Cassazione Penale, Sentenza n. 23086/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato/Falcone ha impugnato l'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (precedentemente concessa con sentenza del 15/12/2020: anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 1.200,00 di multa per art. 600-quater c.p.). La revoca era stata disposta perché Falcone ha riportato, nel quinquennio, una successiva condanna (sentenza del 16/09/2021, irrevocabile 8/10/2021) a anni 2 di reclusione per il delitto di cui all'art. 589-bis c.p., e la pena cumulata eccede i limiti di concedibilità della sospensione previsti dall'art. 163 c.p. Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., sostenendo che tale causa di revoca operi solo per evitare che siano contemporaneamente concesse due sospensioni condizionali le cui pene cumulate superino i limiti, mentre nel caso concreto la seconda pena non era sospesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha confermato che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente disposto la revoca obbligatoria del beneficio ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., essendo rilevante ai fini del cumulo, ai fini dell'art. 163 c.p., anche la condanna sopravvenuta non sospesa. Ha precisato che la verifica del superamento dei limiti previsti dall'art. 163 c.p. deve tenere conto di tutte le condanne riportate nel periodo di legge e che il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione nella valutazione della meritevolezza per una eventuale seconda concessione della sospensione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2) cod. pen.
La causa di revoca prevista opera anche quando la seconda condanna non sia stata sospesa: il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione già concessa se, per effetto di una condanna sopravvenuta, la pena cumulata supera i limiti dell'art. 163 c.p.
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti di pena per la concedibilità della sospensione condizionale; ai fini del controllo sulla revoca devono essere considerati tutti i titoli di condanna rilevanti nel periodo di legge per il cumulo
art. 164 cod. pen.
La valutazione sulla possibilità di concedere nuovamente la sospensione riguarda il giudice della cognizione; l'ultima disposizione del primo comma di art. 168 rinvia alla discrezionalità del giudice della cognizione per eventuale reiterazione del beneficio
artt. 665, 666 e 674 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione al rito esecutivo e all'impugnazione in sede di esecuzione; la Corte ritiene che il sindacato dell'esecuzione sulla revoca sia limitato e non possa sostituirsi alle valutazioni di merito del giudice della cognizione
legge 26 marzo 2001, n. 128 (riformulazione art. 168 c.p.)
La riforma non ha mutato l'orientamento secondo cui la revoca è obbligatoria nelle ipotesi previste dal primo comma: la lettura sistematica e testuale conferma il ruolo non discrezionale del giudice dell'esecuzione in tali casi
Massime di principio
- Se a un condannato a pena sospesa sopravviene una successiva condanna nel periodo di legge, il giudice dell'esecuzione deve verificare il cumulo di tutte le pene (non solo di quelle sospese) ai fini dell'art. 163 c.p.; se il cumulo eccede i limiti, la revoca è obbligatoria ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p.
- Il giudice dell'esecuzione non può valutare la "meritevolezza" per concedere una seconda sospensione: tale valutazione compete esclusivamente al giudice della cognizione e, quindi, non è sindacabile in sede esecutiva per giustificare la non revoca.
- La circostanza che la seconda pena non sia stata sospesa non impedisce l'applicazione della causa di revoca; rileva solo l'esistenza della condanna e il suo ammontare ai fini del cumulo.
- Per evitare la revoca in casi analoghi, la strategia difensiva deve mirare, già in sede di cognizione, a ottenere che la seconda condanna venga sospesa o che il cumulo delle pene sia mantenuto entro i limiti previsti dall'art. 163 c.p., poiché la sede esecutiva non è adatta a riesaminare tali valutazioni di merito.
- Le modifiche normative successive non hanno intaccato il principio consolidato dalla giurisprudenza: l'interpretazione testuale e sistematica delle norme impone al giudice dell'esecuzione una funzione di controllo formale del cumulo e l'obbligo di revoca nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23075/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23077/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23080/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23081/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2023 del 26/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →