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Sentenza

Sentenza n. 16675/2026 - Roma, Sezione 4T

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 19^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, Pagina 2 di 35 e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento in parte qua, 3. del Provvedimento di inquadramento prot. n. 89836 del 4 novembre 2022 emesso nei confronti della ricorrente (doc. A); 4. della Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022, anch'essa impugnata in parte qua (doc. B); 5. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 6. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 7. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 8. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 9. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Falcone Francesca il 9/11/2023: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 19^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento • del nuovo Provvedimento di inquadramento prot. n. 92240 del 18 ottobre 2023 (doc. 1), emesso nei confronti del ricorrente che ha confermato e reso definitivo quanto disposto con provvedimento di inquadramento prot. n. 89836 del 4 novembre 2022; • della Delibera del Consiglio ANAC n. 417 del 13.9.2023 (doc. 2), pubblicata sulla rete intranet dell'ANAC in data 10.10.2023, recante la decisione “di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente”, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti ed ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato su richiesta dell'Amministrazione, nonché; • dei presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (Provvedimento di inquadramento prot. n. 89836 del 4 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente doc. A; Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022 doc. B), oltre a tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 1. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 2. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 3. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 4. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202216711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti individuali di primo inquadramento ANAC del 4 novembre 2022 e del 18 ottobre 2023, nonché delibere ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 e n. 417 del 13 settembre 2023, che hanno collocato la ricorrente al 19° livello stipendiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La dipendente aveva impugnato il primo inquadramento, deducendo che ANAC, nel dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, avrebbe applicato solo formalmente il criterio della contiguità giuridica, mantenendo nella sostanza il precedente sistema e attribuendole il 19° livello mediante un automatismo uniforme, senza una valutazione individuale della professionalità maturata. Ha lamentato l’insufficiente valorizzazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità, nonché il difetto di istruttoria e la violazione della parità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la ricostruzione della carriera, il riesame dell’inquadramento con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019, la rideterminazione del trattamento e il pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione. ANAC ha eccepito l’inammissibilità per ne bis in idem e chiesto il rigetto. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della causa in attesa dell’esito di un giudizio d’appello e di un distinto procedimento di inquadramento relativo a personale assunto tramite mobilità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha negato il rinvio della trattazione: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. esso è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di una pregiudizialità effettiva; il distinto giudizio e il procedimento riguardante dipendenti transitati tramite mobilità non impedivano di decidere la controversia, già definibile alla luce di un orientamento consolidato. Il Collegio ha prescisso dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem, ritenendo comunque manifestamente infondato il gravame. Richiamando le precedenti pronunce del Consiglio di Stato e del TAR, ha ritenuto che le delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023 avessero correttamente attuato la sentenza n. 7725/2022: l’Autorità poteva esercitare la propria autonomia regolamentare e discrezionalità senza riprodurre in modo dettagliato i livelli attribuiti dall’AGCM; l’anzianità di servizio, rapportata all’ultimo livello di inquadramento nella qualifica di appartenenza e integrata dai livelli aggiuntivi previsti per determinati periodi di servizio, costituiva un parametro oggettivo e idoneo a valorizzare la professionalità. Ha inoltre ritenuto che l’ANAC avesse svolto un’articolata istruttoria, coinvolto le sigle sindacali e applicato decorrenze uniformi al personale interessato, in coerenza con gli effetti generali dell’annullamento dell’allegato regolamentare. Le doglianze di penalizzazione individuale e di danno economico erano state ritenute generiche e non adeguatamente provate; il ricorso non dimostrava quindi l’illegittimità del livello attribuito né il diritto alle differenze retributive richieste. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È noto che ai sensi dell’art. 73 cpa comma 1 bis il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una "pregiudizialità" del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.

    Il rinvio della trattazione è ammissibile soltanto in casi eccezionali, quando sia dimostrata la pregiudizialità del giudizio parallelo; la mera pendenza di altro giudizio o procedimento non è sufficiente.

  • art. 74 c.p.a.

    Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 cpa) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.

    La sentenza richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione di una precedente decisione relativa a questioni sostanzialmente sovrapponibili, recependone le ragioni.

Massime di principio

  • Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede una situazione eccezionale e la dimostrazione di un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con un giudizio parallelo; non è giustificato dalla sola pendenza di una controversia d’appello o di un procedimento amministrativo relativo a una diversa categoria di destinatari.
  • Nell’attuazione di una pronuncia che imponga di valorizzare la contiguità giuridica negli inquadramenti del personale, un’amministrazione dotata di autonomia regolamentare può individuare un parametro oggettivo, quale l’anzianità di servizio rapportata alla qualifica e al livello precedentemente posseduti, senza essere tenuta a replicare puntualmente il sistema adottato da un’altra amministrazione.
  • La contestazione dell’inquadramento per mancata valorizzazione della professionalità o per disparità di trattamento deve indicare in modo specifico il pregiudizio concretamente subito e fornire elementi idonei a sostenerlo; deduzioni generiche e assertive non dimostrano l’illegittimità dell’inquadramento né il danno economico.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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