Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45977/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso avverso la misura della custodia in carcere adottata dal GIP per i reati di tentato omicidio volontario aggravato (motivi abietti o futili e premeditazione) in danno di Manuel e Roberto Bozzo (10/10/2021) e di detenzione/porto di arma comune da sparo. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione per insufficienza dei gravi indizi: nessuno lo avrebbe indicato presente al momento dello sparo; sarebbe estraneo alla lite che ha fatto da antecedente al fatto; gli indizi sarebbero di "modestissima consistenza" ed equivoci; gli esiti dell'applicazione ETE153 sarebbero incompatibili con la sua presenza a bordo della Fiat 600 usata nel fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari sia limitato alla verifica di violazioni di norme o di manifesta illogicità della motivazione e non possa sostituirsi al giudizio di merito. Il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione ampia e coerente, richiamando plurimi elementi indiziari coordinati: dichiarazioni riferite alla madre della vittima (che indicavano "Lillo" come conducente), riscontri di polizia sul timore di ritorsioni manifestato dallo stesso Grispo, stretti legami di amicizia con Daricca (post Facebook di solidarietà), indicazioni date da Daricca alla fidanzata di contattare Grispo e disfarsi dell'auto, minacce fatte via videochiamata da "Lillo" a un terzo, riconoscimento basato su caratteristica della balbuzie, esiti delle verifiche sulle utenze (assenza di risposta alle chiamate nell'orario dell'agguato) e ricerche web effettuate dopo l'evento. Perciò la Corte ha confermato l'impossibilità di rimettere in discussione la valutazione complessiva degli indizi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro nella cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come procedura applicata dal Tribunale del riesame per l'ordinanza; in generale disciplina i provvedimenti cautelari e i relativi provvedimenti di riesame

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Consente la trattazione scritta in Cassazione; qui utilizzato per disporre la trattazione scritta del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per la parte che propone ricorso manifestamente infondato di sostenere le spese e la possibile ammenda; applicato per imporre il pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorrente abbia agito con colpa nella proposizione del ricorso; nonostante ciò, è stata confermata l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000 e altre citate)

    Principio consolidato: il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la presenza di specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la riedizione dei fatti o la riconsiderazione dell'attendibilità delle fonti già valutate dal giudice di merito

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione valuta solo vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione: non può riesaminare i fatti né sostituirsi all'apprezzamento del giudice di merito sull'attendibilità delle fonti
  • Un insieme coordinato di indizi, anche se nessuno singolarmente decisivo, può legittimare la misura cautelare se il giudice di merito fornisce una motivazione logica e coerente che ne spieghi il valore complessivo
  • Elementi quali dichiarazioni indirette (es. confidenze riferite a terzi), comportamenti successivi all'evento (contatti per far sparire l'auto, messaggi, post social), riscontri investigativi sulle utenze e ricerche sul web possono concorrere a formare il quadro indiziario
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare davanti alla Cassazione occorre dimostrare specifici errori di diritto o palese illogicità della motivazione; le censure volte solo a chiedere una diversa valutazione degli stessi elementi sono inammissibili
  • La parte che propone ricorso infondato rischia di essere condannata al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); è quindi opportuno valutare la fondatezza dell'impugnazione e allegare gli atti essenziali (principio di autosufficienza del ricorso) quando si contestano risultati istruttori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.