Direttiva 2004/67
Direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro comune minimo per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, con l'obiettivo di prevenire e gestire interruzioni significative delle forniture senza alterare il corretto funzionamento del mercato interno. Impone agli Stati membri di definire politiche trasparenti e non discriminatorie, di proteggere adeguatamente i clienti domestici e di predisporre misure di emergenza e meccanismi di coordinamento. Prevede inoltre un sistema graduale di risposta alle gravi interruzioni, con intervento prioritario dell'industria, poi degli Stati membri e, solo in ultima istanza, della Commissione e del Consiglio. La direttiva lascia agli Stati un margine significativo nella scelta degli strumenti, purché rispettino i criteri di non discriminazione, proporzionalità e compatibilità con il mercato interno.
Misure comuni per garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e il corretto funzionamento del mercato interno del gas.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono definire politiche generali, ruoli e responsabilità dei soggetti del mercato del gas e predisporre norme minime di sicurezza dell'approvvigionamento. Riguarda il mercato del gas naturale, i clienti domestici e, facoltativamente, PMI e altri utenti non facilmente convertibili ad altre fonti; può estendersi a impianti di stoccaggio, interconnessioni, infrastrutture di importazione, GNL, trasporto, produzione ed esplorazione. Restano salvi i diritti sovrani degli Stati membri sulle proprie risorse naturali; la direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2004/67/CE sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale
La direttiva istituisce un quadro minimo comune per garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione, in un contesto di progressiva liberalizzazione del mercato del gas e di crescente dipendenza dalle importazioni. Il legislatore UE mira a conciliare sicurezza energetica, concorrenza e corretto funzionamento del mercato interno, evitando misure nazionali frammentate o discriminatorie.
Finalità e principi generali
La direttiva perseguе due obiettivi strettamente collegati: assicurare la continuità delle forniture di gas e salvaguardare il mercato interno del gas. Il quadro comune richiesto agli Stati membri deve essere fondato su politiche generali trasparenti e non discriminatorie, con ruoli e responsabilità chiaramente attribuiti ai diversi operatori di mercato.
La direttiva insiste su alcuni limiti sostanziali all'azione nazionale:
- le misure di sicurezza non devono compromettere il funzionamento del mercato interno;
- non devono imporre oneri irragionevoli o sproporzionati agli operatori;
- devono essere compatibili con un mercato concorrenziale;
- devono rispettare i diritti sovrani degli Stati membri sulle risorse naturali.
Ambito soggettivo e contenutistico
Gli obblighi si rivolgono agli Stati membri, che devono tradurre gli obiettivi di sicurezza in regole nazionali applicabili agli operatori del mercato del gas. Il testo si concentra in particolare sui clienti domestici, che devono essere protetti in via adeguata in caso di eventi critici, ma consente agli Stati membri di estendere la protezione anche a PMI e ad altri utenti che non possano agevolmente passare ad altre fonti energetiche.
La direttiva considera come strumenti rilevanti, tra gli altri, lo stoccaggio, le interconnessioni, la flessibilità di sistema, la diversificazione delle fonti, i contratti a lungo termine e gli investimenti infrastrutturali.
Definizioni e soglia di grave interruzione
Ai fini dell'applicazione, la nozione di contratto di approvvigionamento di gas a lungo termine coincide con un contratto di durata superiore a dieci anni. Centrale è anche la definizione di grave interruzione dell'approvvigionamento: si tratta di una situazione in cui la Comunità rischia di perdere oltre il 20% delle forniture di gas provenienti da paesi terzi e che non può essere gestita adeguatamente con misure nazionali.
Questa soglia funziona come presupposto per l'attivazione di un coordinamento rafforzato a livello UE.
Obblighi degli Stati membri in materia di politiche nazionali
L'articolo 3 impone agli Stati membri di:
- precisare ruoli e responsabilità dei soggetti del mercato;
- stabilire norme minime di sicurezza dell'approvvigionamento per gli operatori;
- applicare tali norme in modo trasparente, non discriminatorio e pubblicarle;
- evitare che gli obblighi si traducano in oneri eccessivi, specie per i nuovi entranti e per le imprese di minori dimensioni.
La scelta concreta degli strumenti resta nazionale, purché il risultato sia conforme ai parametri UE.
Protezione dei clienti domestici e strumenti facoltativi
L'articolo 4 stabilisce un nucleo minimo di protezione per i clienti domestici. Gli Stati membri devono garantire una protezione adeguata almeno in caso di:
- interruzione parziale dell'approvvigionamento nazionale di gas, per un periodo determinato a livello nazionale;
- temperature estremamente basse in un periodo di punta definito a livello nazionale;
- domanda eccezionalmente elevata nei periodi più freddi che si verificano statisticamente ogni vent'anni.
Gli Stati membri possono ampliare la protezione ad altri soggetti vulnerabili o non convertibili, e possono valorizzare il contributo dello stoccaggio, anche attraverso accordi bilaterali con altri Stati membri e l'uso di impianti di stoccaggio situati oltre frontiera. È inoltre consentito fissare obiettivi indicativi minimi sul contributo futuro dello stoccaggio alla sicurezza dell'approvvigionamento, purché tali obiettivi siano pubblicati.
Relazioni, sorveglianza e monitoraggio della Commissione
La direttiva attribuisce grande rilievo alla raccolta e analisi delle informazioni.
Nelle relazioni nazionali previste dalla direttiva 2003/55/CE, gli Stati membri devono esaminare almeno:
- l'impatto concorrenziale delle misure adottate ex articoli 3 e 4;
- i livelli di capacità di stoccaggio;
- la portata dei contratti a lungo termine, con indicazione della durata residua, esclusi i dati commercialmente sensibili;
- i quadri regolamentari per incentivare nuovi investimenti in esplorazione, produzione, stoccaggio, GNL e trasporto.
La Commissione, a sua volta, deve monitorare il numero dei nuovi contratti di importazione a lungo termine, la fluidità dell'approvvigionamento, il livello di working gas e di capacità di prelievo, il grado di interconnessione tra sistemi nazionali e la situazione prevedibile dell'approvvigionamento in specifiche aree geografiche della Comunità. Se ritiene che l'offerta non sia sufficiente a soddisfare la domanda prevedibile a lungo termine, può presentare proposte ai sensi del trattato.
È inoltre previsto un rapporto di analisi al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 00 maggio 2008 sull'esperienza maturata nell'applicazione di tali disposizioni.
Coordinamento istituzionale: gruppo di coordinamento del gas
La direttiva istituisce un gruppo di coordinamento del gas con funzione di agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento. Il gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, dell'industria interessata e dei consumatori pertinenti, sotto la presidenza della Commissione, e adotta il proprio regolamento interno.
Si tratta di uno strumento di raccordo tra livello nazionale e livello UE, destinato a favorire la circolazione delle informazioni e la gestione coordinata di eventuali crisi.
Misure di emergenza nazionali e risposta alle crisi
Gli Stati membri devono predisporre in anticipo misure di emergenza nazionali, aggiornarle quando necessario e comunicarle alla Commissione; tali misure devono essere pubblicate. Il testo richiede che, se del caso, i soggetti di mercato abbiano un margine sufficiente per fornire una risposta iniziale all'emergenza.
Gli Stati membri possono segnalare al presidente del gruppo situazioni eccezionali che ritengono non gestibili con misure nazionali ordinarie.
Meccanismo comunitario in caso di grave interruzione
In presenza di una situazione potenzialmente idonea a provocare una grave interruzione dell'approvvigionamento per un periodo significativo, o di una situazione segnalata da uno Stato membro, la Commissione convoca rapidamente il gruppo di coordinamento.
Il meccanismo opera in più fasi:
- prima risposta dell'industria;
- misure nazionali degli Stati membri, incluse quelle di cui all'articolo 4 e gli eventuali accordi bilaterali;
- orientamenti della Commissione, se le misure nazionali risultano insufficienti;
- proposta della Commissione al Consiglio per ulteriori misure, se anche gli orientamenti non bastano.
Le misure adottate a livello comunitario devono prevedere una corretta ed equa compensazione per le imprese interessate.
Controllo dell'attuazione e possibile evoluzione normativa
Entro il 00 maggio 2008 la Commissione deve presentare una relazione sull'efficacia degli strumenti utilizzati dagli Stati membri e sul loro impatto sul mercato interno del gas e sulla concorrenza. Sulla base di tale controllo, la Commissione può proporre raccomandazioni o nuove misure per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento.
Recepimento, entrata in vigore e allegato
Il termine di recepimento è fissato al 00 maggio 2006. Gli Stati membri devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tabella di corrispondenza; inoltre, gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
L'allegato elenca, in modo non esaustivo, gli strumenti tecnici e organizzativi utili a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, tra cui stoccaggio, capacità di svincolo, deviazione dei flussi, mercati fluidi, domanda interrompibile, combustibili sostitutivi, capacità transfrontaliere, cooperazione tra gestori di rete, produzione e importazioni flessibili, diversificazione delle fonti e investimenti in infrastrutture di importazione.
Disposizioni principali
Obiettivo e quadro comune
L'articolo 1 stabilisce misure per garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno del gas. Gli Stati membri devono definire politiche generali trasparenti e non discriminatorie, ripartire ruoli e responsabilità tra i soggetti di mercato e attuare procedure specifiche per la tutela della sicurezza dell'approvvigionamento.
Definizioni chiave
L'articolo 2 definisce il "contratto di approvvigionamento di gas a lungo termine" come contratto di durata superiore a dieci anni. Definisce inoltre la "grave interruzione dell'approvvigionamento" come una situazione in cui la Comunità rischia di perdere oltre il 20% delle forniture di gas provenienti da paesi terzi e che non può essere adeguatamente gestita con misure nazionali.
Politiche nazionali di sicurezza dell'approvvigionamento
Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri devono precisare ruoli e responsabilità dei vari soggetti del mercato e fissare norme minime di sicurezza dell'approvvigionamento cui gli operatori devono conformarsi. Le norme devono essere applicate in modo non discriminatorio e trasparente e pubblicate. Gli Stati devono inoltre evitare oneri irragionevoli e sproporzionati per gli operatori, in particolare per i nuovi entranti e per le imprese con piccole quote di mercato.
Protezione dei clienti domestici e misure facoltative estese
L'articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare che i clienti domestici siano protetti almeno in caso di: interruzione parziale dell'approvvigionamento nazionale per un periodo determinato a livello nazionale, temperature estremamente basse in un periodo di punta, e periodi di domanda eccezionalmente elevata nei freddi che statisticamente si verificano ogni vent'anni. Gli Stati membri possono estendere la protezione a PMI e ad altri utenti non convertibili rapidamente ad altre fonti, nonché a misure per la sicurezza del sistema elettrico se dipendente dal gas. Possono inoltre valorizzare lo stoccaggio, anche mediante cooperazione bilaterale e uso di stoccaggi situati in altri Stati membri, e fissare obiettivi indicativi minimi sul contributo futuro dello stoccaggio alla sicurezza dell'approvvigionamento.
Relazioni nazionali e sorveglianza della Commissione
L'articolo 5 richiede che nelle relazioni predisposte ai sensi della direttiva 2003/55/CE gli Stati membri esaminino l'impatto concorrenziale delle misure, i livelli di stoccaggio, la portata dei contratti a lungo termine, la fluidità del mercato e i quadri regolamentari per incentivare nuovi investimenti in esplorazione, produzione, stoccaggio, GNL e trasporto. La Commissione utilizza tali informazioni nelle proprie relazioni ex articolo 31 della direttiva 2003/55/CE. L'articolo 6 impone alla Commissione di monitorare nuovi contratti di importazione a lungo termine, fluidità dell'approvvigionamento, livelli di working gas e capacità di prelievo, interconnessioni e situazione prevedibile dell'approvvigionamento; se rileva insufficienza delle forniture rispetto alla domanda a lungo termine, può presentare proposte. È prevista una relazione di analisi al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 00 maggio 2008.
Gruppo di coordinamento del gas
L'articolo 7 istituisce un gruppo di coordinamento del gas, composto da rappresentanti degli Stati membri, dell'industria interessata e dei consumatori pertinenti, presieduto dalla Commissione. Il gruppo ha funzione di coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento e adotta il proprio regolamento interno.
Misure di emergenza nazionali
L'articolo 8 obbliga gli Stati membri a predisporre in anticipo e, se necessario, aggiornare misure di emergenza nazionali, comunicandole e pubblicandole. Tali misure devono garantire, se del caso, che i soggetti di mercato abbiano sufficiente possibilità di dare una risposta iniziale alla crisi. Gli Stati membri possono segnalare al presidente del gruppo situazioni eccezionali che ritengano non gestibili adeguatamente con misure nazionali.
Meccanismo comunitario in caso di grave interruzione
L'articolo 9 prevede che, in caso di situazione potenzialmente idonea a provocare una grave interruzione dell'approvvigionamento per un periodo significativo o di situazione segnalata da uno Stato membro, la Commissione convochi il gruppo di coordinamento. Il gruppo assiste nel coordinamento delle misure nazionali, tenendo conto in via prioritaria delle reazioni dell'industria e delle misure degli Stati membri, inclusi gli accordi bilaterali. Se le misure nazionali sono insufficienti, la Commissione può fornire orientamenti e, in ulteriore insufficienza, proporre al Consiglio misure aggiuntive; le misure a livello UE devono prevedere una corretta ed equa compensazione per le imprese interessate.
Controllo di attuazione e possibili sviluppi futuri
L'articolo 10 impone alla Commissione, entro il 00 maggio 2008, di riferire sull'efficacia degli strumenti adottati dagli Stati membri ai sensi degli articoli 3 e 4, sul loro effetto sul mercato interno del gas e sull'evoluzione della concorrenza. Sulla base dei risultati, la Commissione può formulare raccomandazioni o presentare proposte per rafforzare ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L'articolo 11 fissa il termine di recepimento al 00 maggio 2006, con obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tabella di corrispondenza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 13 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.
Strumenti indicativi dell'allegato
L'allegato contiene un elenco non esaustivo di strumenti per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, tra cui working gas in stoccaggio, capacità di svincolo dello stoccaggio, gasdotti di deviazione verso le regioni colpite, mercati fluidi, flessibilità del sistema, domanda interrompibile, combustibili sostitutivi, capacità transfrontaliere, cooperazione tra gestori di rete, produzione e importazioni flessibili, diversificazione delle fonti, contratti a lungo termine e investimenti in infrastrutture di importazione tramite terminali di rigassificazione e gasdotti.
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