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Sentenza

Sentenza n. 1243/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di rettifica contributiva, deliberazione del Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti e invito alla regolarizzazione della posizione contributiva, connessi al riconoscimento parziale di ore e somme nell’ambito del FIS

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato varie domande di accesso al Fondo di integrazione salariale (FIS) per periodi di sospensione dell’attività dovuti all’emergenza COVID-19. Con la domanda del 24 dicembre 2020 aveva indicato 4.883 ore, sostenendo successivamente che il dato fosse frutto di un refuso e che il numero corretto fosse 15.081 ore, desumibile dal file .csv allegato alla domanda e dal confronto con le precedenti e successive richieste. L’I.N.P.S. aveva riconosciuto parzialmente la domanda per 4.882 ore e aveva autorizzato il conguaglio di Euro 49.452,56. Poiché la società aveva effettuato un conguaglio per una somma maggiore, l’I.N.P.S. aveva emesso una nota di rettifica per Euro 90.207,95, comprensivi di differenze contributive e sanzioni civili. Il ricorso deduceva violazione dell’art. 6 l. 241/1990 per mancata attivazione del soccorso istruttorio e mancata richiesta di rettifica del dato inesatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, nonché erronea applicazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 148/2015 e della circolare INPS n. 197/2015. La società sosteneva inoltre che il file .csv contenesse il dato corretto e, in subordine, contestava l’ammontare delle sanzioni, anche in ragione del tempo impiegato dall’INPS nell’istruttoria. L’INPS eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di accoglimento parziale notificato il 30 aprile 2021.

La decisione

Il TAR ha distinto le domande. Quanto all’annullamento della nota di rettifica, della deliberazione del Comitato amministratore e dell’invito alla regolarizzazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Gli atti riguardano infatti l’accertamento di una posizione debitoria contributiva e un rapporto previdenziale qualificabile in termini di diritti e obblighi, soggetto alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 442 c.p.c. La natura amministrativa del Comitato non modifica la natura sostanziale della controversia; il ricorso amministrativo costituisce piuttosto condizione di procedibilità dell’azione davanti al giudice del lavoro ai sensi dell’art. 443 c.p.c. L’eventuale illegittimità degli atti amministrativi può essere verificata incidentalmente e, ricorrendone i presupposti, gli atti possono essere disapplicati dal giudice ordinario. Quanto alla domanda di condanna dell’INPS ad accogliere integralmente la domanda FIS del 24 dicembre 2020, il TAR l’ha dichiarata irricevibile per tardività. Il provvedimento di accoglimento parziale, notificato il 30 aprile 2021, indicava il numero di ore riconosciute, l’importo spettante e il termine di sessanta giorni per l’impugnazione; esso non era stato tempestivamente impugnato. Il successivo provvedimento dell’8 maggio 2021, nella parte relativa alle ore e all’importo, aveva natura meramente confermativa e non riapriva il termine. Non è stato quindi ritenuto rilevante né l’eventuale omissione dell’indicazione dell’autorità competente nel provvedimento successivo né la circostanza che l’interesse fosse stato fatto valere in occasione della successiva nota di rettifica. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte irricevibile per tardività. La società è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 148/2015

    Prevede il Fondo di integrazione salariale cui la società aveva chiesto accesso per i periodi di sospensione dell’attività.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. 148/2015

    Richiamato in relazione all’autorizzazione al conguaglio dell’importo riconosciuto dall’INPS.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 148/2015

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro per contestare il calcolo delle ore ammissibili al FIS.

  • art. 6 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di attivazione del soccorso istruttorio e di richiesta di rettifica del dato ritenuto erroneo.

  • art. 23 l. 88/1989

    Individua il Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti cui era stato proposto il ricorso amministrativo contro la nota di rettifica.

  • art. 442 c.p.c.

    Devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, comprese quelle relative a debiti contributivi.

  • art. 443, comma 1, c.p.c.

    La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

    Il previo ricorso amministrativo costituisce condizione di procedibilità dell’azione davanti al giudice del lavoro; la decisione del Comitato non è autonomamente devoluta alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 5 l. 2248/1865, all. E

    Consente al giudice ordinario di conoscere incidentalmente della legittimità di un atto amministrativo e, ove rilevante come antecedente logico di un diritto, di disapplicarlo.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Costituisce la base normativa della dichiarazione di irricevibilità della domanda proposta tardivamente.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto atti con cui un ente previdenziale accerta debiti contributivi riguardano diritti e obblighi inerenti a un rapporto previdenziale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando il ricorrente deduca l’illegittimità degli atti amministrativi presupposti.
  • La natura amministrativa dell’organo che decide il ricorso amministrativo contro un atto contributivo non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa: il ricorso amministrativo opera come condizione di procedibilità dell’azione previdenziale davanti al giudice ordinario, nei termini previsti dalla legge.
  • Il giudice ordinario può disapplicare incidentalmente un atto amministrativo illegittimo quando l’atto costituisca un mero antecedente logico della pretesa relativa a un diritto soggettivo; non può invece sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni di merito rimesse alla sua discrezionalità.
  • Il provvedimento successivo che si limiti a confermare il numero di prestazioni o l’importo già determinati da un precedente provvedimento non riapre il termine per impugnare quest’ultimo e non rende tempestiva l’impugnazione tardiva del provvedimento originario.
  • Quando un provvedimento di accoglimento parziale indica l’importo riconosciuto, la misura della prestazione e il termine per l’impugnazione, la mancata tempestiva impugnazione consolida tali determinazioni; la successiva contestazione del debito contributivo non consente di rimettere in discussione, davanti al giudice amministrativo, la misura della prestazione ormai non impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàPrimato del diritto UE e disapplicazione

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