Sentenza n. 2419/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 25 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 25 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente titolata all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere. Ha dedotto che, nonostante la presentazione dell’istanza e il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Dagli atti non risultava neppure una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine di conclusione senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Pertanto, il termine massimo complessivo, ove siano richieste integrazioni, è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad adottare, entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, un provvedimento espresso sulla domanda. Per l’eventuale persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nel definire il procedimento, Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e in assenza di un provvedimento espresso, contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo complessivo è di quattro mesi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a fondare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Quando sia astrattamente possibile una richiesta di integrazione documentale, il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento può arrivare a quattro mesi, comprendendo il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e i tre mesi per la decisione finale.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio comporta l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza sostituire la valutazione amministrativa sul merito del riconoscimento.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, stabilendo il termine entro cui dovrà provvedere in luogo dell’Amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformare la propria decisione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →