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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00628/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare il decreto del 11/06/2025 con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di autorizzazione al ricovero e all'esecuzione di un intervento chirurgico (resezione transuretrale di lesione vescicale) presso una struttura esterna indicata dal detenuto. Il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 11, commi 4 e 12, Ord. pen.), vizio di motivazione e violazione degli artt. 32 Cost. e 3 CEDU, sostenendo che il diniego incidesse sul diritto alla salute e che la scelta della struttura esterna fosse giustificata dalla conoscenza pregressa della storia clinica e dalla urgenza/peggioramento della patologia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto sussistente l'interesse ad impugnare e ha censurato la motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, poiché mancavano spiegazioni circa le esigenze di sicurezza che avrebbero giustificato il diniego e non si era valutato l'effetto del lungo rinvio sull'aggravamento della patologia (la neoformazione vescicale era passata da 15 mm a dimensioni maggiori, sino a 9 cm secondo la documentazione). La Corte ha quindi annullato il decreto impugnato con rinvio, ordinando al Magistrato di integrare la motivazione e, se necessario, compiere ulteriori accertamenti (con oscuramento dei dati sensibili).

Norme richiamate

  • art. 11 Ordinamento penitenziario

    Garantisce la tutela della salute attraverso il servizio sanitario nazionale e la medicina penitenziaria; comma 11 prevede il trasferimento in strutture esterne se necessarie cure non erogabili in istituto; comma 12 riconosce al detenuto una limitata possibilità di farsi assistere da medico di fiducia per visite o trattamenti "nelle infermerie o nei reparti clinici all'interno degli istituti". La giurisprudenza ne esclude in via generale la gravabilità impugnatoria dei rigetti relativi a permessi/ricoveri, salvo i casi in cui il diniego incide direttamente sul diritto alla salute.

  • art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Rimedio (reclamo giurisdizionale) previsto dall'art. 35-bis non si applica ai provvedimenti di rigetto dell'art. 11 considerati amministrativi e relativi al regime detentivo; pertanto non sempre utilizzabile per contestare rigetti di ricovero esterno.

  • art. 111, comma 7 Costituzione

    Consente il ricorso per cassazione quando il provvedimento incide su diritti fondamentali; in motivazione la Corte ha ritenuto ricorribile per cassazione il provvedimento che evinca un'incidenza sul diritto alla salute inviolabile.

  • art. 32 Costituzione

    Diritto alla salute come diritto inviolabile; la Corte valuta che il diniego può ledere tale diritto se impedisce l'accesso a cure necessarie o se vi è un aggravamento dovuto al rinvio.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato nel contesto dell'inammissibilità di alcuni rimedi interni (art. 35-bis) e della tutela dell'integrità fisica del detenuto; comunque evocato per distinguere i rimedi procedurali.

Massime di principio

  • Il rigetto di una richiesta di ricovero o di cura presso struttura esterna, pur rientrando in linea generale nelle scelte amministrative sul regime detentivo, è sindacabile in Cassazione se il provvedimento incide sul diritto fondamentale alla salute.
  • La possibilità del detenuto di scegliere una struttura esterna non è un diritto assoluto: il margine di scelta è limitato e la normativa disciplina primariamente cure dentro l'istituto; tuttavia, se l'intervento non è practicabile in carcere e il diniego o il rinvio determinano un concreto rischio per la salute, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato.
  • La motivazione del Magistrato deve indicare specifiche ragioni di sicurezza o organizzative che giustifichino il diniego o l'indicazione di una struttura alternativa; motivazioni generiche o assenti determinano l'illegittimità del provvedimento.
  • Il tempo trascorso e l'eventuale peggioramento documentato della patologia sono fattori decisivi: ritardi protratti e aggravamenti clinici rafforzano l'interesse del detenuto e giustificano l'intervento della Corte.
  • In situazioni analoghe, è strategico per la difesa produrre documentazione sanitaria aggiornata che attesti l'urgenza o l'aggravamento e sollecitare accertamenti integrativi da parte dell'autorità giudiziaria/nazionale sanitaria per dimostrare l'illegittimità del diniego.
  • Se l'autorità di sorveglianza indica un ospedale alternativo, il diniego della struttura scelta dal detenuto può essere legittimo solo se adeguatamente motivato in relazione alla sicurezza o all'idoneità terapeutica; altrimenti il provvedimento è annullabile e rinviabile per integrazione istruttoria.

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