Sentenza del 02/10/2020 n. 988 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta sulle pubblicità - vending machines - messaggi - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che i messaggi sui distributori automatici siano soggetti all'imposta sulla pubblicità. La motivazione è che la finalità di tali messaggi è promuovere la cessione di prodotti/servizi, funzione perfettamente omogenea alla pubblicità, e quindi rientrano nella base imponibile; non sono stati considerati semplici insegne identificative.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disciplina dell'imposta sulla pubblicità: si discuteva se i messaggi riprodotti sui distributori automatici (vending machines) rientrassero nella nozione di "messaggi pubblicitari" soggetti a imposizione, considerando che tali indicazioni non fanno riferimento alla società che gestisce il servizio e non possono essere assimilate a insegne.
Norme richiamate
normativa sull'imposta comunale sulla pubblicità (normativa statale/locale applicabile)
La norma è stata interpretata nel senso che rileva la finalità del messaggio (promozione di prodotti/servizi) e non il tipo di supporto: i messaggi con finalità pubblicitaria, anche se apposti su vending machines, rientrano nella nozione di pubblicità e sono imponibili. Messaggi puramente identificativi o assimilabili a insegne possono avere diverso trattamento se rientrano nelle esenzioni o definizioni specifiche.
Massime di principio
- Il criterio rilevante è la finalità del messaggio: se lo scopo è promuovere prodotti o servizi, il messaggio è pubblicità e può essere tassato, indipendentemente dal tipo di supporto (anche vending machine).
- Non conta tanto chi gestisce il supporto ma il contenuto: messaggi meramente identificativi del gestore o indicazioni di servizio possono essere trattati diversamente (esclusi o assimilati a insegne), bisogna valutare caso per caso.
- In un contenzioso l'amministrazione deve provare la natura pubblicitaria del messaggio; il contribuente può difendersi dimostrando carattere puramente informativo/istituzionale o l'applicabilità di esenzioni specifiche.
- Per la pratica amministrativa è opportuno valutare il testo, la grafica e la finalità comunicativa del messaggio (promozione diretta, invito all'acquisto, offerte) quando si valuta l'assoggettabilità all'imposta.
- Le amministrazioni comunali hanno margine di applicazione della disciplina ma le decisioni giudiziarie tendono a privilegiare una lettura sostanziale (finalità pubblicitaria) più che formale (tipo di supporto).
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