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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39659/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva originariamente impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2013, relativa a IRES e ritenute alla fonte per l'anno 2009, emessa nei suoi confronti quale socia accomandataria e coobbligata in solido. Dopo un primo rigetto in CTP, un primo giudizio di legittimità aveva cassato la decisione con rinvio; nel giudizio di rinvio la CTR aveva disciplinato le spese compensando quelle di primo e secondo grado e ponendo a carico dell'agente della riscossione quelle del rinvio e del precedente giudizio di cassazione. Con il presente ricorso la contribuente censurava solo la regolazione delle spese: 1) deduceva l'erronea applicazione ratione temporis della versione dell'art. 92 c.p.c. risultante da riforme successive, richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 55/2018; 2) contestava la sussistenza di giusti motivi per la compensazione, sostenendo che la mera complessità della materia non integra il presupposto legale; 3) denunciava motivazione apparente della sentenza della CTR. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva, ma che comunque il testo della norma applicabile non differiva sostanzialmente da quello successivo alla declaratoria di incostituzionalità. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la compensazione delle spese, in assenza di soccombenza reciproca, è consentita solo nei casi tipizzati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis e nelle ipotesi assimilate di assoluta incertezza/sopravvenienze di particolare gravità ed eccezionalità; la mera complessità della materia non è sufficiente. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo per effetto dell'accoglimento del secondo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo motivo e assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame della regolazione delle spese, imponendo di applicare il principio secondo cui la compensazione può essere disposta, fuori dalla soccombenza reciproca, soltanto nei casi di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, sopravvenienze relative a questioni dirimenti o assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità equivalente o superiore alle ipotesi tipiche. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di legittimità per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nei casi tipizzati dalla norma applicabile ratione temporis e nelle ipotesi equiparate di assoluta incertezza/sopravvenienze di gravità ed eccezionalità analoga.

  • art. 45, comma 11, L. n. 69 del 2009

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'errore di applicazione temporale della disciplina delle spese.

  • art. 58 L. n. 69 del 2009

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina intertemporale della regolazione delle spese.

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 132 del 2014

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione temporale della disciplina sulle spese.

  • art. 1, comma 2, L. n. 162 del 2014

    Richiamato dalla ricorrente sempre in tema di disciplina intertemporale delle spese.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    Richiamato in relazione alla disciplina delle spese nei giudizi concernenti la riscossione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente della sentenza tributaria.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati a sostegno della denuncia di difetto di motivazione e della tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali, quando non vi sia soccombenza reciproca, è consentita solo al ricorrere delle specifiche ipotesi previste dalla legge o di situazioni assimilabili per gravità ed eccezionalità, non essendo sufficiente un generico richiamo alla complessità della controversia.
  • Nel giudizio tributario la motivazione sulla compensazione delle spese deve dare conto in modo puntuale della ricorrenza dei presupposti legali; una motivazione meramente apodittica o basata su formule generiche non è conforme all'art. 92 c.p.c.
  • Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, ma tale retroattività opera entro i limiti delle situazioni ormai consolidate; ai fini dell'applicazione della norma processuale occorre comunque verificare la sostanziale coincidenza del testo vigente con quello risultante dalla declaratoria di illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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