Ordinanza n. 458/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF – DG PEMAC - Uff. Pemac 4 protocollo interno n. 0530365 dell’8 ottobre 2025 (doc. 1), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248 del 24 ottobre 2025, avente ad oggetto “FEAMPA 2021/2027 Decreto di approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca VOLANTE classe di lunghezza 24<=LFT>40 redatta ai sensi dell’art. 4 del Decreto direttoriale n° 319453 del 17 luglio 2024” che ammette la domanda della ricorrente ponendola al posto n. 9 della sub-graduatoria GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) di cui all’Allegato I, in posizione tale da risultare non finanziabile; - per quanto occorrer possa e per quanto di valore provvedimentale autonomo, della nota della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto del 26 novembre 2022, n. 0019241 reg. uff. (doc. 2) nella parte in cui, in relazione al peschereccio “Maria Assunta” delle ditte Raffaele Antonio, Raffaele Gaetano e Raffaele Michele, attesta quanto segue: “estratto dal portale SIPA (in formato excel) sezione <<Attività di pesca natante>>, così come previsto ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 319453 del 17 luglio 2024 del MASAF, relativo alle annualità 2022 e 2023 e concernente l’attività di pesca dell’unità in argomento (91 giorni anno 2022 – 119 giorni anno 2023)”; -di ogni altro atto, anche non noto alla ditta ricorrente, conseguente e presupposto e/o comunque connesso con il procedimento in esame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione della sub-graduatoria FEAMPA relativa alla GSA 17 e attestazione della Capitaneria di Porto sui giorni di attività di pesca del peschereccio di altra impresa
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale del MASAF che ha approvato la sub-graduatoria FEAMPA 2021/2027 relativa alla GSA 17 e al sistema di pesca volante per le unità di lunghezza compresa tra 24 e 40 metri, nella parte in cui ha ammesso la sua domanda collocandola al nono posto, in posizione non finanziabile. È stata inoltre contestata, per quanto occorrer possa, la nota della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto relativa ai giorni di attività di pesca dichiarati per il peschereccio di altra impresa, pari a 91 giorni nel 2022 e 119 giorni nel 2023, nonché ogni atto presupposto, conseguente o connesso. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e delle questioni processuali relative all’integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né definitivamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito al 14 ottobre 2026, riservando ogni decisione, in rito e nel merito. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le sette imprese collocate come finanziabili nella pertinente graduatoria, ritenute controinteressate. Non ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, poiché il numero ridotto dei controinteressati non rendeva difficoltosa la loro identificazione. Ha ordinato al Ministero resistente di fornire alla ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’elenco degli indirizzi delle controinteressate; la ricorrente dovrà notificare loro il ricorso introduttivo con l’ordinanza entro i trenta giorni successivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
“Visto l’art. 55 cod. proc. amm.”
La domanda cautelare è stata trattata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sufficiente la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene che le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelate dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, può non adottare una misura cautelare sostanziale e fissare direttamente la trattazione della causa, riservando ogni decisione successiva.
- Se l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di imprese collocate come finanziabili nella graduatoria impugnata, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti.
- La notificazione per pubblici proclami non è giustificata quando i controinteressati sono in numero ridotto e agevolmente identificabili; in tal caso deve essere effettuata la notificazione individuale.
- Il giudice può ordinare all’amministrazione di fornire al ricorrente gli indirizzi dei controinteressati e fissare termini distinti per la comunicazione dei dati e per la notificazione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 34/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 143/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 455/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 456/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 457/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →