Sentenza n. 222/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Regionale, 28 giugno 2022 - n. XI/2501 (approvazione del «Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano - settore merceologico della sabbia e ghiaia - art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 - PRS TER 09.02.19») e dei relativi allegati, relativamente alle determinazioni assunte con riferimento all'ambito ATEg25-C1; - di ogni atto presupposto e connesso a quelli impugnati, con particolare riferimento alla deliberazione del Consiglio Metropolitano (rep. n. 11/2019 - Atti n. 47633\9.5\2016\41 del 14 marzo 2019, di approvazione della «Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano: Adozione definitiva e trasmissione alla Regione Lombardia per sua approvazione»), ai provvedimenti che definito la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); alla valutazione di incidenza ambientale (VinCA) e alla nota di Città Metropolitana di Milano del 1° giugno 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale di approvazione del nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano, limitatamente alle determinazioni relative all'ambito ATEg25-C1, nonché agli atti presupposti, inclusi la proposta di piano, la VAS e la valutazione di incidenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pianificatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la disciplina dell'ATEg25-C1 deducendo la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, della l.r. Lombardia n. 14/1998, delle deliberazioni regionali richiamate, dell'art. 41 Cost. e l'eccesso di potere. Ha lamentato l'insufficiente considerazione delle proprie osservazioni, l'inadeguata motivazione del loro mancato accoglimento, l'irragionevolezza delle modifiche all'ambito estrattivo e la mancata valorizzazione dell'importanza dell'attività economica. Ha inoltre sostenuto che il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela ambientale fosse carente e che fosse irragionevole imporre la dismissione entro cinque anni dell'impianto di confezionamento del calcestruzzo, poiché il suo mantenimento non avrebbe interferito con la tutela ambientale. La Città Metropolitana ha eccepito il difetto di interesse, assumendo che la riduzione dell'ATE fosse minima e che l'area dell'impianto fosse stata reinserita nel Piano.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo che la prescrizione di dismettere l'impianto entro cinque anni incidesse concretamente sulla posizione della ricorrente e che un eventuale annullamento potesse procurarle un vantaggio immediato e diretto. Nel merito, ha respinto congiuntamente le censure. Il Piano cave è stato qualificato come atto generale di pianificazione e programmazione, espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnico-valutativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza o incompletezza dell'istruttoria e della valutazione. Il Collegio ha ritenuto rispettate le garanzie partecipative, poiché la ricorrente aveva presentato osservazioni nelle diverse fasi e le amministrazioni le avevano esaminate, motivandone il mancato accoglimento. La disciplina impugnata è stata considerata frutto di un ragionevole bilanciamento tra interessi economici, tutela ambientale, paesaggistica, archeologica ed ecosistemica, contenimento del consumo di suolo e criticità viabilistiche. La Regione aveva inoltre modificato l'assetto dell'area, reinserendo la porzione occidentale nell'ATE, unificando gli ambiti ATEg25-C1 e ATEg25-C2 e includendo la viabilità di cava, ma subordinando il mantenimento dell'impianto al suo recupero e alla dismissione entro cinque anni. Il TAR ha valorizzato la localizzazione dell'area nel Parco Agricolo Sud Milano, la prossimità a pozzi potabili, la vulnerabilità degli acquiferi, la presenza di aree naturalistiche e di interesse archeologico, nonché le criticità legate al traffico. Ha escluso anche la violazione del legittimo affidamento, non sussistendo un'aspettativa tutelata alla conferma della precedente pianificazione, dell'ambito estrattivo o dei volumi assegnati. Ricorso respinto e spese integralmente compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 3 e 10 l. 241/1990
Le osservazioni del privato devono essere esaminate nell'ambito del procedimento di pianificazione, ma le scelte del piano generale non richiedono una motivazione analitica per ogni singola area, purché le osservazioni siano considerate e le determinazioni risultino coerenti e ragionevoli.
l.r. Lombardia 8 agosto 1998, n. 14
La disciplina regionale delle attività estrattive richiede che gli ambiti territoriali estrattivi garantiscano la compatibilità ambientale e paesaggistica, la programmazione dell'assetto finale e il riuso delle aree.
art. 1 l.r. Lombardia n. 20/2021
Gli obiettivi della pianificazione delle attività estrattive comprendono sviluppo sostenibile, salvaguardia del giacimento, ripristino del suolo, limitazione del consumo di suolo e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica privata deve essere coordinata, nella pianificazione estrattiva, con la tutela di interessi pubblici prevalenti relativi all'ambiente, al paesaggio, al territorio e alla salute.
art. 9, comma 1, Direttiva 42/2001/CE
La dichiarazione di sintesi della VAS documenta lo svolgimento del processo partecipativo con il coinvolgimento dei soggetti competenti, degli enti territoriali e dei settori del pubblico interessati.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il piano cave è un atto generale di pianificazione e programmazione caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e tecnico-valutativa; il sindacato giurisdizionale sulle relative scelte è limitato alla verifica di logicità, coerenza, completezza, correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, senza sostituire la valutazione dell'amministrazione salvo manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Nella pianificazione estrattiva le scelte relative alle singole aree non necessitano, di regola, di una motivazione analitica e individualizzata, in ragione del carattere generale del piano, dell'interdipendenza delle sue previsioni e della pluralità degli interessi coinvolti, purché il procedimento evidenzi l'esame delle osservazioni e la coerenza complessiva della scelta.
- L'operatore economico non vanta un'aspettativa giuridicamente tutelata alla conferma di un ambito territoriale estrattivo o dei volumi previsti dalla precedente pianificazione; l'amministrazione può modificare tali elementi per perseguire finalità ambientali, paesaggistiche, ecosistemiche e di contenimento del consumo di suolo.
- La partecipazione procedimentale nella formazione del piano cave è rispettata quando le osservazioni del privato siano effettivamente esaminate e le ragioni del loro mancato accoglimento risultino conoscibili, anche attraverso gli atti istruttori e le relazioni ambientali, senza che sia necessario aderire alle richieste formulate.
- Il bilanciamento tra iniziativa economica privata e tutela ambientale nella pianificazione estrattiva è legittimo quando la scelta amministrativa considera concretamente la localizzazione dell'area, la vulnerabilità ambientale, i valori paesaggistici e naturalistici, i rischi archeologici, la viabilità e le esigenze di recupero e riuso del territorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →