Sentenza del 02/10/2020 n. 990 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Dogana - dazi - merce importata - determinazione del valore - prezzo della penultima vendita - utilizzabilità - condizioni - prodotti commercializzati o prodotti specificamente per il mercato CE - sono tali - onere della prova - spetta all'importatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della determinazione del valore in dogana: il ricorrente chiedeva che il valore doganale fosse determinato sul prezzo della penultima cessione (penultimate sale). La questione era se tale prezzo potesse essere utilizzato quando la penultima vendita fosse stata conclusa in vista dell'esportazione verso il territorio UE e quali prove fossero richieste per dimostrare tale circostanza.
La decisione
La sentenza ha stabilito che è possibile utilizzare il prezzo della penultima vendita per determinare il valore in dogana a condizione che quella penultima cessione sia stata effettivamente conclusa per l'esportazione verso il territorio UE. L'onere della prova grava sull'importatore, il quale deve dimostrare la destinazione alla UE mediante uno dei tre mezzi previsti (merci fabbricate secondo specifiche CE; merci fabbricate per un compratore stabilito nella CE; merci ordinate tramite intermediario e spedite direttamente dal fabbricante nella CE). In pratica il giudice ha riconosciuto la possibilità di utilizzare il criterio invocato ma ha posto stringenti obblighi probatori a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013)
Le regole della UCC in materia di determinazione del valore doganale ammettono l'uso di valori transattivi e dei metodi previsti; la sentenza interpreta tali regole nel senso che il prezzo della penultima cessione può essere utilizzato se è provato che quella vendita era destinata all'esportazione nella UE.
Regolamenti di esecuzione sul valore in dogana (es. Regolamento di esecuzione UE n. 2015/2447)
Le norme attuative definiscono i criteri probatori e le modalità di applicazione dei metodi di valutazione; la decisione sottolinea che la prova può essere fornita con i mezzi indicati dalla normativa attuativa.
Accordo GATT/OMC sulla valutazione doganale (Valuation Agreement)
Principi internazionali sulla determinazione del valore in dogana che supportano l'utilizzo del valore transattivo e i limiti all'intervento discrezionale delle autorità doganali; la sentenza si allinea ai principi che richiedono prove chiare quando si usa una vendita anteriore.
Massime di principio
- L'onere della prova che la penultima vendita era destinata all'esportazione verso la UE grava sull'importatore: senza prova, l'autorità doganale può rifiutare il ricorso a quel prezzo.
- La penultima cessione è utilizzabile solo se sussiste una diretta relazione con l'esportazione nella UE (merci realizzate secondo specifiche CE; merci realizzate per acquirente nella CE; merci ordinate tramite intermediario e spedite dal fabbricante nella CE).
- Documentazione utile: contratti di vendita, ordini di produzione, specifiche tecniche CE, corrispondenza tra acquirente e fornitore, documenti di spedizione e fatture che dimostrino la destinazione e la modalità dell'operazione.
- Se l'importatore non fornisce prove convincenti, le autorità doganali possono ricorrere ai metodi alternativi di valutazione previsti dalla normativa (valore di merci identiche o simili, valore dedotto, ecc.).
- In operazioni con parti correlate o prodotti su misura è fondamentale acquisire documentazione ampliata che dimostri che il prezzo anteriore riflette condizioni commerciali di mercato e la destinazione alla UE.
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