottato sotto il vigore del regolamento 2016/1036.
Primo motivo: diniego del TEM
La Corte conferma anzitutto che l’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base pone l’onere della prova a carico del produttore che chiede il TEM. In particolare, il secondo criterio richiede una contabilità di base chiara, sottoposta a revisione indipendente e conforme alle norme internazionali contabili.
La censura della Changmao, fondata sulla conformità dei propri conti alle HKFRS e sull’applicazione della norma IAS 36, è dichiarata irricevibile nella misura in cui mira a rimettere in discussione la valutazione di fatto del Tribunale senza indicare un concreto snaturamento. La Corte ribadisce che lo snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti e deve essere specificamente indicato dal ricorrente.
La Corte respinge anche la critica secondo cui la Commissione avrebbe fondato il diniego del TEM su meri rilievi formali o su “irregolarità” non dimostrate: tale argomento era stato, in sostanza, correttamente compreso ed esaminato dal Tribunale. È inoltre infondato il rilievo secondo cui la Commissione avrebbe dovuto fare affidamento su decisioni precedenti che avevano concesso il TEM, poiché gli operatori economici non possono legittimamente confidare nella permanenza di una determinata valutazione discrezionale dell’istituzione.
Infine, la parte del motivo relativa al terzo criterio TEM è respinta come inconferente, perché i criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), sono cumulativi: una volta accertato il mancato rispetto del secondo criterio, gli altri non possono mutare l’esito.
Secondo motivo: valore normale e paese di riferimento
La Corte ricorda che, per le importazioni da paesi non retti da economia di mercato, il metodo principale di determinazione del valore normale è il ricorso a un paese terzo ad economia di mercato opportunamente selezionato sulla base di informazioni attendibili. Solo se ciò non sia possibile, si può ricorrere a un’altra base equa, compreso il prezzo nell’Unione.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva rilevato che le informazioni fornite dal produttore giapponese selezionato come possibile paese di riferimento non erano attendibili, in particolare per la forte e ingiustificata variabilità dei margini di profitto e per la circostanza che tutte le vendite all’esportazione risultavano globalmente in perdita. La Corte considera non decisivo il fatto che il Tribunale abbia usato l’espressione “tutte le vendite all’esportazione erano nettamente in perdita” anziché “considerate globalmente”: l’imprecisione lessicale non intacca la conclusione sostanziale sulla non attendibilità dei dati.
Di conseguenza, la Commissione non era tenuta, nelle circostanze del caso, a sollecitare ulteriori dettagli sulle singole operazioni di esportazione del produttore giapponese prima di ricorrere ai dati dell’industria dell’Unione. È altresì irricevibile la nuova censura fondata sull’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2016/1036, perché sollevata per la prima volta in appello.
Terzo motivo: adeguamenti del confronto dei prezzi
La parte principale del terzo motivo riguarda l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. La Corte ribadisce la giurisprudenza secondo cui gli adeguamenti sono consentiti solo per differenze relative a fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità; inoltre, chi chiede l’adeguamento deve provarne la giustificazione.
La Corte approva il ragionamento del Tribunale: spettava alla Changmao dimostrare che le differenze di costo invocate influivano sui prezzi, ma il Tribunale aveva constatato che la società non aveva fornito elementi probatori sufficienti a sostegno delle richieste. Le censure che mirano a una nuova valutazione delle prove sono dichiarate irricevibili.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe imposto una nozione irragionevole di prova o un onere probatorio incompatibile con il diritto dell’OMC: la regola dell’onere della prova si applica comunque a chi chiede l’adeguamento, indipendentemente dal metodo con cui è stato determinato il valore normale. Inoltre, la Changmao aveva potuto commentare i dati comunicati dalla Commissione, per cui non risultano violati i diritti della difesa né il principio di buona amministrazione.
Sono infine irricevibili le censure fondate, per la prima volta in appello, sugli articoli 6.2, 6.4, 12.2.1 e 12.2.2 dell’accordo antidumping e sull’articolo 20 del regolamento 2016/1036. Il rifiuto del Tribunale di adottare misure di organizzazione del procedimento o istruttorie è insindacabile in appello, essendo rimesso alla valutazione del Tribunale la necessità di integrare il fascicolo.
Quarto motivo: determinazione del pregiudizio
La Changmao sosteneva che gli adeguamenti richiesti dovessero essere considerati anche ai fini della determinazione del pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. La Corte però osserva che il Tribunale aveva respinto la censura principale per difetto di prova della necessità degli adeguamenti; di conseguenza, anche a voler ammettere in astratto che un confronto equo nel calcolo del pregiudizio possa richiedere aggiustamenti, il motivo resta inconferente nel caso concreto.
La Corte non si pronuncia quindi in modo definitivo sulla questione teorica se l’articolo 3, paragrafo 2, imponga o consenta adeguamenti analoghi a quelli dell’articolo 2, paragrafo 10, perché la censura non avrebbe comunque potuto condurre all’annullamento.
Quinto motivo: materia prima acquistata da parti collegate
L’ultimo motivo è dichiarato irricevibile. La Corte rileva che la Changmao, pur indicando i punti della sentenza impugnata che intendeva criticare, non esponeva con sufficiente precisione gli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale. Inoltre, l’argomentazione appariva diretta soprattutto contro il comportamento della Commissione nel procedimento amministrativo, piuttosto che contro la motivazione della sentenza impugnata.
Dispositivo e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la Changmao a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-79/20
- Sentenza · 28 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-86/20
- Sentenza · 28 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-237/20
- Sentenza · 28 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-415/20
- Sentenza · 28 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-319/20
- Sentenza · 28 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-510/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →