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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28547 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore accisa sul gas metano versata dal dicembre 1996 al gennaio 1999. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la CTR aveva accolto la domanda ritenendo non dimostrate dall’Amministrazione né la traslazione dell’imposta sui consumatori né l’indebito arricchimento della società. L’Agenzia ha quindi impugnato la sentenza sostenendo, principalmente, che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile la produzione di documenti depositati nel giudizio di rinvio e, in subordine, contestando la valutazione dell’onere probatorio e delle presunzioni relative alla traslazione dell’imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sia per difetto di specifica indicazione e trascrizione dei documenti, sia perché nel giudizio tributario di rinvio, considerato un processo chiuso, non è normalmente consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che siano giustificati da fatti sopravvenuti, dal mutamento del thema decidendum o probandum disposto dalla cassazione, oppure dall’impossibilità di produrli prima per causa di forza maggiore. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti, poiché riguardavano documenti correttamente esclusi dalla CTR. L’Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 58, 61 e 63

    Nel giudizio di rinvio è inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.

    Le norme sono state interpretate nel senso che la riassunzione davanti al giudice di rinvio non riapre integralmente la fase istruttoria: le parti devono rispettare le preclusioni e le decadenze già maturate, con particolare riguardo alla produzione documentale.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Specificazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e trascrivere, o comunque localizzare con precisione, i documenti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    Onere della prova e presunzioni semplici.

    Nel precedente giudizio di rinvio era stato stabilito che l’Amministrazione dovesse provare la traslazione dell’imposta e l’effettivo arricchimento del contribuente, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel presente giudizio tali questioni non sono state esaminate nel merito perché fondate su documenti inammissibili.

  • Legge n. 428 del 1990, art. 29

    La disposizione è richiamata nel contesto del rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell’Unione e del limite costituito dall’eventuale traslazione del tributo e dall’arricchimento indebito; i relativi motivi sono però rimasti assorbiti.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26

    La norma è stata richiamata dall’Agenzia in relazione alla disciplina dell’accisa sul gas metano, ma la Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio dopo una cassazione è normalmente un processo chiuso: non consente di introdurre liberamente nuove domande, eccezioni, prove o documenti.
  • La produzione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio è ammessa solo se resa necessaria da fatti sopravvenuti, dal mutamento del tema della controversia disposto dalla sentenza di cassazione o da una comprovata causa di forza maggiore.
  • La parte che impugna in cassazione deve identificare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura; la mancata trascrizione o localizzazione può comportare l’inammissibilità del motivo senza esame del merito.
  • Quando la cassazione rinvia la causa per un’errata distribuzione dell’onere della prova, il giudice di rinvio deve applicare il corretto criterio probatorio utilizzando, di regola, il materiale già ritualmente acquisito nel processo.
  • In materia di rimborso di accise, l’Amministrazione che nega il rimborso deve dimostrare sia l’effettiva traslazione del tributo sui consumatori sia l’eventuale arricchimento indebito del contribuente; tali fatti possono essere provati anche con presunzioni, se adeguatamente gravi, precise e concordanti.

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