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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47593/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lecce (riesame) denunciando: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)) per l'omessa considerazione, da parte del G.i.p., della memoria difensiva e degli allegati prodotti nel corso delle indagini, elementi che la difesa riteneva decisivi per escludere l'efficacia probatoria di alcune imputazioni; 2) violazione degli artt. 310 e 597 c.p.p. (principio devolutivo) perché il Tribunale del riesame, invece di limitarsi a rilevare la nullità dell'ordinanza genetica, si sarebbe sostituito al G.i.p. entrando nel merito e colmando la lacuna motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo nel complesso infondato. Ha precisato che "gli elementi forniti dalla difesa" ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis), c.p.p., sono soltanto dati di natura oggettiva, diretta e concludente; le mere argomentazioni difensive, le prospettazioni negoziali o le ricostruzioni alternative non rientrano in tale nozione e non impongono la stessa motivazione a pena di nullità. Ha inoltre confermato la legittimità di un annullamento parziale dell'ordinanza cautelare limitato ai soli reati rispetto ai quali manchi la considerazione di elementi oggettivi forniti dalla difesa. Applicando questi principi, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che ha annullato la misura solo con riferimento ad alcune pratiche per le quali esistevano certificazioni oggettive non valutate dal G.i.p. e ha confermato la misura per il resto delle imputazioni.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 2, lett. c-bis)

    Gli "elementi forniti dalla difesa" cui l'art. 292 richiede che il giudice si riferisca sono soltanto i dati oggettivi, diretti e concludenti; non rientrano le mere argomentazioni difensive o le ricostruzioni alternative.

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 9)

    Richiamato nel quadro delle garanzie probatorie per le misure cautelari; conferma l'ambito dell'obbligo motivazionale sulla valutazione degli elementi a favore.

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 2-ter)

    Sottolinea l'obbligo di motivazione con riguardo agli elementi a favore, ma la giurisprudenza ne delimita l'estensione ai soli elementi oggettivi e concludenti.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))

    Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione; usata per inquadrare i profili di vizio di motivazione e violazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • artt. 310 e 597 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al principio devolutivo dell'impugnazione: la Corte conferma che il giudice dell'appello cautelare può comunque valutare se l'omessa considerazione riguardi elementi qualificabili come oggettivi ai fini della nullità denunciata.

  • art. 121 d.l. n. 34/2020 (superbonus)

    Norma sostanziale menzionata come contesto normativo delle condotte contestate (uso strumentale delle agevolazioni e formazione di crediti d'imposta fittizi).

  • art. 27 e art. 302 cod. proc. pen.

    Citati nella giurisprudenza richiamata sul principio che vizi riguardanti parti autonome dell'ordinanza cautelare producono effetti limitati a quelle parti (rinnovazione della misura e interrogatorio).

Massime di principio

  • Per essere rilevanti ai fini dell'annullamento per omessa motivazione, gli "elementi forniti dalla difesa" devono essere dati oggettivi, concludenti e direttamente pertinenti; semplici argomentazioni o ricostruzioni alternative non impongono la stessa tutela motivazionale.
  • Il giudice del riesame (e la Corte di cassazione) possono valutare se la mancata considerazione denunciata riguardi effettivamente elementi oggettivi e concludenti: ciò non configura automaticamente una violazione del principio devolutivo.
  • È ammesso l'annullamento parziale di un'ordinanza cautelare: se il vizio concerne soltanto alcune imputazioni autonome, la nullità opera limitatamente a quelle, mentre la parte non viziata resta efficace.
  • La mera produzione preventiva di documenti dalla difesa non obbliga il giudice a sposare ricostruzioni difensive fondate su argomentazioni non oggettive; il G.i.p. deve invece considerare e motivare solo rispetto a dati concreti e decisivi.
  • Le deduzioni sulla buona fede dell'indagato, garanzie prestate o altre circostanze estranee al nucleo probatorio non sono di per sé "elementi forniti dalla difesa" capaci di annullare una misura cautelare, salvo che non siano dati oggettivi e direttamente incidenti sulle contestazioni.
  • Nel formulare impugnazioni cautelari è strategico individuare e porre in evidenza, con documentazione chiara, quegli elementi oggettivi e concludenti che il giudice è tenuto a valutare, per aumentare la probabilità di ottenere una declaratoria di nullità parziale o totale.

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