Cassazione Civile, Ordinanza n. 15699/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un'avvocata per il pagamento di compensi professionali nei confronti della propria cliente. La debitrice ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che si trattasse di foro del consumatore, quindi inderogabile e radicato nel luogo di residenza o domicilio del consumatore. Il giudice di pace ha accolto l'eccezione e dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di altro giudice, ma ha anche regolato le spese disponendo la compensazione integrale. In appello, la soccombente ha censurato la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'assenza dei presupposti della compensazione e per motivazione meramente apparente. La Corte d'appello ha rigettato il gravame, ritenendo che il giudice di primo grado avesse errato non nella compensazione in sé, ma nel pronunciare sulle spese in una decisione che definiva il giudizio per incompetenza; ha tuttavia condannato l'opponente alle spese del grado. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, violazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che, in ipotesi di incompetenza territoriale inderogabile del foro del consumatore, il giudice adito non può porre le spese a suo carico né compensarle in modo generico, dovendo invece astenersi dal provvedere sulle spese della fase svoltasi dinanzi a sé, poi regolate dal giudice successivamente adito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il foro del consumatore integra una ipotesi di incompetenza territoriale inderogabile, rilevabile anche d'ufficio, e che, quando il giudice adito dichiara la propria incompetenza per tale ragione, non può pronunciarsi sulle spese del procedimento relativo alla fase da lui trattata; tale statuizione spetta al giudice davanti al quale la causa è riassunta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo
Il foro del consumatore è qualificato come foro inderogabile, sottratto alla disponibilità del professionista e rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
art. 38, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile per derogare al foro del consumatore; l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza non elimina il rilievo della competenza inderogabile e non legittima una pronuncia sulle spese da parte del giudice incompetente.
art. 91, comma 1, c.p.c.
La regolazione delle spese deve avvenire secondo i criteri legali di soccombenza, ma nel caso di dichiarazione di incompetenza per foro inderogabile il giudice adito non deve provvedere sulle spese della fase svoltasi davanti a lui.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese richiede i presupposti legali e non può essere disposta con formula generica o di mero stile.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente della statuizione sulle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 378 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito della memoria in cassazione.
Massime di principio
- Il foro del consumatore, quando ricorre in una controversia tra professionista e consumatore, ha natura di competenza territoriale inderogabile e può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.
- In caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, il giudice adito deve limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e non può regolare le spese del giudizio relative alla fase svolta davanti a sé; tale statuizione spetta al giudice della riassunzione.
- L'eventuale adesione della controparte all'eccezione di incompetenza non trasforma il regime della competenza né attribuisce al giudice adito un potere di decidere sulle spese incompatibile con la declaratoria di incompetenza.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione conforme ai presupposti legali e non può essere sorretta da formule generiche o meramente stilistiche.
- Nei rapporti professionista-consumatore, il giudice deve verificare d'ufficio la qualità di consumatore sulla base delle circostanze concrete e degli elementi di prova, in coerenza con la tutela speciale predisposta dall'ordinamento interno ed eurounitario.
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