Cassazione Penale, Ordinanza n. 04863/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Imperia, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di annullare l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero per l'esecuzione di una sentenza di patteggiamento divenuta definitiva. In concreto, ha contestato: 1) la qualificazione come mero errore materiale della data indicata nel verbale di arresto per l'esecuzione della condanna, che riportava una data ritenuta impossibile e mai corretta, sostenendo che si trattasse di vizio idoneo a determinare nullità o inesistenza dell'atto e lesione del diritto di difesa; 2) la nullità di tutti gli atti processuali e dell'esecuzione per omessa traduzione degli atti in lingua a lui nota, deducendo di non comprendere l'italiano se non in modo limitato e di non aver potuto comprendere le fasi procedimentali. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, rilevando che l'errore sulla data era chiaramente materiale e non pregiudizievole, anche perché la privazione della libertà risultava immediatamente seguita dalla traduzione in carcere e i dati effettivi erano desumibili dagli atti dell'istituto penitenziario; quanto alla traduzione degli atti, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva mai rappresentato nel processo la mancata conoscenza della lingua italiana, aveva risposto all'interrogatorio senza interprete, aveva chiesto il patteggiamento e poi una misura alternativa, e che comunque la presenza della difesa tecnica aveva garantito il diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza oggetto di esecuzione era stata pronunciata ai sensi del patteggiamento e divenuta definitiva; la Corte richiama tale base del titolo esecutivo.
art. 615 c.p.p.
L'istanza del ricorrente riguardava l'incidente di esecuzione volto a contestare l'ordine di esecuzione e gli atti esecutivi.
art. 111 Cost.
È evocato indirettamente tramite il richiamo al giusto processo nella doglianza del ricorrente sulla data del verbale di arresto.
art. 24 Cost.
È evocato indirettamente nella doglianza sulla lesione del diritto di difesa per mancata traduzione degli atti.
art. 175 c.p.p.
Non è citato espressamente, ma la questione verte sulla validità degli atti esecutivi e sull'incidente di esecuzione.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la ricorribilità avverso ordinanze del giudice dell'esecuzione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si risolvono in doglianze meramente assertive.
- L'erronea indicazione della data in un verbale di arresto o in un atto esecutivo non determina, di per sé, nullità o inesistenza dell'atto quando l'errore sia manifestamente materiale e la reale sequenza temporale sia comunque desumibile dagli atti e non risulti un concreto pregiudizio difensivo.
- La mancata traduzione di atti processuali non comporta automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa quando dagli atti risulti che l'imputato comprendeva sufficientemente la lingua italiana o comunque ha partecipato al procedimento senza manifestare l'esigenza di un interprete, soprattutto se assistito stabilmente da difensore tecnico.
- Ai fini della valutazione della dedotta violazione del diritto di difesa per difetto di lingua, rileva non solo la conoscenza effettiva dell'italiano, ma anche il fatto che nel procedimento siano stati adottati strumenti idonei a garantire la piena assistenza tecnica dell'imputato.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a ritenere che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente.
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