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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14256/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocati)

La controversia

La società aveva incaricato due avvocati di recuperare un credito di Lire 38.600.000 nei confronti di una debitrice, ottenendo un decreto ingiuntivo poi confermato dopo l'opposizione. Per la persistente morosità, aveva affidato ai professionisti anche l'esecuzione forzata; dopo il fallimento della debitrice, i legali avevano chiesto l'ammissione al passivo e, in sede di riparto, era stato emesso un assegno circolare di Euro 16.401,00. Secondo la società, uno degli avvocati avrebbe indotto il suo legale rappresentante a versare l'assegno su un conto corrente e a girare allo studio legale Euro 6.401,00 a titolo provvisorio, con la prospettiva di restituire quanto eccedente gli onorari liquidati dal giudice. La società chiedeva la restituzione della somma e il risarcimento del danno da truffa aggravata e/o appropriazione indebita, quantificato in Euro 10.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 7 febbraio 2011, rigettava sia la domanda principale sia quella riconvenzionale dei professionisti; la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 6 settembre 2017, confermava il rigetto della domanda della società. Con il primo motivo di ricorso, la società denunciava violazione dell'art. 1243 c.c., sostenendo che i crediti per compensi professionali non fossero liquidi, in mancanza di conteggi o progetto di notula, e che quindi i legali non potessero trattenere la somma in compensazione. Con il secondo motivo, denunciava vizio di motivazione sull'esclusione della truffa, contestando che fosse spiegata la ragione per cui il legale rappresentante avrebbe aperto un conto e disposto il giroconto in favore dello studio. I professionisti eccepivano, tra l'altro, la novità della questione sulla compensazione e l'inammissibilità del secondo motivo.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato: le ipotesi di appropriazione indebita richiamate dalla ricorrente riguardavano somme o titoli acquisiti dal professionista nomine alieno, mentre nel caso concreto l'assegno era stato messo a disposizione del legale rappresentante della cliente, che aveva eseguito il versamento e il successivo giroconto. Per configurare l'appropriazione indebita del denaro trasferito volontariamente al legale occorreva allegare e provare la specifica destinazione di scopo impressa alla somma dal proprietario al momento della consegna; il solo mancato adempimento dell'obbligo di restituzione non è sufficiente. Il secondo motivo è inammissibile perché prospetta il precedente vizio di motivazione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non più ammesso dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile: il sindacato è limitato alle anomalie motivazionali che scendono sotto il minimo costituzionale. La Corte osserva inoltre che non emerge una contraddittorietà irriducibile e che il riconoscimento della destinazione della somma a compensi professionali esclude l'ingiusto profitto necessario per la truffa. La ricorrente è condannata a rifondere ai controricorrenti Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge; è altresì tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1243 c.c.

    nelle ipotesi contemplate dalla giurisprudenza penale di questa Corte, la disponibilità della somma (o del titolo di credito), da parte del professionista, risulta sempre conseguita “nomine alieno”, sicchè il trattenimento della stessa, quantunque asseritamente “giustificato” con la pretesa di compensare propri crediti verso il cliente, integra il reato di cui all’art. 646 c.p., tutte le volte in cui difettino i requisiti per la compensazione legale

    La compensazione legale può giustificare il trattenimento di somme ricevute dal professionista per conto del cliente solo se sussistono i relativi requisiti; nel caso esaminato, tuttavia, la ratio decisoria non dipende dalla liquidità dei compensi, bensì dal fatto che il denaro era stato trasferito volontariamente dal legale rappresentante al professionista.

  • art. 646 c.p.

    In queste condizioni, dunque, perchè potesse ipotizzarsi il reato ex art. 646 c.p., sarebbe stato necessario provare l’esistenza di uno specifico vincolo di destinazione apposto dal G. su quella somma

    Quando il denaro è trasferito volontariamente al professionista dal titolare, l'appropriazione indebita richiede la prova di una specifica destinazione di scopo impressa dal proprietario al momento della consegna; il solo mancato versamento o la mancata restituzione non bastano.

  • art. 640 c.p.

    Invero, il rilievo da essa svolto – e secondo cui, corrispondendo al vero che “quei soldi venissero girocontati per compensi professionali”, deve escludersi la sussistenza del reato di truffa – risulta senz’altro corretto, perchè siffatta constatazione vale ad escludere la sussistenza dell’elemento dell’ingiusto profitto”, indispensabile perchè possa ipotizzarsi la fattispecie delittuosa di cui all’art. 640 c.p..

    La destinazione della somma al pagamento di compensi professionali, ritenuta accertata nel caso concreto, esclude l'elemento dell'ingiusto profitto necessario per configurare la truffa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”

    Per le sentenze soggette al testo novellato della disposizione, il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è circoscritto alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale della motivazione, come l'apparenza, la contraddittorietà irriducibile o affermazioni inconciliabili; non è sufficiente lamentare un difetto di sufficienza.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il professionista che riceve nomine alieno somme dovute al cliente non può trattenerle opponendo propri crediti per compensi se mancano i requisiti della compensazione legale.
  • Se il titolare trasferisce volontariamente denaro al professionista, la configurabilità dell'appropriazione indebita richiede l'allegazione e la prova di uno specifico vincolo di destinazione impresso alla somma al momento della consegna; il solo inadempimento dell'obbligo di restituzione non è sufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza soggetta al testo novellato dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale; la mera insufficienza motivazionale non è denunciabile.
  • La truffa richiede l'ingiusto profitto; secondo la valutazione del caso concreto, la destinazione della somma al pagamento di compensi professionali è stata ritenuta incompatibile con tale elemento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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