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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03564/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una società che operava in appalto presso una struttura ospedaliera. La Corte d'appello aveva riconosciuto alla lavoratrice differenze retributive per attività svolta continuativamente come inserviente dal dicembre 1998 al licenziamento e aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato l'11 ottobre 2005 per cessazione dell'appalto, ritenendo non provata dalla società la possibilità di reimpiego della dipendente e quindi violato l'obbligo di repechage. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; errata ritenuta mancata riproposizione dell'eccezione di prescrizione quinquennale; omesso esame della pretesa rinuncia della lavoratrice all'impugnazione del licenziamento; vizi relativi a una pretesa rinuncia complessiva preventiva e successiva; violazione di legge per avere escluso la rinuncia all'impugnativa; erronea applicazione della disciplina sul licenziamento e sull'onere della prova nel giustificato motivo oggettivo, anche alla luce del contratto collettivo sul passaggio diretto nei cambi appalto; omesso esame della documentazione sui pagamenti effettuati; contraddittorietà della motivazione tra negazione del ristoro per il periodo precedente e riconoscimento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione; violazione delle regole sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di appello era percepibile e non apparente. Ha respinto il secondo motivo osservando che, nel rito del lavoro, l'eccezione non accolta in primo grado deve essere riproposta in modo specifico in appello, mentre un generico richiamo alle difese precedenti non basta; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare fatti processuali. Anche i motivi sulla pretesa rinuncia all'impugnazione del licenziamento sono stati dichiarati inammissibili per novità e difetto di autosufficienza, oltre che per carente specificazione delle norme asseritamente violate. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: il sistema collettivo del passaggio diretto nell'appalto cessato non elimina la tutela contro il licenziamento intimato dal datore originario né comporta, di per sé, rinuncia all'impugnazione. Inammissibile anche il motivo sui pagamenti, perché diretto a contestare la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto decisivo. L'ottavo motivo è stato giudicato infondato, poiché non vi è incompatibilità tra il riconoscimento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione e la mancata attribuzione di ulteriori somme per il periodo considerato, essendo state detratte le retribuzioni percepite a seguito del passaggio diretto all'impresa subentrante. L'ultimo motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.

  • art. 111 Cost.

    La garanzia costituzionale di motivazione non è violata quando il percorso argomentativo della sentenza è percepibile e controllabile.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico in appello, altrimenti si intendono rinunciate.

  • art. 436, comma 2, c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'appellato deve costituirsi con memoria contenente in modo dettagliato tutte le difese; il richiamo generico alle difese precedenti non basta a riproporre eccezioni non accolte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di fatti decisivi e non può essere utilizzato per contestare fatti processuali o la valutazione dei mezzi di prova.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300 del 1970

    L'indennità sostitutiva della reintegrazione è compatibile con la mancata condanna di ulteriori somme per il periodo antecedente, quando le retribuzioni percepite siano state considerate in detrazione.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    La censura sulle spese resta priva di fondamento se poggia su presupposti non accolti dal giudice di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'eccezione non accolta o rimasta assorbita in primo grado deve essere riproposta in appello in modo chiaro, specifico e univoco; un mero richiamo generico alle difese svolte in precedenza non è sufficiente e comporta la rinuncia all'eccezione.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva, in senso materiale o logico, di una motivazione effettivamente intelligibile; non ricorre se è comunque possibile comprendere l'iter decisionale seguito dal giudice.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per censurare fatti processuali o la mera valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La deduzione di una questione nuova in cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e come l'abbia già proposta nel giudizio di merito, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repechage grava sul datore di lavoro e la previsione collettiva di passaggio diretto in caso di cambio appalto non esclude la tutela impugnatoria contro il recesso del datore originario; il reperimento di una nuova occupazione non integra, di per sé, rinuncia all'impugnazione del licenziamento.
  • Quando la Corte di merito detrae dalle spettanze le retribuzioni già percepite dal lavoratore per effetto del passaggio a un nuovo datore subentrante, non sussiste contraddizione logica nel riconoscere altresì l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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