Corte di giustizia, Sentenza C-415/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 aprile 2022. — Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH e F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH contro Hauptzollamt Hamburg e Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Kiel. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Diritti al rimborso o al pagamento di importi di denaro riscossi o rifiutati da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Dazi antidumping, dazi all’importazione, restituzioni all’esportazione e sanzioni pecuniarie – Nozione di “violazione del diritto dell’Unione” – Interpretazione o applicazione erronea di tale diritto – Accertamento, ad opera di un giudice dell’Unione o di un giudice nazionale, della sussistenza di una violazione di detto diritto – Diritto al pagamento di interessi – Periodo coperto da tale pagamento di interessi. — Cause riunite C-415/20, C-419/20 e C-427/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunite tre cause tedesche in materia doganale e di restituzioni all’esportazione, ha chiarito che il diritto al pagamento di interessi accompagna il diritto al rimborso o al pagamento di somme dovute in base al diritto UE e indebitamente negate o riscosse. Tale diritto si applica anche alle sanzioni pecuniarie e quando l’errore nasce da una cattiva applicazione del diritto UE da parte dell’amministrazione, poi corretta da un giudice nazionale o dalla Corte. È incompatibile con il principio di effettività una regola nazionale che faccia decorrere gli interessi solo dalla proposizione del ricorso, escludendo il periodo anteriore.
Rimborso e interessi dovuti quando dazi, restituzioni all’esportazione o sanzioni pecuniarie sono stati riscossi o negati in violazione del diritto UE
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione riconosca il diritto al rimborso o al pagamento di interessi anche quando l’importo è stato negato o richiesto in base a un’interpretazione errata del diritto UE poi corretta da una sentenza della Corte o di un giudice nazionale; se tale principio valga anche per restituzioni all’esportazione e sanzioni pecuniarie; e se sia compatibile con il diritto UE una normativa nazionale che limita gli interessi al solo periodo successivo alla proposizione del ricorso giurisdizionale, escludendo il periodo anteriore.
Principio di diritto
I principi dell’Unione in materia di ripetizione dell’indebito impongono che chi sia stato privato di somme in violazione del diritto UE abbia diritto non solo al rimborso, ma anche agli interessi per l’intero periodo di indisponibilità della somma; ciò vale anche per restituzioni all’esportazione pagate in ritardo e per sanzioni pecuniarie illegittimamente inflitte, nonché quando la violazione derivi da un’interpretazione o applicazione errata del diritto UE accertata da una sentenza della Corte o di un giudice nazionale. È invece incompatibile con il diritto UE una normativa nazionale che limiti gli interessi al solo periodo successivo alla proposizione del ricorso giurisdizionale, escludendo il periodo precedente, salvo che le modalità nazionali non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19 TUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 241 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 116 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento (CE) n. 800/1999
- Regolamento (CE) n. 612/2009
- Articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999
- Articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009
- Regolamento (CE) n. 91/2009
- Regolamento (CE) n. 2658/87
- Abgabenordnung (codice tributario tedesco)
- Articolo 236 Abgabenordnung
- Articolo 233 Abgabenordnung
- Articolo 37 Abgabenordnung
- Articolo 14 Marktorganisationsgesetz
Rimborso e interessi su somme riscosse o negate in violazione del diritto UE
La sentenza, resa in tre cause riunite su rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg, riguarda il diritto al rimborso e al pagamento degli interessi in ambito doganale e nel settore delle restituzioni all’esportazione per prodotti agricoli. Le controversie interessano, da un lato, dazi antidumping e dazi all’importazione indebitamente richiesti e, dall’altro, restituzioni all’esportazione negate in violazione del diritto dell’Unione, nonché una sanzione pecuniaria irrogata in modo illegittimo.
Fatti e procedimenti principali
Nella causa C‑415/20, la Gräfendorfer aveva chiesto restituzioni all’esportazione per carcasse di pollame e le era stata inflitta anche una sanzione pecuniaria per domanda ritenuta eccessiva. Dopo una pronuncia del giudice nazionale in un diverso procedimento, l’amministrazione doganale ha concesso le restituzioni e rimborsato la sanzione, ma ha negato gli interessi. Nelle cause C‑419/20 e C‑427/20, rispettivamente Reyher e Flexi Montagetechnik avevano pagato dazi antidumping o dazi all’importazione poi ritenuti non dovuti; anche in questi casi l’amministrazione ha rimborsato le somme ma ha rifiutato gli interessi per tutto o parte del periodo di indisponibilità.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama:
- il codice doganale comunitario, in particolare l’articolo 236, paragrafo 1, e l’articolo 241;
- il codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 116, paragrafo 6;
- il regolamento n. 800/1999 e il regolamento n. 612/2009 sulle restituzioni all’esportazione, in particolare l’articolo 51, paragrafo 1, e l’articolo 48, paragrafo 1;
- il regolamento n. 91/2009 sui dazi antidumping;
- il regolamento n. 2658/87 sulla nomenclatura combinata. Sul piano nazionale, rilevano l’Abgabenordnung e la Marktorganisationsgesetz, che disciplinano in modo limitato e differenziato il diritto agli interessi.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se:
- il diritto UE al rimborso maggiorato di interessi valga anche quando la violazione è stata accertata da una sentenza interpretativa della Corte o da un giudice nazionale, e non da una declaratoria di invalidità;
- tale diritto si applichi anche a restituzioni all’esportazione concesse in ritardo e a sanzioni pecuniarie erroneamente inflitte;
- una normativa nazionale possa limitare gli interessi al solo periodo successivo alla proposizione del ricorso giurisdizionale, escludendo il periodo anteriore.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che il diritto al rimborso di somme pagate o trattenute in violazione del diritto UE e il diritto agli interessi per compensare l’indisponibilità di tali somme sono espressione di un principio generale di ripetizione dell’indebito.
Da ciò discende che tali diritti si applicano anche quando l’importo indebitamente richiesto o trattenuto sia una sanzione pecuniaria illegittima, compresa quella prevista dalla normativa agricola sulle restituzioni all’esportazione. La Corte afferma inoltre, per analogia, che se una restituzione all’esportazione è stata pagata in ritardo dopo un illegittimo rifiuto, l’interessato ha diritto agli interessi per il periodo in cui è stato privato della somma.
Quanto al presupposto della violazione del diritto UE, la Corte precisa che esso può risultare sia da una sentenza della Corte sia da una decisione di un giudice nazionale che accerti un’interpretazione o applicazione errata del diritto dell’Unione da parte dell’amministrazione. Non è quindi necessario che vi sia una declaratoria di invalidità dell’atto dell’Unione.
Infine, sul piano delle modalità di esercizio del diritto, in mancanza di disciplina UE specifica, spetta agli Stati membri fissare le regole procedurali, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Una disciplina nazionale che faccia decorrere gli interessi solo dalla data del ricorso giudiziario, escludendo il periodo precedente, priva però l’interessato di un ristoro adeguato della perdita subita e rende il diritto eccessivamente limitato. È invece ammissibile, in linea di principio, che il diritto agli interessi sia subordinato alla proposizione di un ricorso giurisdizionale, purché ciò non renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto stesso.
Dispositivo e principio affermato
La Corte risponde che i principi dell’Unione relativi al rimborso e agli interessi:
- si applicano alle restituzioni all’esportazione concesse in ritardo dopo un illegittimo rifiuto e alle sanzioni pecuniarie inflitte in violazione del diritto UE;
- si applicano anche quando la violazione deriva da un’interpretazione o applicazione errata del diritto UE accertata da una sentenza della Corte o di un giudice nazionale;
- ostano a una normativa nazionale che limiti gli interessi al solo periodo successivo alla proposizione del ricorso, escludendo il periodo anteriore. Resta invece possibile, in astratto, subordinare il pagamento degli interessi alla presentazione di un ricorso, purché tale requisito non comprometta in modo eccessivo l’effettività del diritto conferito dal diritto dell’Unione.
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