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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27634/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello contro il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento per il recupero di TARSU e TIA dovute al Comune per le annualità 2011-2013. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 59 d.lgs. n. 507/1993, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito non aveva valorizzato fotografie e dichiarazioni di terzi che attesterebbero l'omesso svolgimento del servizio di raccolta rifiuti. Con il secondo motivo lamentava ancora violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'erronea valutazione della documentazione relativa all'avvenuta applicazione della sanzione per omessa denuncia, assumendo che il Comune avesse contestato l'omissione nonostante la disponibilità di elementi documentali. Con il terzo motivo censurava la condanna alle spese, sostenendo che non fossero dovute al Comune poiché questo era assistito in giudizio da un funzionario amministrativo e non da un avvocato.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché le fotografie richiamate non erano allegate al ricorso né riprodotte o adeguatamente illustrate. Ha respinto il secondo motivo rilevando che non era stata provata la rituale presentazione della denuncia prevista dall'art. 70 d.lgs. n. 507/1993 e che tale adempimento formale non può essere sostituito da modalità ritenute equivalenti dal contribuente. Ha respinto anche il terzo motivo affermando che, nel processo tributario, l'art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992 prevede la liquidazione delle spese anche quando l'ente pubblico vittorioso sia assistito da propri funzionari, secondo il compenso spettante agli avvocati ridotto del 20%. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura fondata sulla mancata valutazione delle prove è stata respinta per difetto di specificità e per l'irrilevanza di elementi non adeguatamente riprodotti e illustrati nel ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; non basta richiamare documenti o prove senza allegarli o descriverne compiutamente il contenuto.

  • art. 59 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al servizio di raccolta rifiuti e alla pretesa tributaria locale, senza accoglimento della censura.

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    La denuncia prevista dalla norma è un obbligo formale che deve risultare ritualmente presentato; non è sufficiente un adempimento equivalente scelto dal contribuente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ritenuto invece applicabile la disciplina speciale del processo tributario.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, se la parte pubblica vittoriosa è assistita da propri funzionari o dipendenti, le spese sono liquidate secondo il compenso spettante agli avvocati con riduzione del 20%.

  • art. 23, comma 4, L. n. 689/1981

    Richiamato solo in via comparativa per distinguere il diverso regime processuale rispetto al processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di omesso esame o erronea valutazione di documenti è inammissibile se i documenti non sono specificamente allegati, trascritti o comunque illustrati in modo autosufficiente.
  • Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, nel processo tributario, hanno valore indiziario e possono essere utilizzate dal contribuente, ma non possono da sole fondare la decisione e devono essere corroborate da riscontri oggettivi.
  • Gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa sui tributi locali hanno natura formale e devono essere adempiuti secondo le modalità stabilite dalla legge; non sono ammissibili equipollenti soggettivamente ritenuti equivalenti dal contribuente.
  • Nel processo tributario la disciplina delle spese processuali è speciale e autonoma rispetto al regime generale dell'art. 91 c.p.c.; l'ente pubblico vittorioso assistito da propri funzionari o dipendenti ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la norma speciale.
  • La condanna alle spese in favore dell'amministrazione finanziaria o dell'ente locale è compatibile con la difesa svolta da funzionari dell'ente, poiché il legislatore tributario ha espressamente previsto la ripetibilità di tali compensi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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