Sentenza n. 2048/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 1392/2023 pubblicata il 22.10.2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 2142/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente ufficio del Tribunale di Torre Annunziata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro n. 1392/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza favorevole del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione nel termine di sei mesi dal deposito, come attestato dalla certificazione della cancelleria. Il titolo non era stato eseguito dall'Amministrazione, nonostante fosse decorso anche il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo nei modi e nei termini indicati in motivazione. Per l'ulteriore eventuale inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente. Ha inoltre imposto, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il TAR ha precisato che, da tale momento, spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Ha chiarito che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e ha disciplinato termini e modalità di presentazione della relativa parcella e di deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora in caso di mancata esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Rileva ai fini della successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta e del rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, ritenuto autorizzato.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
La parcella del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine previsto; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile quando una pubblica amministrazione non esegue una decisione giurisdizionale passata in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo, fissare modalità e termini dell'adempimento, applicare una penalità di mora e nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e cessando con il soddisfacimento del credito o, in mancanza, con la scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus giudiziario intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione cui appartiene il soggetto nominato.
- Il termine di decadenza per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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