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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-79/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 aprile 2022. — Yieh United Steel Corp. contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2 – Calcolo del valore normale – Calcolo del costo di produzione – Perdite di produzione – Rifiuto di detrazione del valore dei rottami riciclati – Determinazione del valore normale sulla base delle vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore – Esclusione dalla base di calcolo per la determinazione del valore normale delle vendite realizzate nel mercato interno del paese esportatore quando queste riguardano prodotti destinati all’esportazione. — Causa C-79/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione della Yieh contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acciaio inossidabile laminato a freddo. La controversia riguardava il trattamento dei rottami riciclati nel costo di produzione e l’esclusione di alcune vendite interne dal calcolo del valore normale. La Corte ha ritenuto infondati o irricevibili i motivi di ricorso e ha confermato la legittimità dell’operato della Commissione. La società ricorrente è stata condannata alle spese.

Impugnazione in materia antidumping: criteri per il calcolo del valore normale, inclusa la detrazione dei rottami riciclati e l’esclusione delle vendite interne destinate all’esportazione.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel confermare il regolamento antidumping della Commissione: 1) nel collegare l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base alle constatazioni rese ai sensi dei paragrafi 4 e 5; 2) nel ritenere legittimo il rifiuto di detrarre il valore dei rottami riciclati dal costo di produzione per carenza di dati verificabili; 3) nel permettere l’esclusione dalle vendite interne rilevanti ai fini del valore normale delle vendite poi esportate senza dover provare l’intenzione o la conoscenza effettiva del venditore sulla destinazione finale.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che, in un’inchiesta antidumping, il valore normale può essere costruito ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base quando alcune vendite interne sono escluse perché non effettuate in normali operazioni commerciali o perché destinate all’esportazione; la Commissione non deve provare l’intenzione o la conoscenza effettiva del venditore sulla futura esportazione, ma può escludere le vendite interne se dispone di elementi oggettivi che mostrino una destinazione diversa dal consumo interno. Inoltre, il rifiuto di accogliere una detrazione di costi non verificabile rientra nell’ampio potere discrezionale delle istituzioni e non è censurabile in assenza di errore manifesto, snaturamento o violazione delle norme procedurali.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) n. 765/2012
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Decisione 94/800/CE
  • Accordo antidumping (articolo 2)

Impugnazione antidumping relativa a prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Yieh United Steel Corp. avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan. Al centro della controversia vi sono il calcolo del valore normale ai sensi dell’articolo 2 del regolamento antidumping di base e, in particolare, il trattamento delle perdite di produzione e delle vendite interne poi esportate.

Fatti e procedimento amministrativo

La Yieh produce e distribuisce il prodotto in esame a Taiwan e nell’Unione. Per la fabbricazione utilizza arrotolati laminati a caldo prodotti internamente o acquistati da una società collegata cinese. A seguito di una denuncia di Eurofer, la Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping nel 2014, adottando poi un dazio provvisorio nel 2015 e, successivamente, il regolamento controverso del 26 agosto 2015.

Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha affrontato due questioni decisive per la determinazione del valore normale:

  • il rifiuto di detrarre il valore dei rottami riciclati dal costo di produzione;
  • l’esclusione di talune vendite interne ai fini del valore normale, perché ritenute non destinate al consumo interno ma all’esportazione.

Procedimento dinanzi al Tribunale

La Yieh ha chiesto l’annullamento del regolamento dinanzi al Tribunale deducendo due motivi principali: violazione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base e sviamento di potere; violazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittimi sia il trattamento dei costi sia l’esclusione di alcune vendite interne dal calcolo del valore normale.

Questioni sottoposte alla Corte

In sede di impugnazione, la Yieh ha articolato tre motivi:

  • violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, per avere il Tribunale erroneamente escluso la sua applicazione autonoma;
  • violazione dell’articolo 2, paragrafo 5, per non avere il Tribunale correttamente bilanciato le esigenze di verifica della Commissione e gli interessi della società;
  • violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, per avere consentito l’esclusione delle vendite interne destinate all’esportazione senza prova dell’intenzione o della conoscenza effettiva del venditore.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 1225/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012, in particolare gli articoli 1, 2, 6, paragrafo 8, e 10, paragrafo 4. Sono inoltre richiamati l’accordo antidumping OMC e, in via generale, il principio di interpretazione conforme alle obbligazioni internazionali dell’Unione. La sentenza richiama anche l’articolo 56 dello Statuto della Corte, l’articolo 256 TFUE e l’articolo 58 dello Statuto per i limiti del controllo in impugnazione.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte respinge il primo motivo, osservando che il Tribunale non ha escluso l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, né ne ha negato il carattere autonomo. I punti contestati della sentenza impugnata vanno letti nel contesto del ragionamento del Tribunale: il ricorso al valore normale costruito era conseguenza della constatazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, che alcune vendite interne erano state effettuate sotto costo dopo il rifiuto della Commissione di accogliere la detrazione dei rottami.

La Corte sottolinea inoltre che la Yieh stava in sostanza contestando una valutazione di fatto, non sindacabile in impugnazione salvo snaturamento, che non è stato dimostrato. Ne deriva che il primo motivo è infondato.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

Il secondo motivo è dichiarato irricevibile. La Corte rileva che la Yieh non ha individuato con precisione i passaggi della sentenza impugnata effettivamente censurati, come richiesto dalle norme processuali. Quanto al punto 94 della sentenza del Tribunale, la Corte osserva che quel punto contiene un esame fattuale della mancanza di informazioni complete e affidabili sui volumi di arrotolati laminati a caldo acquistati, elemento ritenuto essenziale dalla Commissione per verificare la richiesta di detrazione dei rottami.

La censura della Yieh, formulata come difetto di ponderazione degli interessi, mira in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto del Tribunale, attività non consentita in sede di impugnazione in assenza di snaturamento. Anche per questo motivo il secondo motivo viene respinto.

Ragionamento della Corte sul terzo motivo

Il terzo motivo è il più rilevante sul piano sistematico. La Corte interpreta l’espressione "destinato al consumo sul mercato interno" dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base nel senso che non richiede la prova dell’intenzione o della conoscenza effettiva del produttore-esportatore circa la successiva esportazione del prodotto. La Corte respinge quindi l’approccio puramente soggettivo sostenuto dalla ricorrente.

Tuttavia, la Corte non adotta neppure un approccio del tutto svincolato da qualunque collegamento con la vendita iniziale. Per evitare che siano escluse vendite interne sulla sola base di esportazioni successive da parte di soggetti a valle, la Commissione può escludere una vendita dalla base di calcolo solo se prova, sulla base di circostanze oggettive connesse alla vendita, che i prodotti erano destinati a una finalità diversa dal consumo interno, ad esempio l’esportazione. La Corte parla di una conoscenza "presunta", ricavabile da elementi oggettivi come sconti orientati all’esportazione o il fatto che il cliente operi prevalentemente nell’export.

Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte conferma che la Commissione aveva riscontrato elementi oggettivi sufficienti: un sistema di sconti all’esportazione e il comportamento del principale cliente taiwanese della Yieh, che vendeva solo una parte trascurabile del prodotto sul mercato interno. Pertanto, la Commissione poteva legittimamente escludere tali vendite dal calcolo del valore normale.

Decisione e principio operativo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la Yieh alle spese della Commissione e di Eurofer, oltre alle proprie. Il principio che emerge è che, nelle inchieste antidumping, l’esclusione delle vendite interne dalla base del valore normale non richiede la prova di una conoscenza o intenzione soggettiva del venditore, ma esige elementi oggettivi idonei a dimostrare che quelle vendite erano, in realtà, destinate all’esportazione o comunque a una destinazione diversa dal consumo interno.

Come è indicizzato

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