Sentenza del 02/10/2020 n. 982 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - sentenza civile - trasferimento di proprietà - applicazione proporzionale - omessa cessione del bene - omesso pagamento del prezzo - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'acquirente contestava l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale su una sentenza che trasferiva la proprietà subordinatamente al pagamento del prezzo residuo, sostenendo che il mancato pagamento del prezzo e la mancata esecuzione concreta del trasferimento (anche per insufficienza di provvista o per successivo accordo transattivo tra le parti) rendessero inesistente o irrilevante l'evento imponibile.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la sentenza che dispone il trasferimento di un bene subordinatamente al pagamento del prezzo costituisce comunque atto rilevante ai fini dell'imposta di registro e deve essere assoggettata all'imposta proporzionale. Non rileva che il prezzo non sia stato ancora pagato dall'acquirente né che le parti abbiano successivamente concordato di non procedere all'esecuzione della sentenza: l'obbligazione impositiva si verifica in ragione della sentenza stessa.
Norme richiamate
imposta di registro (disciplina generale)
La sentenza che trasferisce la proprietà ha efficacia impositiva analoga ad un atto dispositivo e, pertanto, è soggetta all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari; la mancata esecuzione materiale o il mancato pagamento non incidono sull'originarsi dell'evento imponibile.
Massime di principio
- Una sentenza che dispone il trasferimento di proprietà, anche se subordinata al pagamento del prezzo residuo, costituisce evento imponibile ai fini dell'imposta di registro in misura proporzionale.
- Il mancato pagamento del prezzo da parte dell'acquirente o l'assenza di immediata cessione materiale del bene non eliminano l'obbligo fiscale sorto in conseguenza della pronuncia giudiziale.
- Un successivo accordo transattivo tra le parti che impedisca l'esecuzione della sentenza non incide retroattivamente sull'imposta dovuta in relazione alla sentenza stessa, salvo diversa disposizione espressa o titolo estintivo valido ai fini tributari.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare tempestivamente l'assolvimento dell'imposta o le eventuali impugnazioni nei termini, poiché la rilevanza fiscale si determina con riferimento al contenuto e agli effetti della sentenza che dispone il trasferimento.
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