Corte di giustizia, Sentenza C-237/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 aprile 2022. — Federatie Nederlandse Vakbeweging contro Heiploeg Seafood International BV e Heitrans International BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articoli da 3 a 5 – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Eccezioni – Procedura di insolvenza – “Pre-pack” – Sopravvivenza di un’impresa – Trasferimento di una (parte di) impresa in seguito a una dichiarazione di fallimento preceduta da un pre-pack. — Causa C-237/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito quando un trasferimento d’impresa realizzato dopo un pre-pack rientra nell’eccezione fallimentare dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23. Ha ritenuto che tale eccezione può operare anche se la cessione è stata preparata prima del fallimento, purché il fallimento sia effettivamente volto alla liquidazione dei beni e la procedura sia sorretta da un controllo pubblico e da una base normativa certa. La decisione conferma che, in presenza di questi requisiti, non operano le garanzie ordinarie di trasferimento automatico dei rapporti di lavoro.
Trasferimento d’impresa in pre-pack e applicazione dell’eccezione fallimentare dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE
La questione giuridica
Se, in una procedura di pre-pack seguita da fallimento, il trasferimento di un’impresa possa rientrare nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 quanto ai requisiti: (1) procedura aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente; (2) svolgimento sotto il controllo di un’autorità pubblica competente; e, in particolare, se il fatto che il trasferimento sia predisposto prima del fallimento da un curatore designato e da un giudice delegato designato osti all’applicazione dell’eccezione.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE può applicarsi anche a un trasferimento d’impresa predisposto in una procedura di pre-pack, purché il trasferimento sia realizzato nel corso di una procedura fallimentare effettivamente diretta alla liquidazione dei beni del cedente, finalizzata al miglior soddisfacimento dei creditori, e purché la procedura di pre-pack sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari e si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. In tal caso, gli articoli 3 e 4 della direttiva non si applicano e i diritti e obblighi lavoristici non si trasferiscono al cessionario secondo il regime ordinario di tutela.
Norme richiamate
- Direttiva 2001/23/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), direttiva 2001/23/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva 2001/23/CE
- Burgerlijk Wetboek, articoli 7:663 e 7:666
- Faillissementswet, articoli 1, 10, 40, 64 e 68
Trasferimento d’impresa in pre-pack e direttiva 2001/23/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra un sindacato olandese e la nuova Heiploeg, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa seguito a fallimento. Il nodo centrale è l’applicabilità dell’eccezione fallimentare prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE a un trasferimento predisposto mediante la procedura olandese di pre-pack.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte richiama la direttiva 2001/23/CE, che codifica la precedente direttiva 77/187/CEE, e in particolare:
- il considerando 3, sulla protezione dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore;
- l’articolo 3, paragrafo 1, sul trasferimento dei diritti e obblighi del cedente al cessionario;
- l’articolo 4, paragrafo 1, sul divieto di licenziamento causato dal solo trasferimento;
- l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, che disciplina l’eccezione per le procedure fallimentari o di insolvenza analoghe aperte in vista della liquidazione dei beni del cedente e sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
Fatti essenziali e procedimento principale
L’ex Heiploeg, attiva nel commercio all’ingrosso di pesce e frutti di mare, aveva accumulato gravi perdite e ricevuto una sanzione pecuniaria della Commissione europea. In questo contesto fu predisposta una cessione mediante pre-pack: prima della dichiarazione di fallimento vennero nominati un "curatore designato" e un "giudice delegato designato"; dopo il fallimento, le attività furono trasferite alla nuova Heiploeg, che rilevò circa due terzi dei dipendenti a condizioni meno favorevoli.
La FNV contestò l’operazione sostenendo che la nuova Heiploeg dovesse mantenere le condizioni di lavoro dei dipendenti trasferiti, perché la procedura di pre-pack non soddisfaceva i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiese, in sostanza:
- se una procedura di pre-pack possa integrare una procedura fallimentare o di insolvenza analoga "aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente";
- se la medesima procedura sia svolta "sotto il controllo di un’autorità pubblica competente", quando il trasferimento è preparato da organi nominati dal tribunale ma senza poteri legali prima del fallimento;
- se il fatto che l’accordo di trasferimento sia concluso solo dopo la dichiarazione di fallimento incida sulla risposta.
Ragionamento della Corte: finalità liquidatoria della procedura
La Corte ricorda che l’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 1, è una codificazione della giurisprudenza precedente, che ammette deroghe alla tutela dei lavoratori nelle procedure fallimentari caratterizzate dalla liquidazione e dal contemperamento degli interessi dei creditori.
Sottolinea poi che, nel caso di specie, il giudice del rinvio descriveva il fallimento come inevitabile e sia il pre-pack sia il fallimento come orientati alla liquidazione dei beni del cedente per massimizzare il soddisfacimento dei creditori. La Corte chiarisce che l’articolo 5, paragrafo 1, non esige che l’impresa sia già cessata: anche un’impresa ancora in attività può essere ceduta nell’ambito di una liquidazione, proprio per evitare la perdita di valore dell’azienda e favorire il miglior realizzo.
Ne deriva che un pre-pack seguito da fallimento può soddisfare il requisito della liquidazione se:
- il cedente è effettivamente insolvente;
- la procedura è diretta alla liquidazione dei beni e non a una mera riorganizzazione;
- la cessione in going concern è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
La Corte aggiunge però un profilo decisivo: la procedura di pre-pack olandese descritta nel fascicolo è disciplinata solo da prassi giurisprudenziale e la sua applicazione non è uniforme. In assenza di una base normativa sufficientemente certa, non può essere considerata idonea a regolare l’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 1.
Ragionamento della Corte: controllo di un’autorità pubblica competente
Quanto al secondo requisito, la Corte si confronta con la propria precedente sentenza del 22 giugno 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e a. (C‑126/16), nella quale aveva ritenuto che una certa variante del pre-pack non fosse sottoposta a un reale controllo pubblico.
Nel caso attuale, tuttavia, la Corte valorizza gli elementi illustrati dal giudice del rinvio:
- il curatore designato e il giudice delegato designato sono nominati dal tribunale;
- il giudice delegato designato controlla l’operato del curatore designato;
- il tribunale può, all’apertura del fallimento, nominare soggetti diversi;
- il curatore fallimentare può rifiutare il trasferimento se non nell’interesse dei creditori;
- il trasferimento è concluso ed eseguito solo dopo il fallimento;
- il curatore designato e il giudice delegato designato sono sottoposti a regole di obiettività, indipendenza e responsabilità analoghe a quelle dei soggetti del fallimento ordinario.
Sulla base di tali elementi, la Corte afferma che il controllo pubblico esiste già nella fase preparatoria e non è neutralizzato dal fatto che l’accordo venga formalizzato dopo il fallimento. Il tempo intercorso tra fallimento e firma non è un criterio decisivo per escludere il controllo pubblico.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE può applicarsi a un trasferimento predisposto in una procedura di pre-pack e attuato dopo il fallimento, quando la procedura è finalizzata alla liquidazione dei beni del cedente e al massimo soddisfacimento dei creditori, con mantenimento per quanto possibile dell’occupazione, e quando è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.
Parimenti, il requisito del controllo di un’autorità pubblica competente è soddisfatto se il pre-pack è predisposto da un curatore designato soggetto al controllo di un giudice delegato designato, con successiva verifica piena da parte degli organi del fallimento.
Principio affermato
La pronuncia ammette dunque che il pre-pack non esclude, di per sé, l’applicazione dell’eccezione fallimentare della direttiva 2001/23/CE; tuttavia tale eccezione richiede una procedura con chiara base normativa e un controllo pubblico effettivo, non potendo essere fondata su una mera prassi giurisprudenziale non uniforme.
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