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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-319/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 aprile 2022. — Meta Platforms Ireland Limited contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 80 – Rappresentanza degli interessati da parte di un’associazione senza scopo di lucro – Azione rappresentativa intentata da un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori in assenza di un mandato e indipendentemente dalla violazione di specifici diritti di un interessato – Azione fondata sul divieto delle pratiche commerciali sleali, sulla violazione di una legge in materia di tutela dei consumatori o sul divieto di utilizzo di condizioni generali di contratto nulle. — Causa C-319/20

Giurisprudenza europea62020CJ0319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il sistema di tutela predisposto dal capo VIII del RGPD consente agli Stati membri di prevedere azioni rappresentative senza mandato, purché rientrino nell’ambito dell’articolo 80, paragrafo 2. Un’associazione di consumatori può quindi agire contro trattamenti di dati contrari al regolamento anche se fa valere, nel diritto interno, norme su pratiche commerciali sleali, tutela dei consumatori o condizioni generali nulle. Non è necessario provare la violazione concreta di un diritto di un interessato individualmente identificato, essendo sufficiente che il trattamento sia idoneo a incidere sui diritti di persone fisiche identificate o identificabili.

RGPD e azioni rappresentative: un’associazione di consumatori può agire senza mandato e senza allegare la lesione di diritti individuali specifici, quando il trattamento è idoneo a pregiudicare i diritti degli interessati.

La questione giuridica

Se l’articolo 80, paragrafo 2, RGPD osti a una normativa nazionale che consente a un’associazione di tutela dei consumatori di proporre un’azione inibitoria contro il presunto autore di una violazione in materia di protezione dei dati, senza mandato dell’interessato e indipendentemente dalla lesione di diritti specifici di singoli interessati, facendo valere la violazione di norme sulla concorrenza sleale, sulla tutela dei consumatori o sulle condizioni generali di contratto.

Principio di diritto

L’articolo 80, paragrafo 2, RGPD non osta a una normativa nazionale che attribuisca a un’associazione di tutela dei consumatori la legittimazione ad agire, senza mandato dell’interessato e senza dover dimostrare la lesione concreta di diritti individuali specifici, contro il presunto autore di una violazione in materia di dati personali, anche se l’azione è esercitata tramite rimedi fondati su norme di tutela dei consumatori o di concorrenza sleale; è sufficiente che il trattamento contestato sia idoneo a pregiudicare i diritti riconosciuti dal regolamento a persone fisiche identificate o identificabili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 16 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 8
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Direttiva 2009/22/CE
  • Direttiva (UE) 2020/1828

RGPD e azioni rappresentative delle associazioni di consumatori

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra Meta Platforms Ireland Limited e l’associazione tedesca dei consumatori Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. La Corte è stata chiamata a chiarire se il RGPD consenta a un’associazione di agire, senza mandato dell’interessato e senza allegare la lesione di diritti individuali specifici, per far valere in giudizio una violazione della disciplina sulla protezione dei dati nell’ambito di un’azione fondata sul diritto tedesco della concorrenza sleale e della tutela dei consumatori.

Fatti e procedimento principale

Meta Platforms Ireland gestisce Facebook nell’Unione ed è titolare del trattamento dei dati degli utenti europei. Nel social network erano presenti giochi gratuiti di terzi nell’area applicazioni, accompagnati da indicazioni sul trattamento dei dati e sull’autorizzazione a pubblicare contenuti a nome dell’utente. L’Unione federale ha ritenuto tali indicazioni contrarie alle norme sulla protezione dei dati e al diritto dei consumatori, proponendo un’azione inibitoria davanti ai giudici tedeschi.

Il Landgericht Berlin ha accolto la domanda, e il rigetto dell’appello ha portato Meta a proporre ricorso per cassazione. Il Bundesgerichtshof ha dubitato che, dopo l’entrata in vigore del RGPD, l’associazione conservasse la legittimazione ad agire in base al diritto interno, in assenza di mandato e di una lesione individuale concreta.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 80, paragrafi 1 e 2, RGPD, sulla rappresentanza degli interessati;
  • l’articolo 84, paragrafo 1, RGPD, sulle sanzioni nazionali;
  • gli articoli 77, 78, 79 e 82 RGPD, sui rimedi dell’interessato;
  • i considerando 9, 10, 13 e 142 RGPD;
  • l’articolo 16 TFUE e l’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali;
  • la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali;
  • la direttiva 2009/22/CE sui provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori;
  • la direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la controversia riguarda solo l’articolo 80, paragrafo 2, RGPD: l’articolo 80, paragrafo 1, presuppone infatti un mandato dell’interessato, assente nel caso di specie, mentre l’articolo 84 riguarda le sanzioni amministrative e penali e non la legittimazione ad agire di un’associazione.

Inoltre, la Corte precisa che il RGPD mira a un’armonizzazione ampia ma non assoluta: alcune sue disposizioni, tra cui l’articolo 80, paragrafo 2, lasciano agli Stati membri un margine di discrezionalità. Tale disposizione consente di prevedere un’azione rappresentativa senza mandato, purché l’ente sia senza scopo di lucro, di pubblico interesse e attivo nella protezione dei diritti e delle libertà degli interessati.

Quanto al profilo soggettivo, un’associazione di consumatori può rientrare in tale nozione, poiché la tutela dei consumatori può essere strettamente connessa alla protezione dei dati personali. Quanto al profilo oggettivo, l’azione non richiede:

  • l’identificazione individuale preventiva della persona specificamente colpita;
  • la prova di una lesione concreta e attuale di un diritto di un interessato determinato.

È sufficiente che l’ente ritenga che il trattamento violi il RGPD e che tale trattamento sia idoneo a pregiudicare i diritti di persone fisiche identificate o identificabili. La Corte valorizza anche la funzione preventiva dell’azione rappresentativa, che rafforza l’effettività della tutela e può essere più efficace del ricorso individuale.

La Corte aggiunge che l’articolo 80, paragrafo 2, non impedisce che le azioni rappresentative siano esercitate tramite strumenti del diritto nazionale destinati a tutelare i consumatori o a reprimere pratiche commerciali sleali. Tale conclusione è coerente anche con la direttiva 2020/1828, la quale include il RGPD nell’allegato I e conferma la possibilità di meccanismi di tutela collettiva nel settore consumeristico, senza sostituire o modificare i meccanismi previsti dal RGPD.

Decisione e dispositivo

La Corte afferma che l’articolo 80, paragrafo 2, RGPD deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente a un’associazione di tutela dei consumatori di agire in giudizio senza mandato dell’interessato e senza dimostrare la violazione di specifici diritti individuali, contro il presunto autore di una violazione della protezione dei dati, quando il trattamento contestato è idoneo a pregiudicare i diritti riconosciuti dal regolamento a persone fisiche identificate o identificabili.

Principio affermato

La tutela collettiva in materia di protezione dei dati può essere assicurata anche da associazioni di consumatori legittimate dal diritto nazionale, purché l’azione si collochi entro i limiti dell’articolo 80, paragrafo 2, RGPD e il trattamento sia suscettibile di incidere sui diritti degli interessati; non occorre un mandato individuale né la prova di un danno o di una violazione concretamente riferita a un singolo interessato.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personaliazioni rappresentativetutela dei consumatoripratiche commerciali slealiclausole contrattuali vessatorie

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