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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - ICI - Contestazione sui dati catastali - Produzione delle risultanze - Onere a carico dell'ente impositore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato stabilito che, quando l'accertamento ICI si fonda su dati catastali e il contribuente ne contesta la correttezza, spetta all'ente impositore produrre la documentazione risultante dai registri immobiliari idonea a dimostrare la proprietà o il possesso del bene. Tale onere non può essere trasferito sul contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato un accertamento ICI fondato sui dati catastali, mettendo in discussione le risultanze relative alla proprietà o al possesso dell'immobile. La controversia riguardava l'onere di provare tali risultanze: il catasto ha natura geometrica e le sue risultanze possiedono valore meramente indiziario, mentre la pubblicità giuridica degli atti immobiliari è assicurata dalla trascrizione nei registri immobiliari.

Norme richiamate

  • Art. 2643 del codice civile

    La trascrizione nei registri immobiliari costituisce lo strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento per rendere opponibili e verificabili gli atti relativi ai diritti immobiliari. Le risultanze catastali, invece, non hanno valore probatorio pieno sulla proprietà o sul possesso, ma soltanto valore indiziario.

Massime di principio

  • In un accertamento tributario fondato su dati catastali, la semplice indicazione catastale non è sufficiente, da sola, a dimostrare in modo definitivo la proprietà o il possesso dell'immobile.
  • Se il contribuente contesta le risultanze catastali, l'ente impositore deve acquisire e produrre la documentazione proveniente dai registri immobiliari o altri elementi probatori idonei.
  • L'onere della prova resta a carico dell'amministrazione per i fatti costitutivi della pretesa tributaria e non può essere automaticamente posto a carico del contribuente.
  • Le risultanze catastali possono costituire un elemento indiziario dell'accertamento, ma devono essere supportate da ulteriori prove quando siano contestate.
  • La regola è applicabile, in linea generale, alle controversie in cui l'amministrazione utilizzi dati catastali per individuare il soggetto passivo o determinare la debenza del tributo.

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