Sentenza del 02/10/2020 n. 987 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - omessa dichiarazione annuale - credito - sopravvivenza - consegue. IVA - rimborso - termine di 24 mesi - si applica - omessa presentazione della dichiarazione - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA ma esistenza di un credito IVA a favore del contribuente; quest'ultimo chiedeva il rimborso del credito e/o la tutela del diritto al credito nonostante la mancata dichiarazione.
La decisione
La Corte ha stabilito che l'omessa dichiarazione annuale non cancella la sopravvivenza del credito IVA. Il contribuente che risulti creditore può portare in detrazione il relativo credito nell'anno successivo, ma ciò non equivale automaticamente al diritto al rimborso maturato. Per ottenere il rimborso è necessaria una specifica istanza di rimborso presentata entro il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Pertanto l'omessa presentazione della dichiarazione non impedisce il rimborso, purché l'istanza sia proposta nei termini di legge.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
Il termine biennale previsto dall'art. 21, co. 2 per la proposizione dell'istanza di rimborso si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA; l'omissione non estingue il diritto al rimborso ma richiede la presentazione tempestiva della specifica istanza.
DPR 633/1972 (normativa IVA)
La normativa IVA riconosce al soggetto passivo il credito d'imposta che può essere portato in detrazione o chiesto a rimborso; l'omessa dichiarazione non comporta automaticamente la perdita del credito, ma occorre rispettare le procedure e i termini previsti per il rimborso.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA non estingue automaticamente il credito IVA maturato; il contribuente mantiene possibilità di utilizzo (compensazione/riporto) e, previa istanza, di ottenere il rimborso.
- Per ottenere il rimborso del credito IVA occorre presentare una specifica istanza di rimborso: tale istanza deve essere proposta entro il termine biennale indicato dall'art. 21, co. 2, d.lgs. 546/1992; il mancato rispetto di tale termine può precludere il rimborso.
- Se non si intende richiedere il rimborso immediato, il credito può essere portato in detrazione negli esercizi successivi; tuttavia questa facoltà non sostituisce l'istanza di rimborso ove si voglia ottenere la restituzione.
- In situazioni analoghe è consigliabile: a) conservare tutta la documentazione che prova il credito IVA; b) presentare, oltre alla dichiarazione (se possibile), una specifica istanza di rimborso tempestiva; c) in caso di diniego dell'Amministrazione, impugnare l'atto nei termini previsti.
- La corretta calcolo del termine biennale e l'individuazione del dies a quo devono essere verificati caso per caso alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabile; se ci sono dubbi, è opportuno rivolgersi a un consulente fiscale o legale per evitare decadenze.
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