Sentenza del 26/01/2015 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Contestazione sui dati catastali - Produzione delle risultanze - Onere a carico dell'ente impositore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato stabilito che, quando l'accertamento ICI si fonda su dati catastali e il contribuente ne contesta la correttezza, spetta all'ente impositore produrre la documentazione risultante dai registri immobiliari idonea a dimostrare la proprietà o il possesso del bene. Tale onere non può essere trasferito sul contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento ICI fondato sui dati catastali, mettendo in discussione le risultanze relative alla proprietà o al possesso dell'immobile. La controversia riguardava l'onere di provare tali risultanze: il catasto ha natura geometrica e le sue risultanze possiedono valore meramente indiziario, mentre la pubblicità giuridica degli atti immobiliari è assicurata dalla trascrizione nei registri immobiliari.
Norme richiamate
Art. 2643 del codice civile
La trascrizione nei registri immobiliari costituisce lo strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento per rendere opponibili e verificabili gli atti relativi ai diritti immobiliari. Le risultanze catastali, invece, non hanno valore probatorio pieno sulla proprietà o sul possesso, ma soltanto valore indiziario.
Massime di principio
- In un accertamento tributario fondato su dati catastali, la semplice indicazione catastale non è sufficiente, da sola, a dimostrare in modo definitivo la proprietà o il possesso dell'immobile.
- Se il contribuente contesta le risultanze catastali, l'ente impositore deve acquisire e produrre la documentazione proveniente dai registri immobiliari o altri elementi probatori idonei.
- L'onere della prova resta a carico dell'amministrazione per i fatti costitutivi della pretesa tributaria e non può essere automaticamente posto a carico del contribuente.
- Le risultanze catastali possono costituire un elemento indiziario dell'accertamento, ma devono essere supportate da ulteriori prove quando siano contestate.
- La regola è applicabile, in linea generale, alle controversie in cui l'amministrazione utilizzi dati catastali per individuare il soggetto passivo o determinare la debenza del tributo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1276 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1277 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1278 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1284 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1285 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1293 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →