Sentenza del 02/10/2020 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Registro - Cessione ramo azienda -Base imponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro in occasione della cessione di un ramo d'azienda: il ricorrente sosteneva che la base imponibile dovesse essere calcolata tenendo conto esclusivamente di specifici elementi o del prezzo pattuito, mentre l'Amministrazione sosteneva che la base imponibile fosse costituita dal valore venale complessivo dei beni e diritti che compongono l'azienda (compreso l'avviamento) al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili, e che i debiti trasferiti con l'azienda concorrono a formare il valore dell'azienda medesima e non costituiscono un semplice accollo esterno.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile della cessione del ramo d'azienda è rappresentata dal valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'azienda, comprensivo dell'avviamento, diminuito delle passività risultanti dalle scritture contabili. È stato affermato espressamente che i debiti trasferiti con l'azienda e ad essa inerenti non costituiscono un accollo esterno soggetto a trattamento distinto, ma concorrono a formare il valore d'azienda che determina la base imponibile.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico sull'imposta di registro)
La norma sull'imposta di registro è stata interpretata nel senso che la base imponibile per le cessioni di ramo d'azienda si determina in funzione del valore reale/venale dei beni e diritti trasferiti; l'impostazione adottata dal giudice valorizza il criterio sostanziale del valore e non una mera contabilizzazione formale.
Norme del Codice civile in materia di cessione di azienda/ramo d'azienda
Le regole civilistiche sulla cessione d'azienda sono state richiamate per stabilire che l'oggetto della cessione comprende beni, diritti e le correlate passività; dal punto di vista fiscale tale insieme costituisce la base di riferimento per la determinazione del valore trasferito.
Massime di principio
- La base imponibile per la cessione di un ramo d'azienda si determina sul valore venale complessivo dei beni e diritti che costituiscono l'azienda, comprensivo dell'avviamento, e non semplicemente sul prezzo nominale pattuito fra le parti.
- Le passività risultanti dalle scritture contabili vanno detratte dal valore complessivo ai fini della determinazione della base imponibile; tuttavia i debiti trasferiti non sono considerati un "accollo esterno" separato ma concorrono a definire il valore d'azienda.
- Una ripartizione artificiosa del prezzo tra i singoli cespiti o la presentazione di accordi che tentino di escludere componenti significative (per esempio l'avviamento) può essere disconosciuta dall'Amministrazione e dal giudice in favore di una valutazione basata sul reale valore di mercato.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno che le parti documentino in modo chiaro la composizione dell'azienda trasferita, la valorizzazione dei singoli elementi e le passività trasferite, con perizie o valutazioni di mercato e con evidenza nelle scritture contabili.
- Se le passività superano il valore dei beni, la base imponibile potrà risultare molto ridotta o nulla; tuttavia ogni situazione va valutata concretamente e l'Autorità fiscale può verificare la sussistenza effettiva dei debiti e la loro relazione con l'azienda trasferita.
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